Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3133 del 12 marzo 1998

(4 massime)

(massima n. 1)

I limiti imposti dall'art. 270 c.p.p., circa l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, riguardano l'utilizzabilità come elementi di prova, ma non precludono la possibilità di dedurre, dalle intercettazioni disposte in altro procedimento, notizie di nuovi reati quale punto di partenza per le relative indagini ed acquisizioni probatorie.

(massima n. 2)

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'art. 13 della legge 12 luglio 1991 n. 203 - che ha apportato modifiche all'art. 267 c.p.p. ampliando la possibilità di intercettazioni per reati particolarmente insidiosi e pericolosi - non ha soppresso, riguardo ad essi, la facoltà, conferita in generale dallo stesso art. 267 c.p.p. al P.M., di intervenire con decreto in via di urgenza; semmai, non formulando specifiche previsioni in proposito, ha implicitamente mantenuto i poteri del P.M. medesimo nei limiti della disciplina codicistica, consentendo soltanto al giudice di valutare con minor rigore i presupposti dell'intercettazione. L'art. 267, comma 2, c.p.p. prevede l'inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione così disposta soltanto in mancanza di tempestiva convalida, atto, quest'ultimo, che costituisce non già sanatoria, ma necessaria integrazione del precedente decreto del P.M.; ed invero è irrilevante la fase anteriore all'inizio effettivo delle operazioni, durante la quale non si è ancora verificata la lesione della libertà e segretezza delle comunicazioni, fase per la quale non può avere effetto la sanzione processuale apprestata dal legislatore (vale a dire la inutilizzabilità) che investe non la validità di atti ma i risultati dell'attività compiuta: ciò che rileva è il tempestivo esercizio dei poteri valutativi del giudice in ordine al bilanciamento dei confliggenti interessi di rilevanza costituzionale.

(massima n. 3)

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'omissione del deposito dei provvedimenti del P.M. e del Gip, nonché del contenuto delle trascrizioni, nelle forme previste dall'art. 268, quarto e sesto comma, c.p.p. non dà luogo ad alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità in quanto non prevista dalla legge.

(massima n. 4)

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, la mancata attuazione, nelle forme prescritte, del preventivo controllo dell'autorità giudiziaria circa l'ammissibilità e le modalità dell'intercettazione, coinvolgendo il diritto, di rango costituzionale, alla riservatezza delle comunicazioni che riguarda non il solo indagato, ma una pluralità non preventivamente determinabile di soggetti, realizza automaticamente una situazione di radicale illegittimità sanzionata, ai sensi dell'art. 271 c.p.p., non solo dalla inutilizzabilità dei risultati, ma dalla fisica eliminazione del materiale ricavato, che il giudice deve disporre d'ufficio in ogni stadio processuale. Ne consegue che non è ammissibile un uso, anche parziale o limitato alla sola fase delle indagini, di un materiale di cui è addirittura prescritta la distruzione. Tale disciplina, dettata per l'ascolto di comunicazioni telefoniche o realizzate con altri mezzi di telecomunicazione, è estesa alle conversazioni «tra presenti» - cosiddette intercettazioni ambientali - (con l'ulteriore limite, quando avvengano in luogo di privata dimora, della fondata previsione che ivi sia in atto l'attività criminosa) nonché alle comunicazioni per via informatica o telematica (artt. 266, comma 2 e 266 bis c.p.p.): in dette ipotesi, tuttavia, lo svolgimento delle operazioni sarà necessariamente condizionato dalle particolari tecnologie che consentono di captare il flusso delle comunicazioni in questione, restando quindi, allo stato, di per sè esclusa la possibilità di impiegare i posti di ascolto presso le procure della Repubblica.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.