Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4561 del 27 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Mentre nelle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate mediante l'uso del telefono, nonché di altre forme di telecomunicazione ovvero di sistemi informatici o telematici presuppongono l'esistenza di una specifica apparecchiatura o di un particolare sistema da sottoporre a intercettazione, sicché, per ciascuna operazione di intercettazione, i relativi dati di identificazione devono essere precisati in maniera particolare nei rispettivi decreti autorizzativi, le intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, di cui al secondo comma dell'art. 266 c.p.p., per la loro intrinseca natura, non presuppongono, perché siano realizzate, la mediazione di mezzi tecnici, come tali provvisti necessariamente di dati identificativi, sicché la variazione non dello specifico ambiente per il quale è stata autorizzata l'intercettazione, ma soltanto della diversità del mezzo che lo connota, pur sempre rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata, non è ostativa all'utilizzazione del contenuto delle intercettazioni eseguite sull'uno o sull'altro mezzo di svolgimento delle conversazioni tra presenti. (Fattispecie relativa a intercettazione ambientale autorizzata per una autovettura nella disponibilità dell'indagato ed eseguita su diversa autovettura, sempre nella sua disponibilità).

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