Cass. civ. n. 34541/2025
La decadenza relativa alla clausola n. 6 della fideiussione, derivante dalla mancata osservanza del termine previsto dall'art. 1957 c.c., è un'eccezione in senso stretto e soggetta al regime delle preclusioni processuali. Se proposta tardivamente, soltanto nella memoria di replica in appello, essa risulta inammissibile.
Cass. civ. n. 29010/2025
L'eccezione di inosservanza del termine di cui all'articolo 1957 c.c. deve essere proposta dal convenuto in limine litis, ovvero alla prima occasione utile. La sua tardiva formulazione in sede di opposizione a precetto, o nei successivi gradi di giudizio, rende l'eccezione preclusa e non valutabile dal giudice, così come confermato dalla Corte di Cassazione.
Cass. civ. n. 28762/2025
La qualificazione del contratto di garanzia come fideiussione, se inclusa in nuovi profili della domanda estesa dall'attore, deve essere mantenuta per l'applicazione delle relative clausole. Qualora il contratto venga riqualificato d'ufficio dal giudice d'appello, violando il giudicato interno senza appello incidentale, la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. resta applicabile, determinando la decadenza del beneficio del termine.
Cass. civ. n. 28083/2025
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, la clausola di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. deve interpretarsi riferita esclusivamente al termine semestrale indicato dalla norma. È sufficiente per evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale, per non compromettere la natura di "a prima richiesta" della garanzia.
Cass. civ. n. 27163/2025
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte).
Cass. civ. n. 11593/2025
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., dei soggetti che hanno agito in nome e per conto dell'ente, sebbene inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. nell'ipotesi in cui l'obbligazione principale garantita sia un'obbligazione tributaria, applicandosi in tal caso - stante il legame di accessorietà tra obbligazione di garanzia e obbligazione principale - la normativa di diritto tributario che è speciale, sia con riferimento all'attività di accertamento che a quella di riscossione.
Cass. civ. n. 11321/2025
Nei contratti di fideiussione, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a 'semplice richiesta scritta', la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può essere evitata anche mediante una diffida stragiudiziale, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma.
Cass. civ. n. 9680/2025
In tema di contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta", il rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c. può essere soddisfatto mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale. Questo principio vale anche per fideiussioni con clausola a prima richiesta che derogano al beneficium excussionis.
Cass. civ. n. 9674/2025
La clausola di pagamento "a prima richiesta" non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. Tuttavia, la norma può essere derogata implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, desumibile dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale.
Cass. civ. n. 9579/2025
Non è sufficiente la clausola di pagamento "a prima richiesta" per qualificare un contratto di garanzia come contratto autonomo di garanzia anziché come fideiussione. Essa deve essere interpretata alla luce della comune volontà delle parti e in relazione al contenuto complessivo del contratto, nonché rispetto all'art. 1957 cod. civ., che può essere derogato solo se esplicitamente indicato nel contratto.
Cass. civ. n. 15636/2025
L'eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo 1957, comma primo c.c., non è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve essere proposta entro i termini previsti per il deposito delle memorie di trattazione di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. La sua formulazione tardiva rispetto a tali termini comporta l'inammissibilità dell'eccezione stessa.
Cass. civ. n. 8913/2025
L'eccezione di nullità della clausola contrattuale che deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ., per violazione della disciplina antitrust, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Non può essere respinta come nuova eccezione ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. se sollevata in appello.
Cass. civ. n. 8733/2025
In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall.
Cass. civ. n. 2683/2025
La clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., inserita nel contratto di fideiussione, non è considerata vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., purché risulti specificamente sottoscritta; essa è pertanto valida se la rinuncia è espressamente e distintamente richiamata in calce all'atto fideiussorio.
Cass. civ. n. 2406/2025
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo fondata su fideiussioni rilasciate a garanzia di debiti di terzi, la riqualificazione delle fideiussioni come parzialmente nulle per violazione della normativa antitrust richiede che in giudizio venga specificamente allegato il mancato o tardivo esercizio della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale, secondo quanto stabilito dall'art. 1957 c.c.; in mancanza di tale allegazione tempestiva si determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione.
Cass. civ. n. 2112/2025
Quando la fideiussione è riferita all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e non alla sua scadenza, l'azione del creditore contro il fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Cass. civ. n. 2040/2025
La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per la mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore. Tale pattuizione è rimessa alla disponibilità delle parti e non urta contro alcun principio di ordine pubblico.
Cass. civ. n. 1851/2025
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Cass. civ. n. 835/2025
La previsione di una clausola fideiussoria "a semplice richiesta scritta" integra una deroga pattizia all'art. 1957 c.c., tale per cui l'obbligo di sollecita azione giudiziale per impedire la decadenza della garanzia può essere soddisfatto dalla mera richiesta scritta di pagamento al fideiussore, senza necessità di invocare la tutela giudiziale del credito.
Cass. civ. n. 678/2025
Perché un contratto sia qualificato come autonomo di garanzia e non come fideiussione, è necessario che contenga una clausola di pagamento "senza eccezioni". La semplice presenza della clausola "a prima richiesta" è compatibile anche con la fattispecie fideiussoria e si traduce solo nell'esonero dall'azione nei confronti del debitore principale prevista dall'art. 1957 c.c.
Cass. civ. n. 660/2025
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 267/2025
La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., determinata dall'intesa restrittiva accertata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto di fideiussione. Tuttavia, affinché il fideiussore possa beneficiare degli effetti della nullità della clausola, è necessario che egli sollevi tempestivamente l'eccezione di decadenza dell'art. 1957 c.c.
Cass. civ. n. 33470/2024
Nel caso in cui un fideiussore si impegni a pagare al creditore "a semplice richiesta scritta", per evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è sufficiente la richiesta stragiudiziale di pagamento entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, senza la necessità di proporre una domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 31698/2024
La qualificazione di un contratto come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione si basa sulla presenza di clausole che escludano il principio di accessorietà caratteristico della fideiussione. Tali clausole includono l'obbligo del garante di rimborsare somme a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, l'esclusione del beneficium excussionis, e la deroga all'art. 1957 c.c.
Cass. civ. n. 31105/2024
La norma di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione che dispone un pagamento immediato e a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non comporta automaticamente una deroga implicita all'art. 1957 c.c., né una trasformazione della garanzia in contratto autonomo, senza un chiaro riferimento alla rinuncia alla proponibilità delle eccezioni.
Cass. civ. n. 27243/2024
Le fideiussioni contenenti clausole dichiarate nulle per anticoncorrenzialità non possono derogare agli obblighi di tempestività previsti dall'art. 1957 c.c. La presenza di tali clausole renderebbe inapplicabile qualsiasi deroga, comportando la decadenza della fideiussione stessa una volta decorso il termine per l'escussione del garante.
Cass. civ. n. 21841/2024
La clausola di deroga agli effetti della scadenza dell'obbligazione principale (art. 1957 c.c.), quando inserita in fideiussioni specifiche, non perde di per sé la sua validità né può essere ritenuta intrinsecamente vessatoria, diversamente da quanto avverrebbe nel contesto delle fideiussioni omnibus sanzionate.
Cass. civ. n. 20648/2024
L'art. 1957 c.c., essendo volto a tutelare il fideiussore, impone che il creditore promuova e coltivi tempestivamente azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale. Non è sufficiente, infatti, l'invio di una mera diffida stragiudiziale per evitare la decadenza del diritto nei confronti del fideiussore, anche se il pagamento è richiesto "a semplice richiesta scritta.
Cass. civ. n. 18079/2024
La clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni', inserita in un contratto di garanzia, è sufficiente per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione. Nel caso di contratti autonomi di garanzia, non è applicabile la sanzione di nullità prevista per le fideiussioni 'omnibus' dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, trattandosi di fattispecie sostanzialmente diverse. L'art. 1957 c.c. non è applicabile ai contratti autonomi di garanzia a meno che non sia stata pattuita una specifica deroga compatibile con le restanti clausole contrattuali.
Cass. civ. n. 18063/2024
La clausola relativa alla rinuncia preventiva da parte del fideiussore alla decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., è valida e non richiede specifica approvazione per iscritto, in quanto non urta contro alcun principio d'ordine pubblico e non rientra tra le clausole particolarmente onerose ex art. 1341, secondo comma, c.c.
Cass. civ. n. 16938/2024
La comunicazione della revoca degli affidamenti e la chiusura dei rapporti aperti non costituiscono una richiesta di pagamento al garante ai fini del rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c.; tale richiesta deve essere formulata in modo esplicito ed inequivoco in un successivo atto scritto.
–
La semplice richiesta scritta di pagamento può essere considerata come deroga all'art. 1957 c.c., ma solo limitatamente alla modalità e alla natura dell'iniziativa da assumere nei confronti del debitore principale, non al termine semestrale ivi previsto.
–
In caso di fideiussione, il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere rispettato e decorre dal momento della scadenza dell'obbligazione principale, non dalla revoca degli affidamenti concessi o dalla chiusura dei rapporti aperti.
Cass. civ. n. 16119/2024
La domanda o eccezione relativa alla decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., in caso di nullità parziale del contratto e successiva integrazione con regola legale, non può essere proposta per la prima volta in appello a causa della preclusione prevista dall'art. 345 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 8023/2024
L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa; ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo poi risolto, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva.
Cass. civ. n. 6685/2024
La nullità delle clausole del contratto di fideiussione contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, si estende all'intero contratto solo nel caso di interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, con la conseguenza che è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità, essendo onere della parte che ha interesse alla totale caducazione provare tale interdipendenza. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era dedotta la violazione dell'art. 1421 c.c. per l'omesso rilievo d'ufficio della nullità integrale del contratto derivante dalla pattuizione di clausole di deroga all'art. 1957 c.c. e di "reviviscenza" e di "sopravvivenza", riproduttive di quelle di cui ai nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003).
Cass. civ. n. 27558/2023
È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente.
Cass. civ. n. 26906/2023
Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie nella quale la fideiussione, prestata nell'ambito di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto la consegna dell'immobile in costruzione, non garantiva l'inadempimento in sé del costruttore, ma l'evento della crisi del venditore/costruttore, cessando di diritto al momento dell'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale mediante trasferimento della proprietà o del diverso diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione).
Cass. civ. n. 25197/2023
Il termine semestrale - prescritto dall'art. 1957 c.c. al fine di conservare l'azione nei confronti del fideiussore - entro il quale l'avvocato deve promuovere le proprie istanze (relative a crediti professionali) contro il debitore principale decorre dall'esaurimento dell'affare per cui è stato conferito l'incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo, in applicazione dell'art. 2957, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione al precetto - intimato da un avvocato, per il pagamento dei suoi compensi professionali, nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, nonché del suo presidente e del suo direttore generale - sul presupposto che nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della Commissione Territoriale Disciplinare presso il Comitato Regionale della F.I.G.C.-L.N.D., evento individuato come "dies a quo" del termine ex art. 1957, comma 1, c.c., il legale non avesse indirizzato, contro il debitore principale, atti di natura "giudiziale", limitandosi all'invio di una cd. nota "pro forma" e di un precetto non seguito dall'esecuzione).
Cass. civ. n. 30185/2022
Nell'ambito del contratto autonomo di garanzia si deve distinguere il termine di scadenza dell'obbligazione assunta dal garante da quello di decadenza, finalizzato ad individuare la data ultima in cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia, che ricorre nel caso in cui sia espressamente qualificato come tale dalle parti, ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell'interpretazione del contratto.
Cass. civ. n. 40829/2021
Nell'ambito del termine ex art. 1957 c.c., il creditore può consentire al debitore le proroghe che ritiene opportune, assumendosi, tuttavia, il rischio di quelle che non gli consentono di agire entro i termini di legge; ne consegue che, ove per questo motivo non possa agire contro il debitore ovvero, pur avendone la possibilità, non agisca contro quest'ultimo per propria inerzia, così inottemperando al dovere impostogli, il creditore non potrà più fare valere, nei confronti del garante, l'obbligazione fideiussoria.
Cass. civ. n. 9862/2020
La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un'implicita deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c., poiché l'esplicita esclusione del "beneficium excussionis" non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione.
Cass. civ. n. 31569/2019
In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 08/09/2015).
Cass. civ. n. 24296/2017
In caso di fallimento del debitore principale, per evitare la decadenza dalla garanzia prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c., il creditore, se è stato pattuito il beneficio di escussione ex art. 1944, comma 2, c.c., deve necessariamente proporre domanda di insinuazione al passivo fallimentare nel termine semestrale, mentre, in mancanza di tale pattuizione (c.d. fideiussione solidale), ha facoltà di agire, a sua scelta, indifferentemente nei confronti del debitore principale fallito, insinuandosi al passivo del fallimento, ovvero nei confronti del garante nelle forme ordinarie.
Cass. civ. n. 22346/2017
In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Cass. civ. n. 18779/2017
In tema di fideiussione, nel caso di apertura a carico del debitore principale di una procedura concorsuale, il creditore garantito, per evitare di incorrere nella decadenza di cui all’art. 1957 c.c., è tenuto a proporre la propria istanza contro il debitore nelle forme dell’insinuazione al passivo.
Cass. civ. n. 7883/2017
Il contratto autonomo di garanzia reca come connotato fondamentale l’assenza di accessorietà dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’ordinante, essendo la prima qualitativamente diversa dalla seconda, oltre che rivolta non al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore; ne consegue, pertanto, una generale inapplicabilità a tale contratto del disposto dell’art. 1957 c.c., salvo diversa specifica pattuizione intercorsa tra le parti, purché compatibile con le restanti clausole contrattuali.
Cass. civ. n. 15902/2014
In tema di decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibili anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il "dies a quo", agli effetti dell'art. 1957 cod. civ., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Nella specie la S.C. ha ravvisato l'autonomia delle prestazioni aventi ad oggetto le singole rate del canone annuo pattuito per la locazione, anche considerando che la legge autorizza il locatore ad agire per la risoluzione del contratto decorsi venti giorni dalla scadenza del canone ineseguito).
Cass. civ. n. 21867/2013
La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
Cass. civ. n. 29733/2011
Nell'associazione non riconosciuta la responsabilità personale grava esclusivamente sui soggetti, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, attesa l'esigenza di tutela dei terzi che, nell'instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali comportare alcun fenomeno di successione del debito in capo al soggetto subentrante, con l'esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione. Ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile tra le garanzie "ex lege" assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 c.c..
Cass. civ. n. 19736/2011
Le cause di estinzione della fideiussione previste dagli artt. 1955 e 1957 c.c. hanno presupposti diversi: la prima ipotesi (liberazione del fideiussore che, per fatto del creditore, perda il diritto di surrogazione) esige infatti una condotta colposa e antigiuridica del creditore e l'esistenza di un pregiudizio giuridico nella sfera del fideiussore, rappresentato dalla perdita del diritto, occorrendo, all'uopo, che il creditore abbia omesso un'attività dovuta per legge o in forza di contratto; la seconda ipotesi (liberazione del fideiussore per mancato esercizio del diritto da parte del creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione) opera invece in modo oggettivo, a prescindere dall'atteggiamento colposo o meno del creditore e senza che assuma alcun rilievo il danno, conseguendo la invocata decadenza "ipso facto" al mancato, diacronico esercizio del diritto. Ne consegue che, invocata dal fideiussore la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., non è consentito al giudice dichiarare l'estinzione della fideiussione in base alla previsione di cui all'art. 1955 c.c., stante l'impredicabilità di una sostanziale omogeneità dei fatti costitutivi destinati a sorreggere l'applicazione alternativa delle norme indicate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto integrata la fattispecie estintiva dell'obbligazione di garanzia prevista dall'art. 1955 c.c., rispetto all'originaria eccezione del fideiussore sollevata ex art. 1957 c.c., evidenziando che, attesa la diversità dei temi di indagine implicati dalle due disposizioni, il giudice non avrebbe potuto, se non illegittimamente, sovrapporne i relativi piani, onde giungere, in via officiosa, a predicare una violazione di legge mai invocata, nè eccepita, dalla parte interessata a tanto onerata).
Cass. civ. n. 24391/2010
L'art. 1957 c.c., il quale prevede l'onere per il creditore di proporre le sue istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione di questi, pena la decadenza della garanzia fideiussoria, nulla dispone con riguardo alla necessità per il creditore di escutere nel termine in questione le altre eventuali garanzie prestate dal debitore o di richiedere il pagamento di crediti ceduti dal debitore.
Cass. civ. n. 24060/2006
In tema di fideiussione, la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. — per il caso in cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione non è resa inoperante dall'apertura, a carico del debitore principale, di una procedura concorsuale: questa, infatti, non implica l'impossibilità giuridica di proporre istanze contro il debitore e di coltivarle diligentemente, ma comporta soltanto che la diligenza del creditore sia valutata in relazione alle possibilità concesse dall'ordinamento in questi casi.
Cass. civ. n. 1841/2006
Con riguardo a contratto concluso da un falsus procurator (e perciò con efficacia sospesa fino alla ratifica da parte del dominus ), il termine semestrale entro il quale il creditore ha l'onere, ai sensi dell'art. 1957 c.c., di chiedere giudizialmente l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore (a pena di decadenza del suo diritto verso quest'ultimo ), decorre non dalla data di scadenza dell'obbligazione, ma da quella in cui la ratifica viene portata a conoscenza del creditore, giacché la disposizione dell'art. 1399 c.c., secondo cui la ratifica dell'interessato ha effetto retroattivo, non può esplicare influenza sul termine di decadenza della fideiussione, che, avendo lo scopo di evitare la colpevole inerzia del creditore verso il debitore principale, presuppone che il primo abbia la possibilità concreta ed attuale di proporre l'azione giudiziale contro quest'ultimo.
Cass. civ. n. 20909/2005
Anche in tema di fideiussione è applicabile la disposizione dell'art. 2956 c.c., la quale sancisce la nullità della clausola (benché contenuta in un atto unilaterale) con la quale si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto. Ne consegue che è nulla la clausola con la quale, una volta stabilito che il termine d'efficacia della fideiussione coincida con quello di escussione della garanzia, si fissi tra questo termine ed il termine di scadenza dell'obbligazione garantita un periodo temporale così ristretto da rendere eccessivamente difficile, valutate anche le modalità di escussione (ad esempio, mediante lettera che debba pervenire entro un certo termine al garante), che il creditore possa avvalersi della garanzia prestata. L'accertamento relativo all'eccessiva difficoltà di esercizio del diritto è demandato al giudice del merito e sfugge, se congruamente e logicamente motivato, al controllo di legittimità.
Cass. civ. n. 2532/2005
Il socio della società di capitali assoggettata alla procedura di concordato preventivo non beneficia della cosiddetta «esdebitazione» per i debiti sorti nel periodo in cui egli è rimasto unico socio della società, per i quali il predetto è fideiussore
ex lege, sicché alla fattispecie è applicabile l'art. 1957, c.c., dovendo tuttavia essere esclusa la decadenza del creditore dalla fideiussione, qualora questi abbia presentato istanza per il riconoscimento del credito in sede concordataria, in quanto l'assoggettamento del debitore principale alla procedura concorsuale costituisce un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa nei confronti del medesimo.
Cass. civ. n. 7502/2004
Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 c.c., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, per «istanza» deve intendersi ogni iniziativa di carattere giudiziario assunta secondo le forme prescritte dal codice di rito in relazione al tipo di tutela domandato; ne consegue che tutte le volte che il giudice debba essere adito con ricorso da depositarsi in cancelleria, la data cui avere riguardo è quella del deposito e non anche quella successiva della notificazione del ricorso e del pedissequo provvedimento.
Cass. civ. n. 16758/2002
Nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Cass. civ. n. 11771/2002
La decadenza del creditore dalla fideiussione (art. 1957 c.c.) non opera in presenza di un impedimento giuridico ostativo alla realizzazione della pretesa verso il debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando risulti evidente e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo integrare gli estremi della «negligenza del creditore» (presupposto dell'applicabilità della norma
de qua) e, per l'effetto, considerarsi causa efficiente dell'estinzione della garanzia. (Principio affermato dalla S.C. in tema di concordato fallimentare e di successiva apertura della procedura fallimentare, sulla scorta dell'assunto secondo cui né in sede concordataria, né in sede fallimentare era concessa al creditore — nella specie, una banca — altra possibilità se non quella — ritualmente esperita — dell'agire per il mero riconoscimento del credito in sede concordataria, e di instare per l'ammissione al passivo in sede fallimentare).
Cass. civ. n. 11759/2002
In tema di decadenza del creditore dell'obbligazione fideiussoria per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, allorquando la fideiussione riguardi obbligazioni aventi scadenze periodiche, il
dies a quo agli effetti dell'art. 1957 c.c. è quello di scadenza delle singole prestazioni e non già quello che segna l'estinzione dell'intero rapporto, dovendosi applicare il principio generale in materia di prescrizione e decadenza secondo cui gli effetti di tali istituti cominciano a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto che i canoni locativi devono essere pagati secondo la scadenza contrattuale e non alla data di rilascio effettivo dell'immobile, ancorché dovuti a titolo risarcitorio in relazione al mancato rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto di locazione).
Cass. civ. n. 4033/1999
Il vigente sistema della garanzia del credito non esclude il concorso di una garanzia personale con una reale rispetto al medesimo credito, in quanto esso importa un rafforzamento della tutela dello stesso credito. Pertanto, ben può il terzo contemporaneamente prestare le due garanzie. Tuttavia, al terzo datore di ipoteca non si applicano le norme di limitazione della responsabilità previste per il fideiussore, in mancanza di una specifica convenzione in tal senso. In particolare, non trova applicazione, in difetto di espressa previsione, con riguardo al caso dell'ipoteca concessa da un terzo, l'onere, imposto dall'art. 1957 c.c. al creditore, perché possa conservare la garanzia prestatagli dal fideiussore, di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Cass. civ. n. 283/1997
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore l'onere di proporre «le sue istanze» contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Alla luce di tale
ratio, consegue che il termine «istanza» si riferisce a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato. Resta, invece, escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale, o una denunzia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Cass. civ. n. 3085/1996
La decadenza della fideiussione — prevista dall'art. 1957 c.c: per il caso in
, cui il creditore non abbia proposto e diligentemente continuato le proprie istanze contro il debitore principale, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione — non può operare allorché esista un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale, poiché l'impossibilità di esperire qualsiasi azione nei confronti di quest'ultimo, quando sia evidente a priori e giuridicamente insuperabile, non può in alcun modo addebitarsi a negligenza del creditore e, quindi, considerarsi produttiva dell'estinzione della garanzia. (Nella specie, il giudice di merito aveva individuato l'ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nell'apertura della procedura di concordato preventivo del debitore. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato l'impugnata: sentenza per difetto di motivazione).
Cass. civ. n. 7345/1995
Con riguardo alla cosiddetta fideiussione solidale, l'istanza giudiziale, da proporre entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, ai sensi dell'art. 1957, comma primo, c.c., può essere rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei condebitori solidali, con la conseguenza che, qualora il creditore abbia tempestivamente proposto l'istanza contro il fideiussore, esercitando la facoltà di scelta spettantegli in base ai principi della solidarietà passiva, non è tenuto ad agire, prima della scadenza del suddetto termine, anche nei confronti del debitore principale.
Cass. civ. n. 2827/1994
Con riguardo a fideiussione, la cui durata sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma all'integrale soddisfacimento di questa, come nel caso di polizza fideiussoria contenente clausola di previsione della efficacia della garanzia prestata fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto per il quale la garanzia stessa è stata ottenuta, l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza, con conseguente estraneità della relativa situazione all'area di operatività dell'art. 1957 c.c., concernente la diversa ipotesi della semplice riduzione del detto termine.
Cass. civ. n. 2782/1994
La norma di cui all'art. 1957 c.c., la quale condiziona il persistere dell'obbligazione del fideiussore, dopo la scadenza del debito principale, alla circostanza che il creditore abbia proposto entro sei mesi le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza, non è applicabile all'avallo cambiario, in considerazione dell'astrattezza e dell'autonomia cartolare dell'obbligazione dell'avallante rispetto a quella dell'avallato, per cui l'avallo, a differenza della fideiussione, costituisce un vincolo esente da ogni nesso con quello assunto dall'avallato.
Cass. civ. n. 7766/1990
La polizza, con la quale una compagnia di assicurazioni garantisca l'adempimento del debito di un terzo, o ne assuma l'obbligazione per il caso della sua insolvenza (cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzionale), assolve, in via esclusiva o prevalente, alla stessa funzione del contratto di fideiussione, e resta conseguentemente soggetta alla relativa disciplina anche per quanto riguarda la decadenza
ex art. 1957 c.c., atteso che il contratto di assicurazione, ancorché sotto forma di assicurazione di credito, presuppone la copertura di un rischio e l'assunzione di una obbligazione di tipo indennitario, e non è quindi configurabile in presenza di un'obbligazione obiettivamente e quantitativamente coincidente con quella del terzo; senza che rilevi in contrario che il contratto sia stato stipulato anche con la partecipazione del creditore così garantito, derivandone l'esclusivo effetto di obbligare direttamente la compagnia assicuratrice nei confronti del creditore ed impedire che quest'ultimo, quale beneficiario della prestazione negoziata a suo favore dal debitore, possa dichiarare di non aderire alla stipulazione secondo la disciplina del contratto a favore del terzo (art. 1411, ultimo comma, c.c.).
Cass. civ. n. 4868/1988
Nella fideiussione solidale, che si presume, in difetto di pattuizione della preventiva escussione del debitore principale, l'azione proposta contro il fideiussore, entro sei mesi dalla scadenza, vale ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 primo comma c.c., atteso che tale norma, ove dispone che il fideiussore rimane obbligato a condizione che il creditore si rivolga al debitore principale entro il suddetto semestre, va coordinata con le regole della solidarietà passiva, le quali conferiscono al creditore la facoltà di agire, a sua scelta, contro ciascuno dei coobbligati.
Cass. civ. n. 7547/1986
In tema di estinzione della fideiussione, il termine di sei mesi previsto dall'ari. 1957 c.c. Perché il creditore proponga le sue istanze nei confronti del debitore — termine alla cui osservanza è condizionata la conservazione della garanzia del creditore nei confronti del fideiussore — decorre dalla scadenza del credito principale e non già dal successivo momento in cui si sia eventualmente formato il titolo esecutivo.
Cass. civ. n. 1025/1982
Il momento di decorrenza del termine per la proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale, ai fini previsti dall'art. 1957 c.c., coincide con quello di azionabilità del relativo diritto e perciò con il momento di scadenza dell'obbligazione principale, ove si tratti della prestazione indotta in contratto, ovvero con quello in cui il creditore ha la giuridica possibilità di domandare il succedaneo risarcimento del danno. Pertanto, in materia di appalto di opere pubbliche, ove sia stata prestata fideiussione in luogo di cauzione, la rescissione amministrativa del contratto deliberata dall'amministrazione per inadempimento dell'appaltatore, segna nei confronti della medesima il momento iniziale del termine suddetto, in quanto fin dalla data di tale deliberazione ha il potere di proporre le proprie istanze nei confronti del debitore principale.
Cass. civ. n. 4241/1974
L'art. 1957 c.c., nel condizionare la permanenza della fideiussione alla proposizione, da parte del creditore, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, delle proprie istanze nei confronti del debitore, si riferisce alle istanze giudiziali, intese nel senso di atti che attribuiscano al creditore la veste di parte processuale e che si sostanzino in una domanda rivolta all'adempimento del credito, su cui il giudice abbia il dovere di provvedere. Non rappresentano, pertanto, istanze nel senso anzidetto la denunzia penale e la querela per i reati di assegno a vuoto e di truffa, proposte dal creditore nei confronti del debitore principale, resosi inadempiente all'obbligo di pagare l'importo di un assegno bancario, poiché tali atti, costituendo, rispettivamente, una
notitia criminis ed un'istanza di punizione, non tendono, di per sé, all'adempimento del credito e non conferiscono al soggetto che li pone in essere la qualità di parte del procedimento penale. È, invece, idonea a garantire la permanenza della fideiussione, ai sensi della citata norma, la costituzione di parte civile del creditore nel detto processo purché tempestivamente effettuata, in quanto la richiesta del risarcimento dei danni, in cui essa si sostanzia, essendo rivolta al pagamento di una somma di denaro comprensiva di quella dovuta in base al rapporto obbligatorio, soddisfa l'interesse del creditore in forma specifica e, quindi, ha la natura di istanza ai fini dell'art. 1957 c.c.
Cass. civ. n. 3315/1972
La norma dell'art. 1957, primo comma c.c., richiedendo che il creditore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale proponga le proprie istanze contro il debitore, ha una portata generica che è riferibile ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito che, in relazione alle concrete circostanze, si debbono ritenere utilmente esperibili al fine di conseguire il pagamento. Pertanto, se munito di titolo esecutivo non giudiziale, il creditore non ha necessità, per rispettare il precetto dell'art. 1957, comma primo c.c., di proporre azione di condanna contro il debitore, e può limitarsi ad esperire l'azione esecutiva.