Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18079 del 1 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni', inserita in un contratto di garanzia, č sufficiente per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietā che caratterizza la fideiussione. Nel caso di contratti autonomi di garanzia, non č applicabile la sanzione di nullitā prevista per le fideiussioni 'omnibus' dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, trattandosi di fattispecie sostanzialmente diverse. L'art. 1957 c.c. non č applicabile ai contratti autonomi di garanzia a meno che non sia stata pattuita una specifica deroga compatibile con le restanti clausole contrattuali.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.