(massima n. 1)
La clausola di pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni', inserita in un contratto di garanzia, č sufficiente per qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia e non come fideiussione, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietā che caratterizza la fideiussione. Nel caso di contratti autonomi di garanzia, non č applicabile la sanzione di nullitā prevista per le fideiussioni 'omnibus' dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, trattandosi di fattispecie sostanzialmente diverse. L'art. 1957 c.c. non č applicabile ai contratti autonomi di garanzia a meno che non sia stata pattuita una specifica deroga compatibile con le restanti clausole contrattuali.