Cass. civ. n. 29933/2025
In tema di fideiussione per obbligazione futura, il creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è tenuto a richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di concedere nuovo credito al debitore garantito se le condizioni patrimoniali di quest'ultimo peggiorano. La mancata richiesta, accompagnata dalla conoscenza delle difficoltà economiche del debitore, configura una violazione degli obblighi di correttezza e buona fede contrattuale, comportando la nullità della garanzia fideiussoria. Tale nullità può essere rilevata d'ufficio.
Cass. civ. n. 15085/2025
Perché possa essere invocata la tutela prevista dall'art. 1956 c.c., i fideiussori devono fornire una prova concreta del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale che renda notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. La mancanza di allegazioni specifiche e documentazione contabile adeguata rende inammissibile la richiesta.
Cass. civ. n. 2720/2025
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. Non è necessario accertare che la concessione di ulteriore credito sia avvenuta al fine di arrecare pregiudizio ai fideiussori.
Cass. civ. n. 704/2025
Ai fini della liberazione del fideiussore secondo l'art. 1956 c.c., è necessario dimostrare che il creditore consapevole del peggioramento delle condizioni finanziarie del debitore principale, abbia concesso nuovo credito senza l'autorizzazione del fideiussore. Tuttavia, non è richiesto il consenso se la difficoltà economica del debitore è nota o assume tale carattere.
Cass. civ. n. 27857/2024
La banca la quale conceda finanziamenti al debitore principale pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. In particolare, non è coerente con i principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto il fatto che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debito, sì che possa ritenersi che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore.
Cass. civ. n. 20665/2024
Una clausola contrattuale che impone al fideiussore di informarsi autonomamente sulla situazione patrimoniale del debitore non è idonea a derogare l'art. 1956 c.c. L'obbligo di informazione previsto dal contratto non esclude il necessario ottenimento da parte del creditore di una specifica autorizzazione dal fideiussore per la concessione di ulteriore credito.
Cass. civ. n. 18380/2024
L'eccezione di liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. deve essere tempestivamente sollevata entro i termini previsti dall'art. 183 c.p.c.; una sollevazione tardiva non può essere presa in considerazione dal giudice. L'opponente deve fornire prova specifica dei presupposti di tale liberazione, ossia della concessione di nuovo credito successivamente al peggioramento delle condizioni economiche della debitrice principale.
Cass. civ. n. 17073/2024
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che il creditore abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche senza previa autorizzazione del fideiussore stesso.
Cass. civ. n. 5224/2024
La valutazione in merito all'esistenza delle condizioni previste dall'art. 1956 cod. civ., come ad esempio il peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale e la conoscenza da parte del creditore di tale situazione al momento dell'accordo di finanziamento o anticipazione su fatture emesse nei confronti di un ente pubblico solvibile è rimessa al giudice del merito e motivata in modo non implausibile.
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Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 cod. civ. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
Cass. civ. n. 27173/2023
In base agli artt. 1175 e 1375 c.c., sebbene la trasformazione di una società di persone in una società di capitali non determini la creazione di un nuovo soggetto, essa comporta un aumento del rischio del fideiussore sotto il profilo economico e giuridico perché quella di capitali è meno solvibile della società di persone. Pertanto, detta trasformazione fa sorgere in capo al creditore l'obbligo, ai sensi dell'art. 1956 c.c., e nel rispetto del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, di acquisire sempre l'autorizzazione del fideiussore per continuare a far credito al debitore principale. Ne consegue che se tale autorizzazione non è stata chiesta dal creditore, ricorre la liberazione del fideiussore.
Cass. civ. n. 20713/2023
La banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale. La mancata richiesta di autorizzazione non può tuttavia configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
Cass. civ. n. 5017/2023
In tema di fideiussione per obbligazione futura, la liberazione del garante ex art. 1956 c.c., non si determina per la sola circostanza che il debitore garantito si sia successivamente trasformato da società di persone in società di capitali, atteso che tale solo evento, di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione di cui all'art. 2498 c.c., non determina alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata, in quanto delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione i soci continuano a rispondere personalmente e illimitatamente (salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione) e per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione l'insussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell'indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione.
Cass. civ. n. 34685/2022
Nella fideiussione per obbligazione futura, il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garanzia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito.
Cass. civ. n. 26947/2021
In tema di fideiussione, la sola circostanza della esistenza di un rapporto di parentela o di affinità tra il debitore principale e il fideiussore non è sufficiente a costituire la prova presuntiva che quest'ultimo abbia dato la "specifica autorizzazione" che, ai sensi dell'art. 1956 c.c., il creditore ha l'onere di ottenere per non incorrere nella perdita della garanzia fideiussoria. (Fattispecie in cui la S.C., oltre al rapporto di affinità tra il fideiussore e l'amministratore unico della società debitrice, ha valorizzato l'offerta di ipoteca da parte del fideiussore, che, sebbene non rivestita di forma solenne e cronologicamente successiva rispetto alla concessione del credito, non poteva non importare approvazione dell'ulteriore esposizione della società debitrice.)
Cass. civ. n. 27932/2018
È applicabile la causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1956 c.c. nel caso in cui la banca anticipi al correntista l'importo di un assegno bancario presentato all'incasso in difetto di una sufficiente provvista del conto, in quanto tale operazione consiste nel "far credito" e nell'aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore obbligato alla restituzione dell'anticipazione ove l'incasso del titolo non vada a buon fine.
Cass. civ. n. 16827/2016
In tema di fideiussione per obbligazioni future, la persistente erogazione di finanziamenti da parte della banca creditrice a favore di una società, debitore principale, senza chiedere al garante (nella specie, né socio, né amministratore della società) la necessaria autorizzazione pur in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore garantito in ragione delle perdite notevolmente superiori al capitale sociale e di un saldo di conto corrente permanentemente in passivo, costituisce comportamento non improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, idoneo a determinare la liberazione del fideiussore dalle obbligazioni future.
Cass. civ. n. 4112/2016
In tema di liberazione del fideiussione, l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo "a latere" del contratto bancario cui la garanzia accede, sicché non richiede la forma scritta "ad substantiam" e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito. (Nella specie, la S.C. ha confermato le decisione impugnata, che aveva considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussore, ovvero presunta in ragione del vincolo coniugale tra essi esistente e dello stato di loro convivenza).
Cass. civ. n. 11979/2013
In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha modificato l'art. 1956 cod. civ.) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, la garanzia fideiussoria è nulla ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. (Nel caso di specie, dopo cinque anni dal recesso del fideiussore e dopo che il passivo accumulato prima di questa data era stato saldato, la banca ha continuato e addirittura intensificato la concessione del credito, pretendendo di chiamare il garante a rispondere del saldo passivo del conto al momento della sua chiusura).
Cass. civ. n. 21730/2010
Se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 c.c., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia.
Cass. civ. n. 10870/2005
In tema di fideiussione per obbligazioni future, per l'applicazione dell'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art. 1956, mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti. (Fattispecie antecedente alla legge n. 154 del 1992).
Cass. civ. n. 8995/2003
In tema di fideiussione per obbligazioni future, l'art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue condizioni economiche
; conosciuto dal creditore) non è applicabile, nemmeno in via analogica, nel caso in cui, ferme restando le condizioni economiche del terzo, sopravvenga dopo la fideiussione solo la contezza della loro precarietà. Ai fini della liberazione del fideiussore, difatti, viene in rilievo non la mera consapevolezza, in chi abbia erogato il credito, di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, bensì la percezione del mutamento delle condizioni economiche del debitore medesimo rispetto al sorgere del rapporto, e dell'ulteriore rischio che ciò induce con riguardo ad altre aperture di credito.
Cass. civ. n. 8040/2003
Il fideiussore che chiede la liberazione della prestata garanzia, invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
Cass. civ. n. 7587/2001
Nella fideiussione per obbligazione futura l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell'art. 1956 c.c. non ricorrono allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito.
Cass. civ. n. 2141/2000
La posizione del fideiussore è strettamente collegata al rapporto che intercorre tra il debitore principale e il creditore, trattandosi del soggetto che ha il compito di garantire il puntuale adempimento dell'obbligazione garantita. Tale collegamento — che trova riscontro, fra l'altro, nella disciplina di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., anche nella quale incontra tutela l'interesse del fideiussore al recupero delle somme eventualmente versate per il soddisfacimento delle ragioni del creditore — conduce a ritenere in linea di principio di per sé non arbitraria la pretesa del fideiussore di interloquire nella determinazione delle condizioni del prestito garantito, in caso di rinnovazione del prestito medesimo, specie ove, nel frattempo, le passività siano notevolmente aumentate.
Cass. civ. n. 1645/1998
In tema di «fideiussione» per obbligazioni future e di liberazione del «fideiussore», ciò che conta a norma dell'art. 1956, primo comma non è la contezza di un'eventuale mancanza di liquidità del debitore, ovvero di un suo bisogno di ulteriore liquidità, bensì quella del mutamento delle condizioni economiche del medesimo rispetto al sorgere del rapporto e dell'ulteriore rischio che ciò induce rispetto ad altre aperture di credito.