(massima n. 1)
L'art. 1957 c.c., essendo volto a tutelare il fideiussore, impone che il creditore promuova e coltivi tempestivamente azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale. Non č sufficiente, infatti, l'invio di una mera diffida stragiudiziale per evitare la decadenza del diritto nei confronti del fideiussore, anche se il pagamento č richiesto "a semplice richiesta scritta.