(massima n. 1)
La qualificazione del contratto di garanzia come fideiussione, se inclusa in nuovi profili della domanda estesa dall'attore, deve essere mantenuta per l'applicazione delle relative clausole. Qualora il contratto venga riqualificato d'ufficio dal giudice d'appello, violando il giudicato interno senza appello incidentale, la clausola di deroga all'articolo 1957 c.c. resta applicabile, determinando la decadenza del beneficio del termine.