Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9579 del 12 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Non è sufficiente la clausola di pagamento "a prima richiesta" per qualificare un contratto di garanzia come contratto autonomo di garanzia anziché come fideiussione. Essa deve essere interpretata alla luce della comune volontà delle parti e in relazione al contenuto complessivo del contratto, nonché rispetto all'art. 1957 cod. civ., che può essere derogato solo se esplicitamente indicato nel contratto.

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