Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 267 del 7 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitą della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., determinata dall'intesa restrittiva accertata dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2005, non comporta automaticamente la nullitą dell'intero contratto di fideiussione. Tuttavia, affinché il fideiussore possa beneficiare degli effetti della nullitą della clausola, č necessario che egli sollevi tempestivamente l'eccezione di decadenza dell'art. 1957 c.c.

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