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Articolo 1939 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Validità della fideiussione

Dispositivo dell'art. 1939 Codice Civile

La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale(1), salvo che sia prestata per un'obbligazione assunta da un incapace(2).

Note

(1) La formulazione della norma induce a ritenere che il concetto di invalidità in essa espresso coincida con quello di inidoneità a produrre effetti: in generale, se il contratto è, per qualsiasi causa, inidoneo a produrre effetti sin dall'inizio, la norma trova applicazione, proprio perchè manca l'obbligazione principale. Se, invece, il contratto produce effetti ed il vizio deve essere fatto valere con apposito strumento (ad esempio in caso di stipula annullabile, 1441 ss. c.c.), la fideiussione è valida (perchè il debito esiste) ma il garante può rifiutarsi di adempiere sollevando la relativa eccezione (v. 1945 c.c.). Tale lettura è avallata anche dall'ultimo periodo della disposizione, che fa salva la garanzia per obbligazione contratta da un incapace la quale è, appunto, annullabile (1425 c.c.).
Pertanto, per la mancanza di una obbligazione valida, si ritiene che non sia valida la fideiussione prestata a garanzia di un debito nascente da un contratto nullo (1418 ss. c.c.), da una simulazione assoluta (1414 ss. c.c.) ovvero di un debito estinto per prescrizione (2934 c.c.).
(2) Si tratta dell'incapace legale, cioè tale perchè sottoposto ad amministrazione di sostegno (404 c.c.) ovvero interdetto o inabilitato (414 ss. c.c.). Si discute circa l'applicabilità della previsione all'incapace naturale (428 c.c.).

Ratio Legis

La prima parte della norma è espressione del principio di accessorietà, centrale in tema di fideiussione, secondo il quale, appunto, in tanto esiste l'obbligazione del garante in quanto esiste quella del garantito. La seconda parte, invece, si spiega in quanto l'obbligazione assunta dall'incapace non è invalida ma solo annullabile (1425 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1939 Codice Civile

Fondamento della norma

La norma era già contenuta nell'art. 1899 del codice civile del 1865, la cui dizione era peraltro poco chiara.

Il principio deriva dalla natura accessoria del negozio fideiussorio : « Data la relazione di principale ad accessorio corrente tra l'obbligo del debitore e quello del fideiussore — osserva la Relazione al codice (numero 759) — questo presuppose il primo e ne rispecchia i caratteri ». Per questo e ovvio che la fideiussione e valida solo in quanto e valida l'obbligazione principale. L'articolo ammette come unica eccezione quella relativa all'obbligazione assunta da un incapace, a differenza del codice civile del 1865 che parlava più genericamente di « eccezioni meramente personali ». Quale sia la portata della innovazione sarà chiarito nella spiegazione dell’ art. 1945 del c.c. che si occupa appunto delle eccezioni opponibili dal fideiussore.

Quando l'obbligazione è valida, di qualsiasi natura essa sia, pub sempre servire di appoggio ad un negozio fideiussorio. Quindi la fideiussione può avere una applicazione molto ampia, in quanto può accedere a qualsiasi obbligazione, non solo quindi a quelle nascenti da contratto, ma a quelle nascenti da delitto o dalla legge.


Incapacità del debitore principale

Quanto all’ incapacità del debitore principale, non è necessario, perché la fideiussione sia valida, che l’ incapacità conosciuta dal fideiussore. Questa interpretazione, nonostante il contrario avviso espresso dal relatore (Macarini-Carmignani) in seno alla Commissione delle Assemblee legislative, non pare possa essere messa in dubbio, e ciò non solamente perchè una tale limitazione avrebbe dovuto essere espressamente contemplata, ma anche perché non è concepibile che chi presta fideiussione non si informi della condizione della persona che garantisce e quindi le conseguenze della sua eventuale Ignoranza debbono essergli imputate.

Pertanto, esclusa l’ eccezione più sopra considerata, qualsiasi vizio della obbligazione principale si riflette sulla obbligazione fideiussoria, e quindi non solo la nullità, ma anche l'annullabilità per vizi del consenso e ogni altra anomalia che incida sul vincolo dell'obbligato principale. Cosi, ad esempio, non potendosi ritenere valida un'obbligazione di cui l'oggetto non sia determinato o non possa facilmente e sicuramente determinarsi, non e neppure valida la fideiussione prestata per detta obbligazione.

Come in concreto possa il fideiussore far riversare sul suo vincolo i vizi del vincolo principale ì chiaramente indicato nell’ art. 1945 del c.c. a cui si rinvia.

Naturalmente la validità della obbligazione principale riguarda solo il profilo del solvens, non anche quello dell' accipiens, per cui quando la illiceità del negozio riguardi soltanto quest'ultimo la fideiussione pre-stata a favore del solvens è valida. Cosi ad esempio è da ritenersi valida la fideiussione prestata per una obbligazione principale ad un creditore incapace, riguardando questo articolo solo la incapacità del reus promittendi.


Validità della fideiussione in caso di convalida successiva dell'obbligazione principale

La più antica dottrina ha esaminato il problema relativo alla validità della fideiussione quando l'obbligazione principale, originariamente nulla, sia suscettibile di ratifica e questa intervenga posteriormente alla fideiussione. La soluzione adottata in proposito dai giuristi romani, e seguita concordemente, è che questa conferma non eserciti alcuna in­fluenza sulla obbligazione fideiussoria, per la quale l’ obbligazione principale si cristallizza al momento in cui è stata prestata la fideiussione.

Per cui è stato acutamente osservato che vi sono dei casi in cui il fideiussore può opporre al creditore l'eccezione di invalidità, anche quando il debitore principale non può farlo, per avervi rinunziato, o per aver confermato l'atto viziato. Ciò che però non costituisce una anomalia rispetto al principio contenuto nell'articolo, in quanto la portata dell'articolo stesso postula che il rapporto tra obbligazione fideiussoria e principale vada riferito al momento nel quale la fideiussione viene contratta.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

614 Ho poi riprodotto l'articolo 700 del progetto del 1936 che aveva migliorato nel suo capoverso l'oscura dizione del corrispondente capoverso dell'articolo 1899 cod. civ. (articolo 715).
La Commissione reale si è giustamente riferita solo ai casi di incapacità legale, aderendo alla interpretazione corrente dell'articolo 1899 suddetto. Ma la Commissione stessa aveva presupposto la consapevolezza di tale incapacità: non mi è apparso necessario prevederla, essendo ovvio che la fideiussione è valida quando è prevista per persona che si sa essere incapace, a fortiori deve essere valida quando l'incapacità non è conosciuta. Ho ritenuto perciò di redigere l'articolo 715 in perfetta coerenza a tali considerazioni.

Massime relative all'art. 1939 Codice Civile

Cass. civ. n. 9071/2023

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Cass. civ. n. 371/2018

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Cass. civ. n. 20397/2017

Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.

Cass. civ. n. 4446/2008

In tema di fideiussione, la cosiddetta clausola solve et repete inserita nel contratto con formule del tipo «senza riserva alcuna» ovvero «dietro semplice richiesta» ove prevedente l'esclusione per il garante di poter opporre al creditore principale eccezioni che attengono alla validità del contratto da cui deriva l'obbligazione principale, è pienamente valida e non è priva di efficacia ai sensi dell'art. 1462 c.c. in quanto costituisce manifestazione di autonomia contrattuale, non altera i connotati tipici della fideiussione e non comprende il divieto di sollevare eccezioni attinenti alla validità dello stesso contratto di garanzia.

Cass. civ. n. 5997/2006

Nelle garanzie autonome, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia e la sua rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, a meno che non siano fondate sulla nullità per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa, non escludono l'operatività del principio della buona fede, quale fonte integrativa degli effetti degli atti di autonomia privata, in virtù del quale deve ritenersi giustificato il rifiuto del pagamento, qualora esistano prove evidenti del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta del beneficiario. Tale rifiuto non rappresenta una mera facoltà, ma un dovere del garante, il quale è legato al debitore principale da un rapporto di mandato, che è tenuto ad adempiere con diligenza e secondo buona fede, con la conseguenza che l'accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario in presenza di prove evidenti della sua pretestuosità preclude al garante la possibilità di agire in rivalsa nei confronti del debitore principale.

Cass. civ. n. 5720/2004

Non è nullo il contratto di fideiussione "omnibus" che contenga una clausola di reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di invalidità o di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito. (Principio espresso in fattispecie di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente eseguite in favore della banca dal debitore principale).

Cass. civ. n. 10808/1998

Qualora sia stata prestata una fideiussione a garanzia di una apertura di credito bancaria in conto corrente ed il debitore principale non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviategli dalla banca sia decaduto, ai sensi dell'art. 1832 c.c., dal diritto di impugnarli, le risultanze degli estratto conto sono vincolanti anche per il fideiussore che non può pertanto contestare l'ammontare del credito della banca.

Cass. civ. n. 7960/1996

Lo sconto di tratte non accettate (che, pur non riconducibile allo sconto in senso proprio, è largamente in uso nella pratica) non comporta il trasferimento alla banca scontatrice dei diritti sottostanti ai titoli scontati, né, in particolare, dell'eventuale credito del traente nei confronti del trattario; con la conseguenza che eventuali garanzie fideiussorie rilasciate da terzi in favore della predetta banca possono avere ad oggetto unicamente le obbligazioni assunte dallo scontatario in dipendenza dell'operazione di sconto, non già quelle che il trattario «non accettante» ha nei confronti del traente — scontatario, posto che la banca è del tutto estranea a tale rapporto e non può quindi essere in alcun modo considerata come creditrice del trattario. Pertanto, l'eventuale nullità dell'obbligazione del trattario non può riflettersi sulla validità della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della banca scontatrice, non essendo configurabile tra i due rapporti ii vincolo di accessorietà che costituisce il presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 1939 (secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale).

Cass. civ. n. 6897/1993

La pattuizione con la quale le parti, in deroga all'art. 1939 c.c., stabiliscono che la fideiussione conserva efficacia anche in caso di invalidità dell'obbligazione principale deve essere considerata non apposta, ai sensi dell'art. 1419 c.c., senza travolgere l'intero contratto, nei limiti in cui comporti una eccedenza quantitativa dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella dell'obbligato principale, in contrasto con il carattere accessorio dell'una riguardo all'altra, sempreché l'invalidità dell'obbligazione principale sia stata dedotta avanti al giudice di merito per farne discendere l'anzidetta limitazione della efficacia della copertura fideiussoria.

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