Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16938 del 19 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

La comunicazione della revoca degli affidamenti e la chiusura dei rapporti aperti non costituiscono una richiesta di pagamento al garante ai fini del rispetto del termine semestrale ex art. 1957 c.c.; tale richiesta deve essere formulata in modo esplicito ed inequivoco in un successivo atto scritto.

(massima n. 2)

La semplice richiesta scritta di pagamento può essere considerata come deroga all'art. 1957 c.c., ma solo limitatamente alla modalità e alla natura dell'iniziativa da assumere nei confronti del debitore principale, non al termine semestrale ivi previsto.

(massima n. 3)

In caso di fideiussione, il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. deve essere rispettato e decorre dal momento della scadenza dell'obbligazione principale, non dalla revoca degli affidamenti concessi o dalla chiusura dei rapporti aperti.

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