(massima n. 1)
Nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, la clausola di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. deve interpretarsi riferita esclusivamente al termine semestrale indicato dalla norma. È sufficiente per evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale, per non compromettere la natura di "a prima richiesta" della garanzia.