Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28083 del 22 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, la clausola di decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. deve interpretarsi riferita esclusivamente al termine semestrale indicato dalla norma. È sufficiente per evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza necessità di un'azione giudiziale, per non compromettere la natura di "a prima richiesta" della garanzia.

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