(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 7 del contratto di fideiussione che dispone un pagamento immediato e a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non comporta automaticamente una deroga implicita all'art. 1957 c.c., né una trasformazione della garanzia in contratto autonomo, senza un chiaro riferimento alla rinuncia alla proponibilitą delle eccezioni.