Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 11321 del 29 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti di fideiussione, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a 'semplice richiesta scritta', la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. può essere evitata anche mediante una diffida stragiudiziale, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma.

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