(massima n. 1)
L'eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo 1957, comma primo c.c., non č rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve essere proposta entro i termini previsti per il deposito delle memorie di trattazione di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. La sua formulazione tardiva rispetto a tali termini comporta l'inammissibilitą dell'eccezione stessa.