Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 15636 del 11 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione di decadenza ai sensi dell'articolo 1957, comma primo c.c., non č rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve essere proposta entro i termini previsti per il deposito delle memorie di trattazione di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c. La sua formulazione tardiva rispetto a tali termini comporta l'inammissibilitą dell'eccezione stessa.

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