Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 2683 del 4 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., inserita nel contratto di fideiussione, non č considerata vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., purché risulti specificamente sottoscritta; essa č pertanto valida se la rinuncia č espressamente e distintamente richiamata in calce all'atto fideiussorio.

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