(massima n. 1)
La clausola di rinuncia preventiva alla decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c., inserita nel contratto di fideiussione, non č considerata vessatoria e non richiede una specifica approvazione scritta ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., purché risulti specificamente sottoscritta; essa č pertanto valida se la rinuncia č espressamente e distintamente richiamata in calce all'atto fideiussorio.