(massima n. 1)
La nullità parziale di un contratto di fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato si estende alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.