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Articolo 1310 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Prescrizione

Dispositivo dell'art. 1310 Codice Civile

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione [2943 ss.] contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori [1308](1)

La sospensione della prescrizione [2942] nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione(2).

La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima.

Note

(1) Se la prescrizione è interrotta dall'atto di costituzione in mora (1219 c.c.) vi è una scissione dei relativi effetti poiché si estende l'effetto interruttivo ma non quello della costituzione in mora (1308 c.c.).
(2) Quindi: in caso di sospensione l'effetto espansivo è solo nei rapporti tra debitori e creditore (rapporti esterni), non in quelli tra condebitori (rapporti interni), poiché il debitore che ha adempiuto, in quanto non si è giovato della sospensione, conserva il regresso verso gli altri.

Ratio Legis

La norma risponde al seguente principio, valevole in tema di obbligazioni solidali: gli effetti delle vicende che riguardano uno dei più rapporti obbligatori dal lato debitorio o creditorio si estendono agli altri rapporti debitori o creditori solo se favorevoli. Tuttavia, qui il principio è rispettato pienamente solo in caso di rinuncia della prescrizione.

Spiegazione dell'art. 1310 Codice Civile

Norme dell'Art. 1310

Nell'art. 1310 si regolano:
a) gli atti interruttivi della prescrizione;
b) la sospensione del decorso di questa;
c) la rinunzia alla prescrizione.


Atti interruttivi, sospensione, rinunzia alla prescrizione

In ordine ai primi si dispone che gli atti di interruzione compiuti dal creditore in confronto di un condebitore o uno dei creditori contro il debitore hanno piena efficacia in confronto degli altri.

Anche il codice del 1865 si ispirava agli stessi criteri (articoli #2030#-#2031#).

Per la sospensione invece si accoglie un criterio del tutto diverso: si ammette cioè che questa costituisce alcunché di puramente personale al soggetto cui si riferisce e di conseguenza si esclude che possa avere effetto riguardo agli altri.

Quindi qui non si distingue se l'invocarla sia vantaggioso o nocivo, in ogni caso si vieta che altri possano trarne profitto od esserne danneggiati. Il codice del 1865 prevedeva la sospensione sol nei rapporti di un concreditore solidale negandone la comunicabilità agli altri (#2122#), non si occupava invece della sospensione nella solidarietà passiva: di qui diverse tendenze.

Si prevede pure il caso che il debitore, nei cui confronti, per effetto della sospensione, non si è compiuta la prescrizione, sia costretto a pagare. Si stabilisce allora che esso abbia regresso contro i debitori liberati per effetto della prescrizione.

In terzo luogo si contempla la rinunzia alla prescrizione: e si distinguono due ipotesi: la rinunzia di uno dei debitori in solido in favore del creditore, la rinunzia del debitore in confronto di uno dei creditori in solido.

La prima non è efficace riguardo agli altri; la seconda giova agli altri creditori.

In ogni caso il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non può esercitare il regresso contro i debitori che sono stati liberati, in virtù della prescrizione.


Soluzioni adottate

Come vedesi le soluzioni accolte nei tre casi sovra enunciati non sono governate da unico criterio direttivo.

Non può dirsi che si sia voluto accogliere il principio dell'estensibilità degli effetti giovevoli e non di quelli dannosi, perché questo è applicabile solo in tema di rinunzia alla prescrizione, e non già in tema di atto interruttivo o di sospensione. Neanche può dirsi accolto l'altro l’altro della inopponibilità nei riguardi di un rapporto delle vicende relative all'altro, data la distinzione dei vari rapporti obbligatori, giacché questo criterio non trova osservanza che solo in tema di sospensione. Non infine può dirsi accolto il terzo principio che i fatti influenti sulla permanenza dell'obbligo od estinzione di esso siano opponibili a tutti i soggetti, perché questo principio è solo osservato in tema di atto interruttivo.

Perciò deve concludersi che le soluzioni adottate nei tre casi ubbidiscono a considerazioni relative a ciascuna ipotesi, con visione di particolare opportunità, talora conformandosi al diritto antecedente, talaltra adottando un indirizzo innovatore.


Sospensione

Altro rilievo da fare è pure questo.

In tema di sospensione di prescrizione è ammesso il regresso anche contro i debitori liberati; ciò rende praticamente almeno fino alla quota di debito, a questi relativa (e che costituirebbe in definitiva nei rapporti interni la partecipazione di ciascun condebitore al debito) vana la seguita prescrizione.


Conseguenze della rinunzia

In tema di rinunzia, invece, il regresso del rinunziante contro i liberati dal debito, per effetto della prescrizione, non è ammesso.

A giustificazione di questa ultima soluzione può dirsi che, essendo la rinunzia un fatto volontario, il soggetto che l'ha compiuta deve ragionevolmente sentire solo sovra di sé le conseguenze dannose dell'atto compiuto.


Idoneità del riconoscimento

Qualche osservazione deve farsi circa l'idoneità del riconoscimento quale atto interruttivo.

Il codice del 1865 poneva sullo stesso piano il riconoscimento del debito e gli atti interruttivi e disponeva che la «ricognizione del debito fatto da un debitore era valevole ad interrompere la prescrizione contro gli altri» (art. #2130#) e aggiungeva che «qualunque atto che interrompe la prescrizione a favore di uno dei creditori in solido, giova egualmente agli altri concreditori».

Il codice vigente invece tratta del riconoscimento del debito in modo autonomo e detta il principio generale che esso, se fatto da uno dei condebitori, non è opponibile agli altri: di qui la illazione che esso non può avere efficacia interruttiva in danno degli altri condebitori.

In relazione poi alla solidarietà attiva, ai sensi dell'art. 1309 il riconoscimento fatto dal debitore in confronto di uno dei creditori giova agli altri e quindi questi potrebbero invocarne gli effetti interruttivi anche in proprio favore. Sennonché il dubbio su ciò sorge, se si tiene presente la formulazione restrittiva del 1° capov. dell'art. 1310. Qui si parla di «atti con i quali uno dei creditori interrompe la prescrizione contro il comune debitore» e per questi solo si pone la comunicabilità degli effetti interruttivi, o il riconoscimento del debito non può dirsi «atto con cui il creditore... » e perciò ad esso non dovrebbe a rigore estendersi la norma cennata. Peraltro è da accogliersi l'opinione contraria. Infatti, ammesso che il riconoscimento è efficace in favore degli altri creditori, anche in favore di questi ultimi deve sussistere l'effetto interruttivo, che è proprio del riconoscimento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

54 Ma ho ritenuto, quanta agli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, più coerente alle premesse già espo­ste, il principio dell'art. 2130 cod. civ. che comunica a tutti i condebitori l'effetto interruttivo di un atto compiuto verso­ uno solo di essi. Il principio, perciò, si è da me ripreso (arti­colo 40); esso, nonostante le critiche a cui è stato sottoposto, sembra compatibile con l'ammissibilità di modalità diverse nell'obbligo di ciascuno, se tali varie modalità non escludono la comunione di interessi tra i condebitori di una prestazione.
Peraltro era già ammessa la comunicabilità al fideius­sore degli effetti degli atti interruttivi compiuti verso il debitore principale (art. 2132 cod. civ. e art. 246 progetto del 1936); non sarebbe perciò giustificato un diverso trattamento per le obbligazioni solidali. Se è vero, infatti, che la fideiussione implica creazione di una obbligazione accessoria, non si può tuttavia negare che l'obbligazione fideiussoria sia auto­noma, per la sua fonte e per il suo contenuto, rispetto a quella del debitore principale, tanto vero che è soggetta a destinazione per cause sue proprie. Quel che vale per l'obbligazione fideiussoria deve valere a fortiori per l'obbligazione soli­dale, in cui l'autonomia dei vari vincoli e indiscutibilmente minore.
55 Il principio per il quale gli atti compiuti da uno dei debitori nei confronti del creditore non danneggiano gli altri ma solo possono giovare, è rimasto sostanzialmente immutato, ed ha anzi ricevuto applicazioni sempre più numerose e conseguenti.
Così ho affermato l'efficacia strettamente personale della rinuncia alla prescrizione (art. 40 cpv.) e del riconoscimento del debito (art. 41).

Massime relative all'art. 1310 Codice Civile

Cass. civ. n. 13143/2022

Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.

Cass. civ. n. 41423/2021

La notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il debito sociale (nella specie, verbale di accertamento di debito contributivo), che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell'art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi; al contrario, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo socio è inidonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell'apparenza.

Cass. civ. n. 20766/2021

La tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori, sebbene inidonea a pregiudicare le posizioni soggettive degli altri obbligati in solido, impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto, in materia tributaria, a differenza di quella civile, trova applicazione, anche in detta ipotesi, l'art. 1310, comma 1, c.c., sebbene dettato in tema di prescrizione, in ragione della specialità della relativa disciplina procedimentale, trattandosi di attività di diritto pubblico regolata da norme proprie.

Cass. civ. n. 8217/2021

In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia "interruttiva-sospensiva" a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda "fisiologicamente" conclusa con la distribuzione del ricavato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/02/2019).

Cass. civ. n. 7987/2021

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente". (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2015).

Cass. civ. n. 22524/2019

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto dannoso imputabile a più persone, fonte di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., la natura del titolo di responsabilità, che fonda la pretesa risarcitoria azionata, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione per il quale, in caso di coincidenza tra fatto costituente reato e fatto determinativo dell'illecito civile, si applica la più lunga durata stabilita per il primo, in base all'art. 2947, ultimo comma, c.c.; la diversità dei titoli di responsabilità, invece, non incide sulla interruzione del termine di prescrizione di volta in volta rilevante, essendo in tal caso applicabile la regola di cui all'art. 1310 comma 1 c.c., il quale rende l'atto interruttivo compiuto dal creditore contro uno dei debitori in solido efficace anche nei confronti degli altri debitori solidali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, disattendendo il principio sopra enunciato, aveva applicato all'autorità con compiti di vigilanza sul mercato finanziario - CONSOB - il termine di prescrizione più lungo stabilito per il fatto costituente reato, sebbene la medesima autorità fosse chiamata a rispondere in solido con le società autrici del reato soltanto a titolo di responsabilità civile extracontrattuale di natura omissiva a norma dell'art. 2043 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/07/2016).

Cass. civ. n. 11657/2018

Gli atti interruttivi dell'usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo verso gli altri, in quanto il principio espresso dall'art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che favoriscono o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 05/12/2012).

Cass. civ. n. 17640/2017

La notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il debito sociale (nella specie, verbale di accertamento di debito contributivo), che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell’art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi; al contrario, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo socio è inidonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell’apparenza.

Cass. civ. n. 9858/2014

Il giudizio per responsabilità civile automobilistica, in cui si costituisca l'impresa assicuratrice del danneggiante in liquidazione coatta amministrativa ed eccepisca la prescrizione del diritto risarcitorio del danneggiato, mentre resti contumace l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, può concludersi con la sola condanna di quest'ultima, non giovando ai coobbligati solidali, in forza dell'art. 1310 cod. civ., l'eccezione di prescrizione sollevata da uno solo di essi.

Cass. civ. n. 22093/2013

Il rapporto di sussidiarietà che collega la responsabilità dei soci della società di persone rispetto alla responsabilità della società non esclude la natura solidale della relativa obbligazione e la conseguente applicabilità dell'art. 1310 c.c., per cui l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di un socio ha effetto anche nei confronti della società.

Cass. civ. n. 5338/2012

Gli atti interruttivi dell'usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio di cui all'art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere

Cass. civ. n. 8234/2010

Il principio secondo cui gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto, a norma dell'art. 1310, primo comma, c.c., nei confronti di tutti i condebitori solidali (tranne nel caso di quelli risultanti "ex post" immuni da colpa), non attiene all'ipotesi in cui l'atto introduttivo del giudizio (nella specie, controversia risarcitoria per i danni alla persona determinati da sinistro stradale), interruttivo della prescrizione, risulti originariamente proposto soltanto nei confronti di alcuni di detti condebitori e l'attore accerti, solo a seguito di chiamata in causa da parte dei convenuti, l'esistenza di altri condebitori solidali, con la conseguenza che, ove l'illecito integri ipotesi di reato, il termine prescrizionale nei confronti di quest'ultimi condebitori, ai sensi dell'art. 2947, terzo comma, c.c., decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., non dal fatto (o da un'eventuale amnistia), ma dalla data della chiamata in causa.

Cass. civ. n. 12260/2009

In tema di limiti soggettivi del giudicato, il disposto degli artt. 1306 e 1310 c.c. - i quali prevedono con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi ad un rapporto con pluralità di parti, ma scindibile, che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore ed altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) - costituiscono espressione di un più generale principio, operante "a fortiori" con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall'accoglimento dell'impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi. (Nella specie la S.C. ha affermato l'enunciato principio di diritto ai sensi dell'art. 384, comma primo, c.p.c., come novellato dall'ars. 12 del D.L.vo n. 40 del 2006, ritenendo l'immediata applicabilità di tale norma nella controversia esaminata, malgrado il ricorso fosse stato proposto avverso sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, sul presupposto che essa riguardava l'attività del giudice, senza alcun effetto per le parti).

Cass. civ. n. 16945/2008

In tema di solidarietà tra coobbligati, il primo comma dell'art. 1310 c.c., dettato in materia di prescrizione, non è applicabile anche in tema di decadenza, non solo per la chiarezza del testo normativo, riferito solo alla prescrizione, ma anche per la profonda diversità dei due istituti, fondandosi la prescrizione sull'estinzione del diritto che, per l'inerzia del titolare, si presume abbandonato e fondandosi, invece, la decadenza sulla necessità obiettiva di compiere un determinato atto entro un termine perentorio stabilito dalla legge, oltre il quale l'atto è inefficace, senza che abbiano rilievo le situazioni soggettive che hanno determinato l'inutile decorso del termine o l'inerzia del titolare e senza possibilità di applicare alla decadenza le norme relative all'interruzione e/o alla sospensione della prescrizione contemplate dall'articolo indicato. (Principio affermato dalla S.C. in fattispecie relativa a responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili).

Cass. civ. n. 6934/2007

L'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore).

Cass. civ. n. 7294/2004

Con riferimento all'azione di regresso dell'Inail nei confronti della società datrice di lavoro del dipendente infortunato, qualora il giudice civile ha accertato incidenter tantum la responsabilità solidale di tutti i responsabili dell'infortunio (nel caso di specie l'amministratore unico e il capocantiere, anch'egli lavoratore subordinato, oltre al direttore dei lavori), la prescrizione dell'azione — decorrente dalla sentenza penale irrevocabile, ex art. 112, del D.P.R. n. 1124 del 1965 — è interrotta anche nei confronti della società dall'atto interruttivo pervenuto ad uno degli obbligati solidali (nella specie al capocantiere) ai sensi dell'art. 1310 c.c., restando irrilevante che il soggetto cui l'atto interruttivo è pervenuto sia stato prosciolto per prescrizione del reato e che sia rimasto estraneo al processo civile.

Cass. civ. n. 17372/2003

In tema di responsabilità civile ed in ipotesi di sinistro stradale risalente alla responsabilità di più conducenti, la solidarietà tra costoro, i proprietari dei mezzi e i rispettivi assicuratori, nasce direttamente dalla regola generale dell'art. 2055, primo comma, c.c., secondo cui «se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno». Ne consegue che, poiché la domanda giudiziale di risarcimento proposta nei confronti di un compartecipe del fatto illecito ha effetto interruttivo del decorso del termine di prescrizione anche nei confronti degli altri, di tale effetto interruttivo può giovarsi il compartecipe perseguito dal danneggiato — ai sensi dell'art. 1310, primo comma, c.c. — ai fini del computo del termine di prescrizione per la sua azione di regresso, con la quale egli subentra nei diritti del creditore, nelle stesse condizioni di esperibilità.

Cass. civ. n. 8136/2001

La disciplina dell'art. 1310, secondo comma c.c., sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali va completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 c.c., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determina l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

Cass. civ. n. 13022/1995

La solidarietà nelle obbligazioni può aversi anche quando i titoli della responsabilità facente capo ai coobbligati siano diversi, l'uno di natura contrattuale e l'altro di natura extracontrattuale, sicché la domanda con la quale si aziona la responsabilità contrattuale di uno degli obbligati vale ad interrompere la prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'altro.

Cass. civ. n. 5518/1991

L'art. 1310 c.c., concernente l'interruzione della prescrizione delle obbligazioni solidali, non è applicabile nell'ipotesi in cui, avendo il danneggiato chiesto il risarcimento del danno ad un soggetto ed avendo costui indicato come responsabile esclusivo un diverso soggetto, del quale il danneggiato chiede la condanna in proprio favore, la controversia si risolve nell'identificazione in via alternativa del responsabile esclusivo, rimanendo così negata la configurabilità di una solidarietà tra condebitori.

Cass. civ. n. 5739/1990

Nell'ipotesi considerata dall'art. 15, primo comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 — che, in relazione al trasferimento di azienda, prevede, per gli ivi indicati debiti verso l'Inail, l'obbligo solidale del nuovo datore di lavoro e del precedente, salvo il diritto di regresso del primo nei confronti del secondo — l'esercizio di tale diritto verso il condebitore solidale resta inibito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1310 c.c., con riguardo ai crediti che il nuovo datore di lavoro abbia adempiuto rinunciando ad avvalersi della relativa prescrizione.

Cass. civ. n. 4244/1988

A differenza della sospensione della prescrizione, la quale non ha effetto nei confronti degli altri debitori in solido (art. 1310, secondo comma, c.c.), l'interruzione della prescrizione, avvenuta con la notificazione dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943, primo comma) permane fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, secondo comma) ed ha effetto contro i condebitori solidali del convenuto (art. 1310, primo comma), e, quindi, contro tutte le persone alle quali sia imputabile il fatto dannoso (art. 2055, primo comma). Tale effetto permanente che impedisce, nelle more processuali, l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, non trova deroga nell'ipotesi di interruzione del processo (nella specie, per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore), restando escluso solo se il processo si estingue (art. 2945, terzo comma, c.c.).

Cass. civ. n. 2294/1977

La domanda giudiziale del creditore, contro uno dei debitori in solido, ha effetto interruttivo, ai sensi dell'art. 1310 primo comma c.c., della prescrizione del diritto di regresso di quel debitore verso gli altri coobbligati.

Cass. civ. n. 2132/1977

L'eccezione di prescrizione fatta valere da alcuni dei condebitori solidali non opera a favore degli altri, ma costoro hanno l'onere di farla esplicitamente propria per potersene giovare.

Cass. civ. n. 1444/1975

Il ricorso alle commissioni tributarie o l'azione giudiziale proposti da uno dei condebitori solidali di imposta non vale ad interrompere il corso della prescrizione dell'azione della finanza anche nei confronti dei condebitori.

Cass. civ. n. 1338/1975

A norma dell'art. 1310 primo comma c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri condebitori. Tale principio non viene limitato dall'art. 1308 primo comma c.c., il quale, nell'escludere che la costituzione in mora di uno dei debitori in solido produca effetti riguardo agli altri, fa espressamente salvo il disposto dell'art. 1310 c.c. e si riferisce, pertanto, agli effetti della costituzione in mora diversi dall'interruzione della prescrizione (assunzione da parte del debitore del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione, risarcimento del danno ecc.).

Cass. civ. n. 2913/1973

La domanda di insinuazione di un creditore nel fallimento è idonea a interrompere la prescrizione nei confronti non solo del debitore fallito ma anche del debitore solidale non fallito.

Cass. civ. n. 1030/1973

La costituzione di parte civile contro uno dei coautori del reato interrompe la prescrizione anche nei confronti degli altri autori del fatto dannoso, essendo tutti obbligati in solido al risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 577/1973

L'azione di regresso spettante al debitore solidale è in sostanza una azione di surrogazione, mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore, nelle stesse condizioni di esperibilità in cui questi li aveva. Ond'è che, allo stesso modo che il debitore non può opporre la prescrizione al creditore che l'abbia interrotta mediante una domanda giudiziale, così il condebitore non può, per effetto di quella stessa interruzione, opporre la prescrizione al debitore che agisce in rivalsa surrogandosi al creditore. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti in solido ad una medesima prestazione ed uno solo di essi sia convenuto in giudizio dal creditore, il detto convenuto può esercitare azione di rivalsa verso i condebitori, giovandosi, per escludere la prescrizione di tale azione, dell'effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale proposta contro di lui dal creditore che opera, per il disposto dall'art. 1310, comma primo, c.c., anche nei confronti degli altri debitori solidali, e che perdura, a norma dell'art. 2945, secondo comma, c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

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relative all'articolo 1310 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. C. chiede
giovedì 02/11/2023
“Vorrei un parere circa l'applicabilità dell'art. 1310 nel caso di scissione parziale di società (srl) con costituzione di nuova società. Nello specifico per debiti non presenti nella contabilità della scissa vorrei sapere su tutti gli atti posti nei confronti della scissa siano idonei a interrompere un eventuale prescrizione della responsabilità solidale della beneficiaria, posto che sono trascorsi oltre nove anni dalla data di scissione.”
Consulenza legale i 09/11/2023
L’art. 1310 del c.c. dispone che gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal creditore verso uno dei condebitori solidali raggiungono l'effetto interruttivo anche verso gli altri; l'atto interruttivo della prescrizione proveniente da uno dei creditori solidali verso il comune debitore giova anche agli altri concreditori.

Ai sensi dell’2506 bis, comma 3, del c.c., degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto di scissione, rispondono in solido: le società beneficiarie nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa; la società scissa e le società beneficiarie se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale.
In ogni caso, la responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.
In altri termini, la responsabilità solidale e sussidiaria della società beneficiaria di una scissione parziale per debiti rimasti in capo alla scissa, già infruttuosamente escussa, è limitata al valore effettivo del patrimonio che le è stato assegnato, corrispondente non a quello contabile, bensì al valore rettificato, ottenuto calcolando le attività a valori correnti e non storici (Trib. Milano, 22 luglio 2013).
Quando dal progetto di scissione non sia desumibile a quale tra le società beneficiarie debba far carico un debito della società scissa (che, nella fattispecie, aveva conservato parte del suo patrimonio), rispondono in solido tutte le società, senza che le prime possano eccepire il beneficio della previa escussione della seconda, dovendo essere rispettato soltanto il limite costituito dal valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse (Trib. Torino, 21 luglio 2009).

Infine, viene in considerazione l’art. 2506 quater del c.c., il quale al comma 3 afferma che ciascuna società è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto.

Tanto premesso, posta la responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti della società scissa (compresi quelli non desumibili dalla contabilità della stessa, purché sussistenti al momento della scissione), si applica l’art. 1310 del c.c..
Di conseguenza, gli atti interruttivi della prescrizione posti in essere dal creditore nei confronti della scissa raggiungono l'effetto interruttivo anche verso la beneficiaria, responsabile in solido.
Per quanto concerne il termine prescrizionale, questo può variare in funzione della materia e della provenienza del credito; la prescrizione ordinaria di cui all’art. 2946 del c.c. è decennale.
Si rammenti, peraltro, che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 del c.c.).