Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16758 del 27 novembre 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In base all'art. 95, terzo comma, legge fall., non si verifica l'improseguibilitā della domanda giudiziaria avente ad oggetto un credito vantato nei confronti di un ente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, nel corso del giudizio, quando, prima che l'avvio della procedura di liquidazione coatta sia ritualmente comunicato e formalmente acquisito al processo, sia stata giā pronunciata sentenza accertativa del credito, anche se non ancora passata in giudicato.

(massima n. 2)

Nella ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza della obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non č soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.

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