Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1025 del 18 febbraio 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Il momento di decorrenza del termine per la proposizione delle istanze nei confronti del debitore principale, ai fini previsti dall'art. 1957 c.c., coincide con quello di azionabilità del relativo diritto e perciò con il momento di scadenza dell'obbligazione principale, ove si tratti della prestazione indotta in contratto, ovvero con quello in cui il creditore ha la giuridica possibilità di domandare il succedaneo risarcimento del danno. Pertanto, in materia di appalto di opere pubbliche, ove sia stata prestata fideiussione in luogo di cauzione, la rescissione amministrativa del contratto deliberata dall'amministrazione per inadempimento dell'appaltatore, segna nei confronti della medesima il momento iniziale del termine suddetto, in quanto fin dalla data di tale deliberazione ha il potere di proporre le proprie istanze nei confronti del debitore principale.

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