(massima n. 1)
L'eccezione di nullità della clausola contrattuale che deroga al termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod. civ., per violazione della disciplina antitrust, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Non può essere respinta come nuova eccezione ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ. se sollevata in appello.