(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
619 A proposito del regresso del fideiussore contro il debitore principale (articolo 727) deve notarsi che si è ammesso il diritto del fideiussore agli interessi legali sulle somme pagate dal giorno del pagamento, anziché dal giorno della notifica di tale pagamento: la modifica è in relazione al principio del normale carattere corrispettivo degli interessi (articolo 17 di questo mio progetto).
Altra modifica concerne il diritto del fideiussore agli interessi in misura superiore al tasso legale, ove il debito principale produceva tali interessi.
La ragione di ciò sta nell'articolo 726, che fa subentrare fideiussore nei diritti che il creditore aveva contro il debitore; è tra questi diritti quello di percepire un interesse in misura ultralegale, se in tale misura lo aveva convenuto il debitore.
La Commissione reale aveva previsto pure l'obbligo del debitore di risarcire i danni, ma il principio è assorbito in quello generale per cui, in caso di inadempimento di una obbligazione, sono dovuti, oltre agli interessi, i maggiori danni, se ve ne siano.
Si è aggiunto un comma nuovo che trova la sua giustificazione nel capoverso del precedente articolo 715. Se al fideiussore si accordasse il regresso integrale e incondizionato contro il debitore incapace, si offrirebbe il mezzo per eludere indirettamente l'annullamento dell'obbligazione dell'incapace. E' giusto invece che il fideiussore abbia regresso solo nei limiti in cui l'incapace ha approfittato del negozio claudicante, e cioè nei limiti dell'arricchimento del debitore (cfr. anche articoli 85 e 302 di questo progetto).