(massima n. 1)
Le fideiussioni contenenti clausole dichiarate nulle per anticoncorrenzialitą non possono derogare agli obblighi di tempestivitą previsti dall'art. 1957 c.c. La presenza di tali clausole renderebbe inapplicabile qualsiasi deroga, comportando la decadenza della fideiussione stessa una volta decorso il termine per l'escussione del garante.