(massima n. 1)
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte).