Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 8023 del 25 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa; ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo poi risolto, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolaritą dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva.

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