(massima n. 1)
L'eccezione di inosservanza del termine di cui all'articolo 1957 c.c. deve essere proposta dal convenuto in limine litis, ovvero alla prima occasione utile. La sua tardiva formulazione in sede di opposizione a precetto, o nei successivi gradi di giudizio, rende l'eccezione preclusa e non valutabile dal giudice, cosģ come confermato dalla Corte di Cassazione.