Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 31698 del 10 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La qualificazione di un contratto come contratto autonomo di garanzia piuttosto che come fideiussione si basa sulla presenza di clausole che escludano il principio di accessorietą caratteristico della fideiussione. Tali clausole includono l'obbligo del garante di rimborsare somme a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, l'esclusione del beneficium excussionis, e la deroga all'art. 1957 c.c.

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