Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9680 del 13 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto autonomo di garanzia con clausola "a prima richiesta", il rispetto del termine semestrale previsto dall'art. 1957, comma 1, c.c. può essere soddisfatto mediante una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale. Questo principio vale anche per fideiussioni con clausola a prima richiesta che derogano al beneficium excussionis.

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