(massima n. 1)
La clausola relativa alla rinuncia preventiva da parte del fideiussore alla decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., č valida e non richiede specifica approvazione per iscritto, in quanto non urta contro alcun principio d'ordine pubblico e non rientra tra le clausole particolarmente onerose ex art. 1341, secondo comma, c.c.