Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 18063 del 1 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La clausola relativa alla rinuncia preventiva da parte del fideiussore alla decadenza del creditore, ai sensi dell'art. 1957 c.c., č valida e non richiede specifica approvazione per iscritto, in quanto non urta contro alcun principio d'ordine pubblico e non rientra tra le clausole particolarmente onerose ex art. 1341, secondo comma, c.c.

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