(massima n. 1)
La clausola di pagamento "a prima richiesta" non è incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c. Tuttavia, la norma può essere derogata implicita nell'impegno del fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, desumibile dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e del contratto principale.