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Articolo 55 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Effetti del fallimento sui debiti pecuniari

Dispositivo dell'art. 55 Legge fallimentare

La dichiarazione di fallimento sospende (1) il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio (2), salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente [54] (3).

I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.

I crediti condizionali partecipano al concorso, a norma degli articoli 96, 113 e 113 bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale (4).

Note

(1) Si tratta di una sospensione rilevante solo ai fini della procedura, cioè che vale fintantoché esiste il concorso tra i creditori.
(2) La sospensione opera solo per creditori chirografari.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 20 aprile 1989 n. 204, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto n. 267 del 1942, nella parte in cui estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di fallimento del datore di lavoro".
Con sentenza 6 - 18 luglio 1989 n. 408, la Consulta ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 54, comma terzo, e 55, comma primo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dell'art. 169 dello stesso regio-decreto là dove richiama l'art. 55, nella parte in cui, nelle procedure di fallimento del debitore e di concordato preventivo, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro, di cui all'art. 2751 bis, numero 5, del codice civile, che rispondono ai requisiti prescritti dalla legislazione in tema di cooperazione".
La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 56, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale degli art. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria".
(4) Comma così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
Un esempio è dato dall'art. 1944 del c.c.

Ratio Legis

Il principio sancito dall'articolo in commento è la sospensione degli interessi dopo la dichiarazione di fallimento, corollario della regola - soggetta ad eccezioni - per cui non possono sorgere durante il fallimento nuovi crediti.

Massime relative all'art. 55 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 5169/2012

In tema di fallimento, il principio secondo il quale non sono dovuti dalla procedura gli interessi moratori per i crediti immessi in prededuzione, relativamente al tempo intercorrente tra l'accertamento con sentenza esecutiva e il pagamento, non si applica ai debiti di massa contratti nello svolgimento della procedura e nell'interesse della medesima. Ne consegue che per tali crediti il trattamento di quello principale si estende agli accessori e la procedura è tenuta al pagamento degli interessi moratori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto dovuti dalla massa gli interessi legali sulla somma indebitamente ricevuta dalla curatela, che aveva posto in esecuzione una sentenza esecutiva, poi annullata).

Cass. civ. n. 8185/2010

In tema di fallimento, il ritardo nel pagamento della somma spettante al creditore ammesso in base al piano di riparto non gli attribuisce il diritto di percepire gli interessi compensativi o moratori per il periodo compreso tra la data di esecutività del piano ed il pagamento, in quanto l'ammissione del credito al passivo e l'inclusione del relativo importo nel piano di riparto non determinano una novazione del credito, né lo trasformano in un credito nei confronti della massa, con la conseguenza che gli interessi maturati e maturandi, dovendo considerarsi pur sempre accessori di un credito nei confronti del fallito, non possono dar vita ad un autonomo e distinto credito nei confronti della massa, ostandovi d'altronde sia la disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 della legge fall., sia, per gli interessi moratori, il carattere satisfattivo della procedura concorsuale, incompatibile con la mora nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Cass. civ. n. 19219/2009

L'ammissione al passivo concorsuale, in via ipotecaria, del credito per capitale derivante da un mutuo ipotecario non comporta la collocazione nello stesso grado anche del credito relativo alle spese per l'anticipata estinzione del mutuo, trovando applicazione il principio generale, desumibile dagli artt. 55 e 72 della legge fall., che, quale riflesso della cristallizzazione di tutti i crediti alla data di apertura della procedura concorsuale, esclude il risarcimento dei danni per qualunque ipotesi di scioglimento del contratto a seguito del fallimento, sia essa o meno dipendente dalla volontà del curatore. Tale principio, in quanto derivante da una norma imperativa, rende inefficace l'eventuale clausola con cui si estenda l'applicazione delle sanzioni per l'anticipata restituzione della somma mutuata anche al caso in cui lo scioglimento del contratto sia determinato dal fallimento del debitore, a titolo di indennizzo negoziale per l'incompleta realizzazione del programma contrattuale.

Cass. civ. n. 19097/2007

Il credito sorto antecedentemente al fallimento e azionato in via di surroga dal fideiussore, che ha pagato, ha natura concorsuale, in quanto essendo già insinuato al passivo per opera del creditore principale, continua ad essere insinuato per iniziativa del fideiussore surrogatosi, anche quando questi non abbia provveduto in precedenza all'insinuazione del credito in via condizionale, a nulla rilevando la successione di diverso soggetto nella sua titolarità; nè tale successione è di pregiudizio ai creditori concorrenti ovvero viola il principio della cristalizzazione della massa passiva, posto che nel concorso nulla viene a modificarsi, soltanto subentrando nella titolarità di un credito insinuato, nel suo ammontare originario, un creditore (fideiussore) ad un altro (il creditore principale).

Cass. civ. n. 2422/2006

In ipotesi di conflitto positivo virtuale di competenza, il blocco degli interessi sui crediti pecuniari, previsto dall'art. 55 della legge fallimentare, si verifica al momento della sentenza dichiarativa di fallimento emessa per prima, anche se da giudice incompetente.

Cass. civ. n. 16078/2004

Il fideiussore che ha pagato il debito dopo il fallimento del debitore principale non può concorrere, nel fallimento, per gli interessi (e la rivalutazione monetaria) maturati dopo la dichiarazione del fallimento stesso, ancorché li abbia corrisposti al creditore, atteso che, ai sensi della generale disposizione di cui all'art. 55 legge fallim., la dichiarazione del fallimento sospende il corso degli interessi (salvo si tratti di credito garantito da privilegio, pegno o ipoteca), onde egli può esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore principale, non anche quella di regresso (che ha contenuto più ampio della prima, comprendendo, ai sensi dell'art. 1950 c.c., anche gli interessi e le spese).

Cass. civ. n. 11953/2003

L'art. 55, terzo comma, legge fall., nel prevedere la partecipazione al concorso con riserva (a norma degli artt. 95 e 113 della stessa legge) dei crediti condizionali, è norma eccezionale, che devia dal principio generale della cristallizzazione operata dalla dichiarazione di fallimento sulla situazione del passivo dell'imprenditore, e come tale non suscettibile di applicazione analogica a diritti i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente alla detta dichiarazione, in tal caso versandosi in ipotesi, non già di mera inesigibilità della pretesa, ma di credito non ancora sorto ed eventuale. Pertanto, in presenza di un patto, qualificabile di garanzia impropria, con il quale l'originario proprietario del terreno da lottizzare a scopo edilizio, successivamente fallito, assuma su di sé l'onere di tutte le spese di urbanizzazione, in tal senso obbligandosi verso l'acquirente del singolo lotto, deve escludersi l'ammissione con riserva dell'acquirente al passivo fallimentare subordinatamente all'avvenuto pagamento, da parte sua, degli oneri in questione, giacché detto pagamento costituisce elemento costitutivo della fattispecie, e non condizione di efficacia del patto di garanzia impropria, di tal che prima di esso non è ipotizzabile un diritto dell'acquirente in attesa di divenire operativo.

Cass. civ. n. 2754/2002

Dalla disposizione dell'art. 72 L. fall. (che, benché dettata in relazione al contratto di compravendita, costituisce espressione di una regola generale) che desume il principio secondo cui lo scioglimento del rapporto contrattuale, determinato dalla dichiarazione di fallimento, non giustifica l'insorgere, in favore del contraente in bonis, del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'anticipata interruzione del rapporto, salvo che il danno non sia riconducibile ad inadempimenti varificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento. A tale principio si ricollega l'art. 55 L. fall. (esplicitamente richiamato dall'art. 169 L. fall. in tema di concordato preventivo), il quale, disponendo che i crediti sono conteggiati, agli effetti del concorso, per l'importo esistente alla data di apertura della procedura, esclude la possibilità di riconoscere, agli stessi fini, in favore dei singoli creditori, malgrado ogni intesa contraria, pretese risarcitorie o indennitarie non riconducibili a situazioni determinatesi prima di tale momento (la Suprema Corte ha così confermato la sentenza che aveva respinto le pretese di una Banca ad essere indennizzata per l'anticipata restituzione delle somme concesse in mutuo al soggetto poi fallito, argomentando che le «commissioni» contrattualmente previste per l'anticipata risoluzione dei rapporti di finanziamento erano state previste in ipotesi di volontario scioglimento del rapporto stesso ma non potevano essere pretese allorquando lo scioglimento anticipato era stato determinato dal fallimento del debitore).

Cass. civ. n. 4439/1986

La messa in liquidazione di un ente pubblico, secondo la procedura prevista dalla L. 4 dicembre 1956 n. 1404 e per ragioni diverse dall'incapienza del suo patrimonio (nella specie, ente «Gioventù Italiana», a seguito della soppressione disposta dalla L. 18 novembre 1975 n. 764), non sospende il corso degli interessi con riguardo ai crediti pecuniari nei confronti dell'ente medesimo, anche in considerazione dell'inapplicabilità dell'art. 55 della legge fallimentare nell'ambito di procedure liquidatorie che prescindono da una situazione d'insolvenza.

Cass. civ. n. 1670/1982

L'art. 55 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), applicabile anche nella liquidazione coatta amministrativa (art. 201 di detto decreto), il quale deroga al principio della sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali alla data della dichiarazione di fallimento, rispetto, fra l'altro, ai creditori «garantiti da privilegio», trova applicazione non soltanto per i creditori assistiti da privilegio generale, come i crediti di lavoro. Peraltro, nel caso di privilegio generale, il corso degli interessi cessa integralmente con la liquidazione delle attività mobiliari del debitore, se questa si verifichi in unico contesto, ovvero gradualmente e proporzionalmente, se la liquidazione medesima venga effettuata per fasi successive.

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