(massima n. 1)
La decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per la mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore. Tale pattuizione è rimessa alla disponibilità delle parti e non urta contro alcun principio di ordine pubblico.