Cassazione civileSez. Iordinanza n. 2112del 29 gennaio 2025
(1 massima)
(massima n. 1)
Quando la fideiussione č riferita all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e non alla sua scadenza, l'azione del creditore contro il fideiussore non č soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.