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Articolo 1938 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Fideiussione per obbligazioni future o condizionali

Dispositivo dell'art. 1938 Codice Civile

(1)La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura [1956, 1958](2) con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito(3).

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, L. 17 febbraio 1992, n. 154, relativo alla trasparenza delle operazioni bancarie, a decorrere dal 7 luglio 1992.
(2) La fideiussione c.d. "omnibus" è il contratto con cui il fideiussore garantisce tutte le obbligazioni che il debitore assumerà nei confronti del creditore. Nella prassi molto spesso debitore è un imprenditore e creditore è una banca.
(3) In passato la validità della fideiussione "omnibus" è stata molto discussa, soprattutto perché aveva un oggetto indeterminato (1346 c.c.) ed in quanto esponeva il fideiussore al rischio di una garanzia molto onerosa, ciò che poteva accadere se la banca concedeva credito al debitore senza limiti. A correzione di tali possibili abusi, il legislatore è intervenuto sia imponendo la previsione di un limite massimo al credito garantito sia stabilendo la nullità della clausola che escludeva che la banca dovesse chiedere speciale autorizzazione al fideiussore per aumentare il credito ad un debitore le cui condizioni economiche fossero peggiorate (v. 1956 c.c.).

Ratio Legis

La possibilità di concedere fideiussione anche per crediti condizionati o futuri soddisfa esigenze di speditezza dei traffici giuridici. Tuttavia, ad evitare che il creditore possa abusare della situazione, concedendo credito ad un debitore proprio per l'esistenza di una fideiussione, il legislatore stabilisce che, in caso di obbligazione futura, deve essere fissato l'importo massimo garantito.

Spiegazione dell'art. 1938 Codice Civile

Precedenti e portata della norma

Il codice del 1865 non aveva una norma corrispondente, tuttavia la giurisprudenza ha ritenuto possibile la fideiussione per una obbligazione futura o condizionale, ed il principio era stato anche largamente accolto dalla dottrina.

Naturalmente è necessario, per quanto riguarda la possibilità di un negozio condizionale, distinguere tra obbligazione fideiussoria sottoposta a condizione e obbligazione fideiussoria prestata per una obbligazione condizionale. Il primo caso esula dal disposto del presente articolo e la sua ammissibilità discende dai principi generali. Nel secondo caso, che è quello qui contemplato, l’ obbligazione fideiussoria non cessa di essere pura ed essa risente della condizione apposta all’ obbligazione principale, non in quanto tale condizione si trasferisca su di essa, ma a causa invece della sua natura accessoria.

Quanto all’ obbligazione futura, è appena necessario chiarire che la fideiussione è possibile solo in quanto già esista un vincolo giuridico da cui l'obbligazione sorgerà: pertanto se questo non esistesse mancherebbe ovviamente l'appoggio al negozio fideiussorio, che, per essere accessorio, di questo appoggio ha bisogno.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

613 Circa l'oggetto della fideiussione, sulla traccia del progetto preliminare (articolo 697), ho anzitutto stabilito che la fideiussione può essere prestata per un'obbligazione futura o condizionale (articolo 714).
Il principio è ormai saldo nella dottrina e nella giurisprudenza italiana; e peraltro, se il fideiussore può vincolarsi sotto condizione, non si comprende perché non possa garantire una obbligazione che sia essa stessa condizionale.

Massime relative all'art. 1938 Codice Civile

Cass. civ. n. 5423/2022

In tema di contratto autonomo di garanzia, la necessità di prevedere l'importo massimo garantito, di cui all'art. 1938 c.c., non riguarda le obbligazioni conseguenti all'inadempimento di quella garantita, dal momento che quest'ultime, ove a loro volta assunte ad oggetto della garanzia, non integrano obbligazioni future, correlandosi a un'obbligazione (successivamente rimasta inadempiuta) già esistente al momento della stipula del contratto.

Cass. civ. n. 26924/2017

In tema di opposizione allo stato passivo, deve essere ammesso il credito oggetto di riconoscimento da parte della società debitrice principale, anche in assenza di prova del rapporto fondamentale ai sensi dell'art. 1988 c.c., in quanto comportante una relevatio ab onere probandi, per di più se assistito da una cd. lettera di "patronage" recante data certa atteso che, in virtù dell'art. 1938 c.c., come modificato dalla l. n. 154 del 1992, (con disposizione estensibile anche alle obbligazioni a carico del solo proponente ex art. 1333 c.c.),le garanzie omnibus sono valide purché sia indicato l'importo massimo garantito senza quindi che occorra il riferimento specifico al credito azionato.

Cass. civ. n. 2492/2017

L'art. 1938 c.c. prevede la necessità di indicare l'importo massimo garantito solo nel caso in cui il fideiussore garantisca l'adempimento di obbligazioni future, non anche di quelle condizionali, come si evince dal chiaro riferimento letterale contenuto nella citata disposizione, come modificata dall’art. 10 della l. n. 154 del 1992. Tale interpretazione trova conforto nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla legittimità, o meno, della fideiussione cd. “omnibus”, estesa, cioè, a tutte le obbligazioni del debitore garantito derivanti da future operazioni, della cui legittimità si dubitava con riguardo all’indeterminabilità dell'oggetto della fideiussione, cui si è posto un contemperamento con l'obbligo, previsto a pena di nullità, della precisazione dell'importo massimo garantito.

Cass. civ. n. 1580/2017

Nella controversia inerente alla validità ed efficacia di una fideiussione prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni con il debitore principale (cd. fideiussione "omnibus"), la sopravvenienza della l. n. 154 del 1992 (il cui art. 10, modificando l'art. 1938 c.c., impone la fissazione dell'importo massimo garantito)se non tocca la validità e l'efficacia della fideiussione fino al momento dell'entrata in vigore del citato art. 10, con la conseguente responsabilità del fideiussore per le obbligazioni verso la banca a carico del debitore principale prima della predetta data determina, per il periodo successivo, la nullità sopravvenuta della convenzione con essa in contrasto; pertanto, la mancata predeterminazione, con espressa dichiarazione di volontà, dell'importo massimo garantito esclude che il fideiussore possa essere chiamato a rispondere dei debiti sorti a carico del debitore principale dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione. (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato gli estremi della nuova convenzione fideiussoria richiesta dal novellato art. 1938 c.c. non già nella espressa manifestazione della comune volontà delle parti del negozio di garanzia ai sensi dell’art. 1937 c.c., ma nella mera comunicazione unilaterale della banca al fideiussore con la quale veniva indicato il limite dell’importo garantito).

Cass. civ. n. 8944/2016

Nei rapporti di conto corrente bancario l'estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell'art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti.

La fideiussione "omnibus" senza limitazione di importo, stipulata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 10 della l. n. 154 del 1992 - il quale, sostituendo il testo originario dell'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito - conserva efficacia unicamente per i debiti verso la banca sorti a carico del debitore principale prima della predetta data, e non anche per quelli successivi, salvo le parti fissino l'importo massimo garantito con la rinnovazione della convenzione di garanzia, la quale, risolvendosi nel compimento di un negozio diverso dal precedente, con effetto "ex nunc", esula dall'ipotesi di inammissibilità della convalida del negozio nullo, ai sensi dell'art. 1423 c.c., norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti "ex tunc", ma non a comprimere la libertà delle parti di reiterare, depurandola dal vizio invalidante, la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro interessi.

Cass. civ. n. 25610/2015

In tema di fideiussione "omnibus", lo "ius superveniens", di cui alla l. n. 154 del 1992 (che, novellando l'art. 1938 c.c., ha subordinato la validità della fideiussione per obbligazioni future all'indicazione dell'importo massimo garantito), non incide sulla fideiussione, anteriormente stipulata, allorché le obbligazioni principali, cui la garanzia fideiussoria accede, siano anch'esse sorte anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 154 del 1992.

Cass. civ. n. 5951/2014

In tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, il quale prevede la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, non si applica solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o di società finanziarie, posto che né la lettera della norma, né la sua "ratio", consentono tale limitazione.

Cass. civ. n. 1520/2010

In tema di fideiussione, l'art. 1938 c.c., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche.

Cass. civ. n. 9627/2009

Nella fideiussione "omnibus" senza limitazione d'importo, stipulata prima dell'entrata in vigore dell'art. 10, primo comma, della legge n. 154 del 1992 ma ancora in corso dopo l'introduzione dell'obbligo di indicare l'importo massimo garantito, il diritto della banca alla garanzia deve ritenersi circoscritto al saldo passivo eventualmente maturato alla data dell'8 luglio 1992, mentre per il periodo successivo il contratto originario deve ritenersi affetto da nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell'oggetto, se non venga stipulato un nuovo patto fideiussorio. Tale requisito di validità del contratto, nella fideiussione prestata in favore del fideiussore, non può essere desunto, "per relationem", dalla fissazione del tetto massimo garantito nel rapporto stipulato dal fideiussore principale con l'istituto di credito garantito, essendo necessaria una nuova ed autonoma pattuizione anche nel rapporto tra primo e secondo fideiussore.

Cass. civ. n. 394/2006

In caso di fideiussione per obbligazione futura, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha tra l'altro modificato, senza previsione di retroattività, l'art. 1956 c.c. ) ed in presenza di clausola di dispensa della banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, l'operatività della garanzia fideiussoria rimane esclusa ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. A tal fine, è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. È quindi necessario che il fideiussore il quale invochi la propria liberazione dia prova sia del fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto, sia del requisito soggettivo della consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore.

Cass. civ. n. 21101/2005

In tema di fideiussione per obbligazioni future, pur in presenza di una clausola di dispensa della banca beneficiaria della garanzia dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione del fideiussore per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, l'operatività della garanzia rimane esclusa qualora il comportamento della banca creditrice non sia stato improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e ciò sia in relazione agli adempimenti imposti dall'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (il cui art. 10 ha tra l'altro modificato gli artt. 1938 e 1956 c.c., imponendo l'indicazione dell'importo massimo garantito ed escludendo la validità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione dalla garanzia), sia in relazione a nuove concessioni di credito avvenute da parte della banca nella consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale.

Cass. civ. n. 5166/2005

La validità delle clausole cosiddette omnibus dei contratti di fideiussione bancaria relativi ad apertura di credito, nonché della relativa deroga alla clausola di cui all'art. 1956 c.c., trova la sua ratio nel principio che deve presiedere al comportamento del creditore garantito nell'esercizio del suo potere discrezionale consistente nell'accordare le anticipazioni al debitore principale, con ampliamento del rischio del garante, atteso che per il fideiussore il limite dell'estensione del rischio è rappresentato dall'assoggettamento dell'istituto di credito al dovere di comportamento secondo il canone della buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, dovendosi conseguentemente escludere dalla copertura fideiussoria le anticipazioni accordate dalla banca al debitore principale in violazione del dovere di solidarietà contrattuale, nella cui osservanza, durante l'esecuzione della garanzia, trova realizzazione il suddetto principio di buona fede. Peraltro, da ciò non discende la conseguenza automatica che i finanziamenti effettuati dalla banca al debitore debbano essere ritenuti contrari, in ogni caso, ai principi suindicati, essendo pur sempre necessario dimostrare, ad opera del fideiussore, che la banca abbia agito senza la dovuta attenzione (anche) nell'interesse del fideiussore medesimo, avuto riguardo al suo interesse al recupero delle somme corrisposte per l'estinzione del debito, ed essendo fondamentale accertare, in particolare, se il rapporto garantito sia un contratto di conto corrente «affidato» ovvero un rapporto di conto corrente «con scoperto» poiché, versandosi nella prima ipotesi, il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata produce l'effetto di circoscrivere la sua obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento del recesso.

Cass. civ. n. 11772/2002

Con riguardo a una fideiussione omnibus, prestata in favore di una banca anche in riferimento ad operazioni future con un determinato cliente, la validità della clausola con cui il fideiussore dispensa la banca dall'onere di richiedergli apposita autorizzazione in caso di nuova concessione di credito al debitore garantito, le cui condizioni patrimoniali siano divenute tali da rendere notevolmente difficile il soddisfacimento del credito da parte del medesimo, e la conseguente validità della rinuncia preventiva del garante ad avvalersi della liberazione del suo obbligo prevista dall'art. 1956 c.c., sono limitate dal dovere della banca di eseguire il contratto di fideiussione secondo buona fede e correttezza, usando l'ordinaria diligenza rapportata alle sue qualità professionali; in particolare, è contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se, raffrontando la situazione debitoria esistente alla data della prestata fideiussione con quella esistente al momento della richiesta del debitore di aumento del credito, il divario è tale da dover fondatamente temere l'insolvenza del debitore.

Cass. civ. n. 4801/2000

La fideiussione omnibus, nella sua forma standard, adottata in modo vincolante da tutte le banche, non costituisce il frutto di una intesa limitatrice della concorrenza e di un abuso di posizione dominante, in contrasto con gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, come già chiarito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con la sentenza 21 gennaio 1999 (nelle cause riunite C - 215/96 e 216/96), che ha escluso tale violazione da parte delle norme bancarie uniformi relative a detta fideiussione.

Cass. civ. n. 12743/1999

L'estensione della garanzia fidejussoria a tutte le obbligazioni presenti e future del debitore nei confronti di una banca (cosiddetta "fideiussione omnibus"), non è incompatibile con l'art. 1346 c.c., essendo l'oggetto della garanzia determinabile per relationem sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto.

Cass. civ. n. 9758/1998

La garanzia personale, prestata in favore di un istituto di credito per tutte le obbligazioni derivanti da future operazioni bancarie con un terzo (cosiddetta fideiussione omnibus), al pari della clausola del relativo contratto, con cui il garante dispensi l'istituto medesimo dall'onere di conseguire specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale (art. 1956 c.c.), devono ritenersi valide ed efficaci, in considerazione della determinabilità per relationem dell'oggetto della fideiussione, sulla base di atti di normale esercizio dell'attività creditizia, sottratti al mero arbitrio della banca, nonché in considerazione della disponibilità dei diritti del fideiussore. Nella controversia inerente la validità dell'indicata fideiussione, non assume rilievo l'art. 10 della legge n. 154 del 1992, che non ha carattere interpretativo ma innovativo e, quindi, operando con efficacia irretroattiva non spiega alcuna incidenza sui rapporti precedentemente costituiti.

Cass. civ. n. 6635/1997

La fideiussione prestata per debiti futuri non richiede, per la sua validità, la precisa determinazione del debito o dei debiti garantiti, essendo all'uopo, sufficiente che questi risultino semplicemente determinabili, anche per relationem, attraverso il meccanismo della integrazione successiva del contratto previsto dall'art. 1349 c.c.

Cass. civ. n. 11875/1995

Alla fideiussione prestata per tutte le obbligazioni che il garantito assumerà verso un istituto di credito (cosiddetta fideiussione omnibus) si applica il principio della accessorietà espresso dall'art. 1941 c.c., secondo il quale l'obbligazione fideiussoria esiste se e fino a quando esiste l'obbligazione garantita, sicché qualora la fideiussione sia rilasciata a garanzia di eventuali crediti nascenti da un futuro affidamento bancario e questo non venga poi concesso la garanzia fideiussoria resta inoperante e non può essere utilizzata dall'istituto di credito per una causa giuridica diversa da quella contemplata dalle parti al momento dell'instaurazione del rapporto fideiussorio, come nel caso in cui la banca azioni la garanzia per soddisfarsi di precedenti obbligazioni del debitore garantito.

Cass. civ. n. 2747/1995

In tema di fideiussione, qualora il fideiubente nell'assumere l'impegno di garantire l'adempimento di ogni obbligazione del debitore dipendente anche da operazioni bancarie già consentite, abbia manifestato all'istituto bancario la volontà di subordinare il rilascio della garanzia all'ampliamento del fido al debitore e tale ampliamento costituisca altresì il motivo della richiesta di garanzia fideiussoria da parte dell'istituto, la circostanza che nella dichiarazione di impegno sottoscritta dal fideiubente sul modulo predisposto dalla banca non si faccia menzione dell'ampliamento del fido non esclude che questo rilevi come presupposto condizionante il consenso, cosicché, qualora l'aumento del fido non venga conseguito, il negozio fideiussorio resta inefficace.

Cass. civ. n. 4871/1988

Con riguardo a fideiussione prestata per obbligazioni future, la cessazione del contratto per scadenza del termine ovvero per recesso o revoca (ove consentiti), vale a delimitare l'impegno del garante ai soli debiti già venuti ad esistenza, ma tale principio può trovare deroga convenzionale, essendo facoltà delle parti di pattuire l'estensione della garanzia a debiti posteriori a detta cessazione, che presentino, secondo criteri forniti dal relativo patto, un collegamento con debiti pregressi.

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Maria R. chiede
sabato 17/12/2016 - Lombardia
“Buonasera,
Le scrivo in merito ad una fideiussione omnibus firmata da un cliente per sapere se c'è una via d'uscita.
IL FATTO: srl unipersonale chiede un finanziamento alla propria banca.
Il finanziamento viene concesso ma in sede di sottoscrizione dei documenti viene richiesta la firma personale del socio, senza per altro illustrare le conseguenze di tale firma trattandosi di fideiussione OMNIBUS, ma soprattutto BEN SAPENDO LA BANCA CHE IL GARANTE(socio) ERA NULLATENENTE NONCHÉ A SUA VOLTA INDEBITATO CON LA STESSA BANCA.
Vorrei sapere se il fatto può essere considerato come una mancanza di correttezza e di buona fede della banca , visto che aveva l'obbligo di verificare la solvibilità del garante, nonché Il mancato rispetto dell'art. 1938 cc,
Ora la banca ha ceduto il credito a una società di recupero crediti e vorrei capire, qualora venisse emesso un D.I. se esistono possibilità di ricorrere e se ci sono probabilità che la fideiussione venga dichiarata
NULLA. Grazie”
Consulenza legale i 23/12/2016
Figura contrattuale tipica di garanzia personale è la fideiussione, disciplinata dagli artt. 1936 e ss c.c.
Trattasi di un contratto mediante il quale un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio (fideiussore), obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui (debitore).

Pur se l’effetto naturale di tale fattispecie contrattuale è di far sorgere nei confronti del creditore una responsabilità solidale tra debitore e fideiussore e, quindi, di garantire l’adempimento dell’obbligazione con il patrimonio di due soggetti, sarebbe erroneo credere che il fideiussore debba sempre e comunque rispondere nei confronti del creditore senza limite alcuno.

Alcuni limiti all’obbligazione fideiussoria possono essere imposti dalla disciplina contrattuale, ad esempio mediante la previsione della pattuizione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale in caso di inadempimento (art. 1944 co. 2° c.c.).

Altri limiti, invece, possono farsi discendere direttamente dalla legge; significativi in tal senso sono:
  • l’art. 1955 c.c., il quale indica quale causa estintiva dell’obbligazione un comportamento colposo, contrario a buona fede ed in violazione di un dovere giuridico impostogli, imputabile al creditore, che determina direttamente la definitiva perdita del diritto di surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore verso il debitore (ad esempio, sarebbe contraria a buona fede la concessione di ulteriore credito al debitore principale se le condizioni fossero tali da poter fondatamente temere l’insolvenza del debitore);
  • l’art. 1956 c.c. ai sensi del quale costituisce causa di estinzione dell’obbligazione fideiussoria l’ipotesi in cui il creditore faccia credito al terzo garantito senza chiedere autorizzazione al fideiussore, pur sapendo, o dovendo saperlo secondo diligenza, che le condizioni economiche del medesimo sono peggiorate rispetto al momento della conclusione del contratto di fideiussione.
Per quanto concerne il carattere della fideiussione, va detto che si tratta di un contratto “incolore”, nel senso che può essere stipulata sia a titolo oneroso che gratuito; nel dubbio si presume gratuito e per questo lo si definisce come naturalmente gratuito.

Se stipulata a titolo oneroso si configura come un contratto a prestazioni corrispettive, mentre se a titolo gratuito non si configura mai come una liberalità in quanto, nel momento in cui il fideiussore paga il debito del garantito, avrà azione di regresso contro costui (quindi non vi è un suo impoverimento né un arricchimento del creditore).

Fatti questi brevi cenni ai caratteri essenziali del contratto di fideiussione, passiamo ad esaminare una sua applicazione particolare, che è quella che interessa il caso di specie, ossia la cd. fideiussione omnibus.
Come ben noto, trattasi di una figura contrattuale sviluppatasi nella prassi bancaria, della cui validità molto si è discusso in dottrina e giurisprudenza, ma definitivamente riconosciuta ammissibile nel nostro ordinamento con la Legge 154/1992, la quale ha pure rimosso ogni dubbio sulla tipicità dell’istituto.
In particolare, a seguito di tale legge è stato modificato l’art. 1938c.c., norma da cui si fa scaturire la validità della fideiussione omnibus, prevedendosi che la fideiussione prestata per una obbligazione futura deve prevedere l’importo massimo contrattualmente stabilito per le obbligazioni assunte dal debitore principale verso la banca stessa e derivanti da operazioni bancarie, e ciò al fine di poter escludere a priori che il fideiussore risulti esposto ad un rischio illimitato di cui non sia a conoscenza (trattasi, in fondo, di un'applicazione particolare della regola generale di cui all’art. 1348 c.c. secondo cui il contratto può avere ad oggetto beni futuri).
In questi casi, il nostro ordinamento riconosce al garante la facoltà di recedere dall’impegno assunto (inviando alla banca una raccomandata contenente la manifestazione di volontà di recedere dall’impegno assunto), rimanendo però obbligato a rispondere del saldo passivo esistente all’epoca del recesso.
Va tuttavia osservato che, malgrado il legislatore abbia voluto riconoscere la validità e tipicità di tale figura contrattuale, di fatto, nonostante la previsione dell’importo massimo garantito, il fideiussore si trova spesso a dover garantire in via illimitata qualsiasi credito non solo presente, ma anche futuro, non solo diretto, ma anche indiretto, nei confronti di un dato debitore, anche per fideiussioni da lui prestate in futuro a favore dello stesso creditore a garanzia di terzi; non è infrequente, infatti, nella prassi bancaria, la previsione di un limite altissimo all’importo massimo garantito, superiore all'effettiva capacità del fideiussore, onde rispettare il divieto dal punto di vista formale, ma eludendolo dal punto di vista sostanziale.
E’ pur vero che quando la banca cercasse di aggirare in tal modo il divieto, potranno sempre trovare applicazione l’art. 1344 c.c. (che commina la nullitàdel contratto in frode alla legge) o la regola della correttezza e della buona fede (che porterebbero alla nullità della clausola in esame), ma ciò si ritiene non sia quello di cui ci si preoccupa nel caso di specie.
In questo caso, infatti, la tutela del fideiussore sembra porsi in secondo piano, sembrando che la concessione del finanziamento da parte dell’istituto di credito venga fatta dipendere dalla prestazione della garanzia fideiussoria da parte dell’unico socio della società finanziata.
Il fideiussore stesso, dunque, risulta interessato in via mediata al credito ottenuto dal debitore, in ciò ravvisandosi un sodalizio di interessi tale da giustificare una permanente comunanza di sorti del garante e del debitore garantito.
Dal canto suo, l’istituto di credito realizza mediante tale fideiussione l’effetto pratico di trasformare la responsabilità limitata del socio in responsabilità illimitata, così da snaturare l’essenza della stessa società di capitali nonché da eludere il principio generale della par condicio creditorum, ottenendo per le obbligazioni contratte dalla società finanziata una garanzia ulteriore, ossia la garanzia illimitata del socio-fideiussore, il quale, seppure nullatenente (come viene asserito nel quesito), sarà pur sempre tenuto a rispondere delle obbligazioni della società verso la banca ex art. 2740c.c., ossia con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Proprio il riferimento a quest’ultima norma ed alla responsabilità del fideiussore non solo con i beni presenti, ma anche con tutti quelli che in futuro potranno entrare nel suo patrimonio, si ritiene che possa escludere qualsiasi tipo di responsabilità contrattuale per mala fede nella conclusione del negozio fideiussorio da parte della Banca, della cui validità invece si potrà discutere sotto il profilo della frode alla legge ex art. 1344 c.c., poiché con esso si viene ad attribuire al socio fideiussore la qualità di socio illimitatamente responsabile.
Né vale obiettare che può farsi ricorso al rimedio dell’esercizio della facoltà di recesso della fideiussione, perché sino a tale momento il garante risponderà di ogni ampliamento del rischio nel frattempo intervenuto e, sovente, al recesso consegue l’effetto controproducente di essere subito chiamati a restituire, senza dilazione, le somme mutuate.
E’ innegabile come il garante, di fronte ad una tale angosciosa prospettiva, si induca a lasciare le cose come stanno ed a correre anche gli ulteriori rischi che il creditore riterrà di fargli correre, dato che egli è ormai arbitro delle sue sorti.
Qualora invece voglia intraprendersi la strada di far dichiarare nulla la fideiussione per qualsivoglia altra ragione, va detto che qualche spunto per ottenere la nullità o l’annullamento di essa può rinvenirsi nelle seguenti argomentazioni, da sottoporre al vaglio della competente autorità giudiziaria, e specificatamente:
  • dimostrare che si tratta di un impegno giuridico fin dall’inizio irrealizzabile e privo di qualsiasi serietà;
  • far rilevare che nella situazione negoziale creatasi la posizione delle parti è talmente sperequata che si può davvero dubitare dell’esistenza di una causa giuridica della fideiussione;
  • far rilevare ancora che non è meritevole di tutela il comportamento di un operatore economico qualificato (la Banca) che accetta (e magari qualche volta impone) un obbligo del tutto spropositato da parte di un soggetto ai margini del sistema economico.
Un elementare principio di buona fede nelle trattative e nella conclusione del contratto impone di tutelare la posizione dell’altro contraente informandolo dell’inutilità o del pregiudizio degli impegni che intende assumere.

Ovviamente, per tutto quanto appena sopra, occorre uno studio approfondito del caso concreto con analisi attenta dei documenti contrattuali.