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Titolo II - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Della proprietā

Capo I - Disposizioni generali

Capo II - Della proprietā fondiaria

Sezione I - Disposizioni generali

Sezione II - Del riordinamento della proprietā rurale

Sezione III - Della bonifica integrale

Sezione IV - Dei vincoli idrogeologici e delle difese fluviali

Sezione V - Della proprietā edilizia

Sezione VI - Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

Sezione VII - Delle luci e delle vedute

Sezione VIII - Dello stillicidio

Sezione IX - Delle acque

Capo III - Dei modi di acquisto della proprietā

Sezione I - Dell'occupazione e dell'invenzione

Sezione II - Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione

Capo IV - Delle azioni a difesa della proprietā

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
403 L'orientamento del nostro diritto patrimoniale in genere, la configurazione del diritto di proprietà e la determinazione del contenuto concreto di questo si ricollegano ai principi affermati nella Carta del lavoro, la quale non senza intima ragione costituisce la premessa del codice civile. La Dichiarazione VII pone il principio che «lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione». Dalla Dichiarazione II risulta che «il lavoro sotto tutte le sue forme è un dovere sociale» e che «il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale: i suoi obbiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale». Nella stessa Dichiarazione VII è detto che «l'organizzazione privata della produzione essendo funzione ai interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato» ed è enunciato il concetto della «collaborazione delle forze produttive». L'iniziativa privata come lo strumento più efficace nell'interesse della produzione, il dovere del lavoro, l'unità della produzione, la solidarietà degli interessi tra i partecipanti alla produzione stessa, la responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato sono i principi ai quali l'istituto della proprietà privata è legato e i criteri direttivi della disciplina dell'istituto nel nuovo codice. «L'ordine corporativo rispetta il principio della proprietà privata. Questa completa la personalità umana: è un diritto e, se è un diritto, è anche un dovere. Tanto che noi pensiamo che la proprietà privata deve essere intesa in funzione sociale; non quindi la proprietà passiva, ma la proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza, ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica. La proprietà privata e l'iniziativa privata sono rispettate, ma l'una e l'altra devono essere dentro lo Stato, che solo può proteggerle, controllarle, vivificarle».
405 I mezzi idonei alla tutela dell'interesse pubblico in concorso con l'interesse privato possono essere, secondo le varie categorie di beni e le diverse situazioni di fatto, o di carattere negativo, come i limiti legali, o di carattere positivo, come gli oneri in senso stretto e gli obblighi imposti al privato. I mezzi di carattere negativo rispondono all'esigenza di circoscrivere o ridurre l'esercizio della proprietà privata quando ciò sia richiesto dall'interesse pubblico; quelli di carattere positivo rispondono all'esigenza di stimolare l'esercizio del diritto con la prospettiva di vantaggi o di sanzioni, mettendo a profitto l'interesse e l'attività del privato proprietario quale strumento attivo dell'interesse pubblico. Il contenuto delle restrizioni che si concretano in limiti e obblighi varia naturalmente secondo le diverse categorie di beni, in relazione all'importanza che essi hanno ai fini della produzione, in coordinamento con le esigenze dell'economia della Nazione, come chiarisce l'art. 811 del c.c., che pone la distinzione dei beni nell'ordine corporativo e sul quale ho avuto occasione di soffermarmi (n. 386).
406 L'esercizio della proprietà privata, oltre che essere informato negativamente a spirito di socialità - dove al vantaggio proprio sia collegata l'eventualità di un danno altrui - deve anche positivamente ispirarsi a solidarietà e a collaborazione, dovunque le situazioni di fatto rendano possibile una sana e feconda unione di forze. Quando tra più proprietari fondiari sussiste un interesse comune, sia all'esecuzione, alla manutenzione o all'esercizio di opere di bonifica, di miglioramento fondiario, sia alla derivazione e all'uso delle acque, la collaborazione si rende necessaria e, se non, è realizzata spontaneamente nella forma di consorzi volontari, può essere imposta dall'autorità mediante costituzione di consorzi coattivi. Altra situazione tipica adatta allo sviluppo di una collaborazione sotto forma di servizi reciproci tra fondi si ha nei rapporti di vicinanza; e le servitù coattive ammesse nell'interesse privato non configurano soltanto un regime negativo di difesa della proprietà, ma anche un regime positivo di servizi necessari od utili per la gestione economica della proprietà altrui. All'idea di una vasta solidarietà sociale si riconduce anche il principio per cui ai vantaggi collegati all'esercizio del diritto sono correlativi specifici oneri e obblighi, Così, quando vengono eseguite opere di bonifica non dichiarate di competenza dello Stato od opere di regolamento di corsi d'acqua o di riparazione o rimozione ad essi relative, ciascun proprietario interessato è tenuto a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che ne ricava. Se un incremento di valore non deriva al fondo da impiego di capitale o lavoro da parte del proprietario, ma è occasionato dall'esecuzione di un'opera pubblica, è dovuto dal privato avvantaggiato un contributo di miglioria. Anche qui al diritto reale si congiunge un rapporto d'obbligazione che ristabilisce l'equilibrio sociale mediante un corrispettivo.
407 Il nuovo codice non poteva limitarsi alle linee scheletriche dei vecchi testi legislativi, i quali restringevano il loro contenuto alla disciplina privatistica della proprietà, e degli altri diritti con questa connessi e non tenevano sufficiente considerazione degli aspetti sociali che la proprietà, riveste. Ciò costituiva una manchevolezza anche nel codice del 1865, ispirato a concetti meramente individuali, i quali rifuggivano dal considerare nel piano della codificazione, siccome ibridi o di carattere particolare, istituti che, pur riconnettendosi al diritto di proprietà, si discostavano tuttavia dal profilo fisso e tradizionale che esso aveva ormai assunto. In conformità della nuova concezione di tale diritto, ispirata a finalità di utilità generale, il nuovo codice non poteva non allargare la regolamentazione della proprietà. Questa più ampia disciplina della materia poneva un problema tecnico-legislativo di particolare rilevanza circa il modo di attuarla. Una via — certo la più semplice — sarebbe stata quella di fare una semplice menzione dei nuovi istituti e rinviare quindi per la concreta regolamentazione di essi alle leggi speciali. E' chiaro però che con questo sistema non si sarebbe raggiunto lo scopo essenziale di inquadrare nel testo legislativa i vari aspetti del diritto di proprietà. Si poteva seguire anche un procedimento opposto, e cioè introdurre nel codice l'intera disciplina di questi istituti, ma ciò avrebbe innanzitutto alterato l'armonia e la proporzione tra le diverse parti di esso. Inoltre si sarebbe dovuto comprendere nel codice un complessa di norme di carattere prettamente tecnico ovvero di natura amministrativa, attesa la particolare configurazione di taluni istituti ed i rapporti a, cui essi danno luogo, nella loro attuazione, con gli organi della pubblica amministrazione. Escluse queste due soluzioni, si profilava chiaro il vantaggio della soluzione intermedia, che ha avuto accoglimento nel testo legislativo. Alcuni particolari aspetti della disciplina dei singoli istituti sono stati regolati nel codice nei loro punti essenziali sufficienti a fissarne le linee caratteristiche, ma si è lasciato alle leggi speciali l'ulteriore regolamentazione particolareggiata, che è estranea alla natura ed alle finalità stesse del codice, ed è anche soggetta a modificazioni e ad aggiornamenti che possano rendersi necessari per adeguare i precetti legislativi a quelle che sono le mutevoli esigenze della vita della Nazione. La soluzione adottata ha indotto quindi a inserire nel codice alcune regole generali che ora si trovano nelle leggi particolari. Questa ripetizione può apparire a taluno non completamente soddisfacente, ma l'inconveniente è di natura provvisoria, perché è chiaro che le leggi particolari, nelle successive loro rielaborazioni, non avranno più bisogno di stabilire quello che è già fermato nel codice, bensì a questo semplicemente si riferiranno.