Eccezione al principio dell’alluvione
Salvo modificazioni di mera forma, anche questo articolo, corrisponde all’art. 455 del codice del 1865, riproduce principi tramandati, attraverso il diritto comune e il codice Napoleone, dal diritto romano e che non c’era motivo di modificare.
La ragione giustificatrice dell’eccezione che si fa nell’articolo al principio dell’alluvione sta nel fatto che i laghi e gli stagni, a differenza dell’acqua corrente, costituiscono per se stessi oggetto di proprietà, e poiché questa si estende in alto e in basso, anche il terreno sotto l’acqua appartiene al proprietario del lago o dello stagno. Quando, pertanto, il volume dell’acqua diminuisce e scopre un tratto di terreno, questo continua a formare oggetto, come in precedenza, dello stesso diritto di proprietà.
Per lo stesso motivo, cioè per essere le due proprietà esattamente delimitate, il proprietario del lago non acquista la proprietà del tratto di terreno del fondo rivierasco altrui, che le acque del lago in temporanea ed eccezionale crescenza per effetto di una piena straordinaria vengano a ricoprire.
Il temporaneo crescere o decrescere delle acque, cioè, come dicono le fonti romane, non porta alcuna conseguenza giuridica, e il punto di fissazione del limite normale dell’acqua è quello corrispondente all’altezza dello sbocco dell’acqua sovrabbondante del lago o dello stagno.
Elevazione permanente dell’acqua
Ma se l’elevazione dell’acqua fosse diventata permanente potrebbe il proprietario del lago o stagno acquistare per usucapione il terreno coperto dall’acqua stessa, se l’occupazione durasse per il tempo e con le condizioni stabilite per usucapire, e il proprietario rivierasco, per tutta la durata dello stesso tempo, non pensasse a interrompere la prescrizione con i mezzi offerti dalla legge? Si può rispondere affermativamente, anche se non mancano opinioni in senso contrario.
Più dubbia è, invece, l’altra questione, se il proprietario del lago possa acquistare per usucapione quei tratti di terreno che le acque ricoprono periodicamente, ritirandosi poi, pure periodicamente.
Dagli autori viene pure trattata in vario senso un’altra questione che ci limitiamo semplicemente ad indicare: se i proprietari rivieraschi abbiano diritto di agire contro il proprietario del lago o dello stagno per costringerlo ad eseguire le opere necessarie al fine di garantire i loro fondi contro ogni futuro pericolo di danni.
Sono questioni, quelle su accennate, che in pratica si sono presentate raramente e che ancor più raramente si presenteranno d'ora innanzi, essendo i laghi, e anche quelli fra gli stagni definiti acque pubbliche (la grande maggioranza), entrati a far parte del demanio pubblico dello Stato .