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Articolo 835 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Requisizioni

Dispositivo dell'art. 835 Codice Civile

Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

Spiegazione dell'art. 835 Codice Civile

Caratteri generali della requisizione

L’art. 835 c.c. sostanzialmente enuncia il principio contenuto nell'art. 7 dalla Legge abolitiva del contenzioso amministrativo: tuttavia, trapiantato dalla legge speciale nel codice, il principio perde il carattere di eccezionalità che la dottrina meno recente gli aveva attribuito, e si adegua meglio al recente testo legislativo.

Anche la requisizione, come l'espropriazione, a cui è « sostanzialmente affine », viene trattata dal legislatore come mezzo di normale procacciamento di beni da parte della pubblica amministrazione. Si capisce che alla requisizione si può ricorrere quando si presentino le gravi e urgenti necessità pubbliche che la legge considera come requisiti e presupposti fondamentali di essa: ma non per questo essa ha carattere di eccezionalità. Tale carattere le veniva attribuito in passato, poiché essa era considerata come una deviazione da certi pretesi inviolabili principi e si riteneva che avesse, quindi, bisogno anche di una particolare giustificazione teorica. Concezioni e tendenze dottrinali sorpassate prima sul piano pratico, poi su quello teorico, e infine, opportunamente in quello della legislazione generale.

La requisizione, se si eccettua il caso dell'occupazione di urgenza di cui all'art. 7 della legge che aboliva il contenzioso amministrativo, ha origine militare e per lungo tempo si mantenne nell'ambito ristretto delle necessità militari, e la ragione è evidente: « Da esigenze di carattere militare in massima viene determinata quella speciale situazione di urgenza, tipica del nostro istituto, che, mentre richiede per l'attuazione di pubblici scopi il sacrificio degli interessi privati, legittima l'amministrazione ad agire in tal senso, con procedura più rapida e meno garantita ».

E tendenzialmente la requisizione, fino al periodo antecedente alla guerra del 1915-18, venne limitata, nella nostra legislazione, alle esigenze militari: esattamente fu osservato che il principio di cui al citato art. 7 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo costituiva solo un punto di appiglio e un germe che fecondò la legislazione, anzichè una norma suscettibile di applicazione diretta. Le tendenze liberali non potevano consentire che « l'apprezzamento circa la sussistenza della grave necessità dei singoli casi fosse direttamente rimesso all'autorità amministrativa.... Restava quindi sottinteso.... che la norma dell'art. 7, non potendo fondare in via immediata un atto della pubblica amministrazione, andasse integrata da altre disposizioni di carattere speciale, che precisassero, e, per così dire, tipizzassero i casi in cui la grave necessità sussiste ».

La legislazione influì sullo sviluppo dell'istituto non soltanto nel senso che diede maggiore risalto e specifico le tradizionali esigenze di ordine militare, ma anche nel senso che non solo rivelò la stretta connessione, nel quadro ampio del pubblico interesse, delle esigenze militari e di quelle civili, ma anche la necessità di predisporre, disciplinando la vita civile, l'organizzazione atta a sostenere l'attrezzatura militate della nazione nell’ eventualità della guerra. Al tempo stesso collaudò, nell'applicazione intensiva del periodo bellico, norme, principi e sistemi capaci di essere utilizzati anche al di fuori delle transitorie esigenze belliche. Così l' istituto della requisizione si consolidò e si sviluppò, sia nel campo militate che in quello civile.

Tipico esempio dello stretto collegamento fra i due campi è quello offerto dalle requisizioni civili ai fini della difesa nazionale, disciplinate dalla L. 8 giugno 1925 n. 969, dalla L. 14 dicembre 1931 n. 1699 e dal Regolamento approvato con R. D. 15 giugno 1933, n. 1176. Accanto a questo gruppo di requisizioni vi sono quelle predisposte per pubblici soccorsi, in rapporto alle quali si osserva ancora la rilevata tipizzazione e cristallizzazione della pubblica necessità e urgenza, attraverso la specificazione delle singole ipotesi regolate dalle leggi speciali.

L'auspicata riforma della Legge sulla espropriazione e sulle requisizioni, a proposito della quale anche qui va citato il Progetto del luglio 1928, dare. alla requisizione il suo assetto definitivo e la sua unite organica e sistematica. Intanto, pub ritenersi che a tale fine contribuisca notevolmente la norma che stiamo commentando.

La stessa sobria formulazione della norma ne svela il carattere di regola generale di applicazione normale. L'ambito poi è chiaramente determinato senza anguste e ingiustificate limitazioni, sia rispetto alla natura delle pubbliche necessità, sia rispetto ai beni che possono formare oggetto di requisizione. Sotto il primo profilo, la requisizione civile e quella militare sono poste sul medesimo piano, sotto il secondo profilo, si stabilisce che la requisizione pub riguardare sia beni mobili come beni immobili. Riceve perciò autorevole e testuale conferma l'argomento, abbastanza sicuramente desunto dalla legislazione speciale, in base al quale si criticava la distinzione tra espropriazione e requisizione fondata sulla natura dei beni che potevano formarne oggetto: immobili della prima e mobili della seconda.


La retribuzione e l’espropriazione come "contribuzioni speciali"

Confrontando l' art. 834 del c.c. e l’ art. 835 del c.c. si può affermare che l'espropriazione e la requisizione hanno un fondamento comune e sono due specie dello stesso genere. Possono essere, intanto, inclusi nel generale schema dei trasferimenti coattivi, e più specificamente nello schema delle contribuzioni, gruppo delle contribuzioni speciali, recentemente elaborate.

La differenza fra i due istituti, « riguarda la natura degli interessi alla attuazione dei quali espropriazione e requisizione sono preordinate ». Infatti nella requisizione « l'interesse da tutelare ha natura urgente, mentre tale carattere di urgenza manca affatto nella espropriazione. L'urgenza dunque, fornisce il criterio discriminatore delle due categorie in esame, e giova inoltre assai bene a lumeggiare la ragione per cui il procedimento della requisizione, dovendo servire alla tutela di un interesse urgente, e assai più rapido e meno garantito di quello della espropriazione, il quale, come è noto, fu dal legislatore circondato di garanzie e cautele, stimate perfino eccessive a garanzia del privato interesse ».

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

408 Le disposizioni generali contenute nel primo capo del secondo titolo del presente libro, con le quali s'inizia la disciplina della proprietà privata, riflettono la nuova concezione dell'istituto. L'art. 833 del c.c. pone il divieto degli atti emulativi. Tale divieto afferma un principio solidarietà tra privati e nel tempo stesso pone una regola conforme all'interesse della collettività nella utilizzazione dei beni. Quanto alla nozione dell'atto vietato ho creduto opportuno, per evitare eccessi pericolosi nell'applicazione della norma, esigere espressamente il concorso dell'animus nocendi. Nell'art. 834 del c.c. è richiamato il principio tradizionale dell'espropriazione per pubblico interesse e ne sono fissati i momenti fondamentali. La più vasta configurazione, che questo istituto è andata assumendo negli ultimi anni, trova nel nuovo codice ulteriori applicazioni, tra le quali precipua è quella fattane nell'art. 838 del c.c. in corrispondenza ai nuovi orientamenti in materia di proprietà, i quali non consentono che il privato sottragga i beni alle generali utilità del paese, abbandonandone la conservazione, la coltivazione o l'esercizio. Così, mediante l'istituto dell'espropriazione, lo Stato interviene quando l'iniziativa privata è assente. Non ho limitato questo principio al campo della produzione: altri interessi generali, degni di protezione e connessi con l'uso di beni di proprietà privata, sono il decoro delle città; le ragioni della sanità pubblica, quelle dell'arte e della storia. Non deve il proprietario lasciar deperire i suoi beni per mancanza delle debite cure, con l'effetto di deturpare l'aspetto delle città, di creare condizioni contrarie all'igiene, di compromettere monumenti che interessano l'arte o la storia, patrimonio morale di tutta la Nazione. In tutti questi casi un pubblico interesse da tutelare giustifica l'espropriazione, che avviene previo accertamento del concorso delle condizioni fissate dalla legge. E' appena il caso di ricordare come le finalità a cui tende la nuova disposizione siano prese in considerazione, sotto altro aspetto, dalle disposizioni degli articoli 499, 733 e 734 del codice penale, e come al raggiungimento delle finalità stesse tenda, per le vie sue proprie, l'ordinamento corporativo. L'art. 835 del c.c. regola un istituto sostanzialmente affine all'esprapriazione, conferendo all'autorità pubblica, quando ricorrono gravi e urgenti necessità, militari o civili, di disporre, contro il pagamento di una giusta indennità, la requisizione dei beni mobili o immobili. Del pari, per gravi e urgenti necessità pubbliche, possono essere sottoposti dall'autorità amministrativa a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e le aziende agricole (art. 836 del c.c.). Si rivela, così, uno dei tratti caratteristici della nuova disciplina della proprietà: il legame indissolubile che intercede tra interesse individuale e interesse sociale e la incondizionata subordinazione di quello a questo. L'art. 837 del c.c. riguarda la costituzione degli ammassi dei prodotti agricoli o industriali allo scopo di regolarne la distribuzione nell'interesse della produzione nazionale: quanto alle norme per il conferimento dei prodotti si fa rinvio alle leggi speciali. Chiude il capo il richiamo ai vincoli sulle cose che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico (art. 839 del c.c.).

Massime relative all'art. 835 Codice Civile

Cass. civ. n. 25437/2007

Disposta dal sindaco di un Comune interessato dal sisma del 1980, ai sensi dell'art. 3 d.l. n. 776 del 1980 conv. con legge n. 874 del 1980, la requisizione di un alloggio in qualità di commissario straordinario del Governo, nell'ipotesi in cui l'occupazione si protragga oltre il periodo di efficacia della requisizione stessa, in difetto di alcun valido mutamento del "titolo" in forza del quale l'immobile era stato originariamente requisito, l'obbligo del pagamento della relativa indennità fino alla data della restituzione resta a carico dell'Amministrazione statale, salvo l'esperimento dell'azione di rivalsa nei confronti del Comune eventualmente responsabile di non avere tempestivamente provveduto alla derequisizione del bene ovvero delle conseguenze patrimoniali legate alla mancata restituzione di quest'ultimo al proprietario. (Rigetta, App. Napoli, 7 Agosto 2002).

Cass. civ. n. 6293/2007

Il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti a fini di pubblico interesse appartiene allo Stato, ancorché nel provvedimento siano implicati interessi locali, agendo il Sindaco quale ufficiale di governo, sicché dei danni derivanti dall'esercizio di tale potere risponde lo Stato, in particolare ove, per grave necessità pubblica, sia stata disposta la requisizione di alloggi a favore di nuclei familiari di senzatetto. (Cassa e decide nel merito, App. Bari, 14 Febbraio 2002).I

Cass. civ. n. 8557/2004

Il proprietario di un'area, che sia stata requisita ai sensi dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (convertito dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874), recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, ha diritto, una volta divenuto inefficace per scadenza del termine il provvedimento di requisizione e protraendosi l'occupazione dell'immobile anche dopo tale scadenza, ad agire per il risarcimento del danno nei confronti del Comune, che è legittimato passivo quale materiale detentore ed utilizzatore "sine titulo" dell'area ed autore dell'illecito risarcibile, e sul quale grava il dovere di custodia e la conseguente responsabilità, senza che assuma rilievo, nell'indicata ipotesi, l'individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione dell'indennizzo dovuto al proprietario medesimo per il periodo di efficacia della requisizione.

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Federico D. chiede
venerdì 14/01/2011

“Salve, vorrei sapere quali sono le Leggi speciali a cui si fa riferimento negli art.li 834 "Espropiazione ..." e 835 "Requisizioni" del Codice Civile.
Grazie.”

Consulenza legale i 16/01/2011
Per le disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità si deve fare riferimento al testo unico emanato con d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 (in Espropriazione per pubblica utilità) che ha abrogato la precedente legge 25 giugno 1865, n. 2359 che disciplinava in generale le espropriazioni per pubblica utilità, così come integrata e modificata da leggi successive (tra cui, in particolare, l. 22 ottobre 1971 n. 865 e l. 8 agosto 1992 n. 359.
Per quanto riguarda le leggi speciali di cui all'art. 835 del c.c. si deve fare riferimento alla legge 8 giugno 1925 n. 969, e al t.u. 31 gennaio 1926 n. 452. Con riferimento anche all'art. 22 r.d. 23 febbraio 1933 n. 215