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Articolo 882 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 10/10/2025]

Riparazioni del muro comune

Dispositivo dell'art. 882 Codice Civile

Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie(1) del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto(2) di uno dei partecipanti.

Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall'obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza [1070-1350 n. 5].

La rinunzia(3) non libera il rinunziante dall'obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

Note

(1) Tale disposizione si applica solo alle opere indispensabili. Sono tali le spese non voluttuarie, o che riguardano la soddisfazione di un interesse particolare di un contitolare.
(2) Ci si riferisce a qualunque fatto oggettivamente considerato, a prescindere dal dolo o dalla colpa. La disposizione è un'applicazione del principio generale dell'art. 1104.
(3) La rinunzia al diritto di comunione provoca un accrescimento delle quote di proprietà degli altri contitolari del muro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

421 Un secondo gruppo di norme (articoli 880-885) riguarda le presunzioni di appartenenza dei muri divisori e il regime dei muri comuni. In conformità del codice del 1865 (articoli 546-547), il nuovo codice (art. 880 del c.c. e art. 881 del c.c.) stabilisce due presunzioni, suscettibili di prova contraria: da un lato, la presunzione di comunione così per il muro che serve di divisione tra edifici (presunzione che, in caso di altezze ineguali degli edifici, è limitata al punto in cui uno di questi comincia ad essere più alto), come per il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi; dall'altro lato, la presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio tra campi, cortili, giardini od orti, sulla base della posizione del piovente esistente nel muro e, ove questo manchi, di altri segni particolarmente qualificati. Circa i diritti e gli obblighi di ciascun condomino rispetto al muro comune, non ho apportato innovazioni rilevanti (art. 882 del c.c., art. 883 del c.c. e art. 884 del c.c.). Una disposizione integrativa ho però introdotta in tema d'innalzamento del muro comune. Come per il codice del 1865 (art. 554), il comproprietario che vuole eseguire la sopraelevazione, quando occorre aumentare lo spessore del muro per renderlo atto a sostenere il nuovo peso, deve costruire sul suolo proprio per il maggiore spessore che si renda necessario. Senonché può darsi che esigenze tecniche impongano di costruire sul suolo del vicino: in tal caso si autorizza la costruzione sul fondo finitimo per una doverosa tutela dell'interesse pubblico all'incremento edilizio. Il muro così ingrossato, resta di proprietà comune, ma il vicino ha diritto di conseguire il valore della metà del suolo occupato per il maggior spessore (art. 885 del c.c.).

Massime relative all'art. 882 Codice Civile

Cass. civ. n. 11482/2024

Ai sensi dell'art. 882, comma 1, c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto esclusivo di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa.

Cass. civ. n. 20733/2012

Ai sensi dell'art. 882, primo comma, c.c., le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, nel qual caso l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. Ne consegue che, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l'altro può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.

Cass. civ. n. 17899/2003

La ricostruzione del muro comune, ove comunque necessaria, deve essere eseguita previo consenso di tutti i comproprietari, salvo che non ricorrano ragioni di urgenza, la cui insussistenza, in mancanza del consenso di tutti i comproprietari, rileva esclusivamente, al fine della ripartizione delle spese, restando escluso che, in detta ipotesi, il giudice possa ordinare la demolizione ed il ripristino dell'opera, qualora ne sia stata accertata la necessità.

Cass. civ. n. 3089/1994

Mentre l'onere delle spese di riparazione e ricostruzione del muro comune per quelle cause di deterioramento dipendenti dal suo uso normale è, ai sensi dell'art. 882 c.c., a carico di tutti i comproprietari, in proporzione del diritto di ciascuno, e si trasferisce, perciò, in capo a chiunque sia proprietario della cosa nel momento in cui si presenta la necessità della riparazione o della ricostruzione, l'onere delle spese provocate dal fatto di uno dei partecipanti, essendo connesso alla responsabilità personale di questo, grava esclusivamente sul soggetto che vi ha dato causa e non si trasferisce, quindi, solo a causa del trasferimento del diritto reale, al condomino che gli è succeduto.

Cass. civ. n. 940/1973

Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di coloro che vi hanno diritto, in proporzione di tale diritto ed indipendentemente sia da ogni interesse particolare che il ricostruttore possa avere, perché l'obbligo della ricostruzione sorge dalla necessità di essa, fundi nomine, sia dall'eventuale consenso dell'altro condomino, purché, beninteso, la spesa non sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, non si tratti di sopraelevazione pregiudizievole per il muro stesso o per l'analogo diritto del condomino. Pertanto, nel caso — possibile specialmente nelle zone sismiche, date le particolari prescrizioni tecniche colà vigenti — in cui pur dovendosi ricostruire un muro comune perché pericolante, la sua ricostruzione comporti particolari e più dispendiosi accorgimenti per le esigenze di uno dei due fabbricati contigui e precluda al vicino la possibilità di analoga utilizzazione, vi è un doppio motivo per la discriminazione dell'onere delle spese, l'uno relativo alla causa della maggiore spesa, l'altro corrispondente alla compressione delle facoltà di godimento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 882 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

L. M. chiede
venerdì 19/12/2025
“Buongiorno, Vorrei sottoporLe un quesito relativo alla riparazione di un muro di confine, spiegato di seguito.
Sono proprietaria insieme e mio fratello, a seguito di una eredita', di un terreno adibito a noccioleto che confina con una abitazione costruita circa 60 anni fa'. Il proprietario dell'abitazione quando ha costruito ha realizzato anche un muro di confine con il ns. terreno, che dalla ns. parte e' alto circa 40 cm sovrastato da una ringhiera. Dalla parte della casa e' alto circa 2,5 mt poiche' hanno sbancato il piano per effettuare l'accesso ad un garage seminterrato. A noi a suo tempo non era stato chiesto nulla per la costruzione del muro per cui presumevo che il muro fosse di proprieta' esclusiva del costruttore. Ora questa casa e' stata venduta nel 2020 ed il nuovo proprietario ha effettuato una ristruturazione generale. In questi giorni ci ha contattato a 1\2 lettera per comunicare che il muretto di confine e' in pessime condizioni e va ricostruito ed ha allegato anche un preventivo con la richiesta di partecipare al 50% delle spese necessarie. Ora vorrei sapere 1) se effettivamente il muro puo' essere in comproprieta' non avendo mai saputo nulla in proposito. 2) Da un sopralluogo abbiamo constatato che e' rotto solo in alcuni punti, quindi eventualmente il contributo dovrebbe essere in precentuale e non per intero. 3) Nell'eventualita' possiamo esimerci dall'obbligo rinunciando alla presunta compropieta'?.
4) inoltre il precedente proprietario aveva costruito in aderenza al muretto un box adibito a deoposito giardinaggio ed il nuovo proprietario ha ingrandito detto box allungandolo sempre in aderenza di circa 4 metri. Possiamo richiedere di fare arretare detta costruzione di 3 mt. a norma di legge, almeno la parte nuova, poiche' la precedente potrebbe avere diritto per usucapione. Sperando di essere stata chiara, attendo un Vs. gradito riscontro in modo da poter redigere una lettera di risposta con i giusti requisiti di legge. Cordiali saluti.”
Consulenza legale i 30/12/2025
Per esigenze di chiarezza espositiva si indicherà con il nome di Tizio il proprietario del terreno adibito a noccioleto, con Caio il confinante originario, proprietario dell’abitazione che ha realizzato il manufatto, e con Sempronio il successivo acquirente dell’immobile.

Alla luce dei fatti rappresentati, la prima questione da esaminare concerne l’esatta qualificazione giuridica del manufatto realizzato da Caio e oggi esistente tra il fondo di Tizio e quello di Sempronio.
Dalla descrizione fornita emerge in modo sufficientemente chiaro che si tratta di un’opera destinata a delimitare il fondo su cui insiste l’abitazione, realizzata anche con funzione di contenimento dello sbancamento eseguito dal lato dell’abitazione e volta a impedire intrusioni e immissioni, con un’altezza complessiva contenuta entro i limiti legali e con entrambe le facce libere, sebbene caratterizzate da un marcato dislivello tra i due fondi.
Tali elementi consentono di ricondurre il manufatto alla nozione di muro di cinta di cui all’art. 878 del c.c., che va tenuta distinta da quella di muro di fabbrica, il quale assolve a funzioni strutturali o di sostegno di un edificio.
La circostanza che il muro presenti un’altezza di circa 2,5 metri dal lato dell’abitazione e di soli 40 cm dal lato del noccioleto non assume rilievo decisivo ai fini della qualificazione, trattandosi di un dislivello conseguente allo sbancamento e non indice di una funzione portante rispetto a un fabbricato.
Assume invece rilievo il fatto che il muro sia stato realizzato esclusivamente da Caio, senza alcun contributo di Tizio, e che la sua funzione primaria sia quella di recinzione e delimitazione del fondo dell’abitazione.

Chiarita la natura del manufatto, occorre verificare se esso debba considerarsi comune ovvero di proprietà esclusiva di Sempronio.
In materia opera la presunzione legale di comunione dei muri divisori di cui all’art. 880 del c.c., presunzione definita iuris tantum, fondata sulla normale utilità del muro per entrambi i confinanti.
Tale presunzione, tuttavia, è suscettibile di prova contraria, potendo essere superata dimostrando che il muro insiste integralmente sul fondo di uno solo dei proprietari e che l’altro non trae dal manufatto alcuna utilità giuridicamente apprezzabile.
Nel caso di specie, il fatto che il muro sia stato costruito esclusivamente da Caio non è, di per sé, sufficiente ad attribuirne al medesimo la proprietà esclusiva, poiché per il principio dell’accessione la costruzione segue la proprietà del suolo ai sensi dell’art. 934 del c.c..

Diviene, pertanto, centrale l’accertamento della collocazione del muro rispetto al confine: ove risulti che esso ricade interamente sul fondo già di Caio e oggi di Sempronio, la presunzione di comunione potrà ritenersi superata, con conseguente esclusione di qualsiasi obbligo di contribuzione in capo a Tizio.
In tale prospettiva, grava su Sempronio l’onere di dimostrare la natura comune del muro, mentre Tizio potrà legittimamente opporsi alla richiesta di partecipazione alle spese, evidenziando l’assenza di un titolo, di una partecipazione alla costruzione e, soprattutto, la collocazione del manufatto su suolo di proprietà esclusiva altrui.

Qualora, invece, la presunzione legale di comunione non fosse superabile, troverebbe applicazione l’art. 882 c.c., norma che pone le spese di riparazione e ricostruzione del muro comune a carico di tutti i comproprietari in proporzione del rispettivo diritto.
Anche in tale ipotesi, tuttavia, Tizio disporrebbe di uno strumento per sottrarsi all’obbligo di contribuzione, rappresentato dalla rinuncia al diritto di comunione.
Trattandosi di una comunione necessaria, la rinuncia costituisce l’unico rimedio per liberarsi dall’obbligo di partecipare alle spese e comporta l’abbandono della quota sul muro e sul suolo sottostante, con accrescimento automatico in favore dell’altro comproprietario.
Sotto il profilo della sua natura giuridica, la rinuncia si qualifica come atto unilaterale che non richiede accettazione, ma che deve rivestire la forma scritta ad substantiam ed essere trascritto per essere opponibile ai terzi.
Essa non produce effetti retroattivi e non esonera il rinunziante dalle spese cui abbia eventualmente dato causa con il proprio comportamento, evenienza che, nel caso in esame, non sembra configurabile.
Ne deriva che, anche nell’ipotesi meno favorevole della comunione, Tizio potrebbe legittimamente sottrarsi alla richiesta di contribuzione mediante una rinuncia formalmente corretta, rendendo improcedibile per il futuro ogni pretesa di Sempronio.

Diversa e autonoma è la questione relativa all’intenzione di Sempronio di ampliare il box adibito a deposito per il giardinaggio, prolungandolo di circa quattro metri in aderenza al muro.
Sotto il profilo delle distanze legali, l’opera progettata rientra pacificamente nella nozione di costruzione, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale nozione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato, dotato di solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo (così Cass. civ., Sez. II, ord. 5 gennaio 2024, n. 345).

Considerato che sul fondo di Tizio non insistono costruzioni, trova applicazione il principio di prevenzione, desumibile dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877 c.c., in base al quale, nell’ipotesi di fondi finitimi inizialmente liberi, il proprietario che costruisce per primo determina le alternative ancora praticabili dall’altro.
In particolare, il preveniente può costruire sul confine, ovvero osservando l’intera distanza dal confine prescritta dal codice civile o dalle norme edilizie integrative, ovvero ancora a una distanza dal confine inferiore alla metà di quella complessivamente prevista.
Il confinante che costruisce successivamente non subisce alcun vincolo solo nel caso in cui il preveniente abbia rispettato integralmente la distanza dal confine, mentre risulta condizionato nelle altre ipotesi.
Qualora il preveniente abbia edificato sul confine, il prevenuto che non intenda rispettare l’intera distanza può imporre la comunione forzosa del muro ai sensi dell’art. 874 c.c., al fine di fabbricare in aderenza.
Se invece il preveniente abbia costruito a distanza inferiore alla metà di quella legale, trova applicazione l’art. 875 c.c., che consente al vicino di chiedere la comunione del muro allo scopo di fabbricare contro di esso, previo pagamento del valore della metà del muro e del suolo da occupare, salvo che il proprietario preferisca estendere il muro fino al confine, previo interpello e nel rispetto dei termini previsti dalla norma.

La giurisprudenza ha altresì chiarito che il preveniente può costruire con rientranze orizzontali rispetto al confine, realizzando una linea spezzata, con la conseguenza che il prevenuto, ove intenda costruire in aderenza o in appoggio, è costretto ad arretrare in corrispondenza delle rientranze fino al rispetto delle distanze minime prescritte (Cass. civ. nn. 15367/2001, 4962/2001 e 4819/1998).
È ammessa la deroga convenzionale al principio di prevenzione, ma essa non può tradursi in una disapplicazione, espressa o implicita, delle distanze imposte dai regolamenti locali, con la conseguenza che chi rinuncia alla facoltà di costruire in aderenza o in appoggio deve comunque arretrare il proprio fabbricato alle distanze prescritte (Cass. civ. n. 5199/1983).

Sembra il caso di precisare che il principio di prevenzione opera anche nell’ipotesi in cui il preveniente abbia costruito senza il previo rilascio del titolo edilizio, poiché tale profilo attiene esclusivamente ai rapporti con la pubblica amministrazione e non incide sulla disciplina civilistica delle distanze tra costruzioni, che resta regolata dagli artt. 873 ss. c.c. (Cass. civ. nn. 8476/1995, 788/1995 e 4208/1987; Cass. civ. n. 9911/2004).
Resta fermo, infine, che il principio di prevenzione può essere modificato, integrato o derogato dai regolamenti edilizi locali, sia quanto alla misura sia quanto alle modalità di misurazione della distanza, e che esso non trova applicazione qualora tali regolamenti impongano una distanza inderogabile dal confine (Cass. civ. n. 8788/1987).


Luigi S. chiede
venerdì 13/03/2020 - Campania
“Un muraglione in tufo a confine alto mt. 10,00.Alla base del v'è un vialetto di proprietà di CAIO alla sommità del muro v'è un vialetto di proprietà di TIZIO, dopo il vialetto di TIZIO v'è un fabbricato in cemento armato di proprietà SEMPRONIO.

La manutenzione e/o riparazione del muraglione a chi spetta ??

Se necessario posso inviare "disegno " della situazione dei luoghi”
Consulenza legale i 19/03/2020
La norma che va applicata in questo caso è l’art. 882 c.c., il quale dispone che ogni riparazione o ricostruzione di cui necessita il muro comune va posta a carico di tutti quelli che ne hanno diritto ed in proporzione del diritto di ciascuno.

Nel quesito si dice che il muro si trova al confine e viene anche specificato che la sua altezza è pari a dieci metri.
Ora, il fatto che lo stesso si trovi posto sul confine induce a dover pensare che si tratti di un muro di cinta, che ha come funzione quella di separare le proprietà dei rispettivi confinanti, e che per il fatto stesso di trovarsi sul confine debba ritenersi di proprietà comune a tutti i proprietari dei terreni limitrofi (così vuole l’art. 880 del c.c.).
Ciò che non convince è la sua altezza, in quanto, stando al tenore letterale dell’art. 878 del c.c. un muro, perché possa qualificarsi di cinta, deve possedere tre requisiti essenziali:
  1. essere destinato a recingere una determinata proprietà, allo scopo di separarla dalle altre, custodirla e difenderla da intrusioni;
  2. costituire un muro isolato, le cui facce emergono dal suolo e sono isolate da ogni costruzione;
  3. non avere un’altezza superiore a tre metri (qui si dice che ha un’altezza ben superiore, pari a dieci metri).

Tuttavia, la giurisprudenza ha in diverse occasioni chiarito che il dettato di cui all’art. 878 c.c. trova applicazione anche nel caso di manufatto privo di uno dei requisiti sopra visti, purché sia idoneo a delimitare i fondi e gli possa ugualmente essere riconosciuta la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e recingere i fondi (così Cass. n. 8671/2001; Cass. n. 3037/2015).
In particolare, con riferimento alla sua altezza, è stato osservato che il limite massimo di tre metri è stato voluto dal legislatore solo ai fini del calcolo delle distanze da eventuali costruzioni ex art. 873 del c.c. e che, argomentando dall’art. 886 del c.c., se ne ricava che i muri di cinta posti fuori degli abitati possono avere un’altezza superiore a tre metri (l’art. 886 c.c., infatti, ammette che la sua altezza può essere diversamente stabilita in forza di una convenzione).

Purtroppo nel quesito non viene chiarito specificatamente quale sia la situazione proprietaria del muro, ma ragionando sul presupposto che si tratti di un muro isolato di cinta con funzione divisoria, posto sul confine, sul quale non vi si appoggia alcuna costruzione e non essendovi alcun riferimento a situazioni di dislivello tra i fondi, si deve necessariamente giungere a considerare tale muro come comune ai rispettivi proprietari confinanti ex art. 880 del c.c..

In ordine poi alle riparazioni e manutenzioni che dovessero rendersi necessarie nel corso del tempo, troverà applicazione, come già anticipato in apertura di questa consulenza, l’art. 882 c.c., e pertanto ciascuno dei proprietari confinanti sarà tenuto a parteciparvi in proporzione al rispettivo diritto, ossia in ragione della porzione di muro che serve a recintare la propria porzione di fondo.
Ciò, peraltro, costituisce una chiara applicazione del principio generale di cui all’art. 1104 del c.c., secondo il quale i singoli condomini (ovvero comproprietari) sono tenuti a sopportare le spese occorrenti per la conservazione della cosa comune.
Occorre precisare che la norma suddetta si applica solo ed esclusivamente per le opere necessarie e non per quelle semplicemente utili o voluttuarie; pertanto, esula dal campo di applicazione di tale disposizione un’opera destinata a migliorare il muro e tanto più un’opera compiuta nell’interesse esclusivo di uno dei comproprietari (così Cass. 2667/1952).

Va anche aggiunto che l’obbligo di sopportare le spese viene meno se la necessità della riparazione o della ricostruzione sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti, essendo qualificato tale qualunque fatto oggettivamente considerato, indipendentemente dall’esistenza di dolo o colpa.

Qualora uno solo dei comproprietari abbia proceduto alle riparazioni o alla ricostruzione del muro, anticipando le spese a carico dell’altro, avrà ovviamente diritto ad essere rimborsato.
Sarà possibile essere esonerati dal pagamento di tali spese solo rinunciando al diritto di comproprietà sul muro, che non può non estendersi anche al suolo su cui il muro sorge (non è ammissibile una rinunzia parziale, cioè limitata solo alla parte di muro per cui sono necessarie le riparazioni).
La rinunzia avrà natura di atto unilaterale, ossia non necessita di accettazione dell’altra parte, ma essendo un atto di trasferimento di diritti sopra immobili, richiede la forma scritta ad substantiam e la trascrizione per essere opposta ai terzi.

Cercando adesso di capire come vanno suddivise nel caso di specie le spese di manutenzione e/o riparazione del muro, potrà dirsi che:
  1. in corrispondenza del vialetto di proprietà di Caio, andranno divise tra Caio ed il proprietario del fondo da cui il vialetto viene separato;
  2. in corrispondenza del vialetto di proprietà di Tizio andranno divise tra Tizio ed il proprietario del fondo da cui il vialetto viene separato;
  3. in corrispondenza del fabbricato in cemento armato di proprietà di Sempronio le spese andranno divise tra Sempronio ed il proprietario del fondo da cui il fabbricato viene diviso.

E’ in questo senso che va inteso il testo dell’art. 882 c.c., nella parte in cui si dice che le spese vanno divise tra i comproprietari del muro ed in proporzione del diritto di ciascuno.


Marina L. chiede
lunedì 17/06/2019 - Lazio
“Sono proprietaria di una quota parte di un villino con cancello d'accesso in comune. La proprietà è stata divisa negli anni ' 70 seguendo le volontà testamentarie (testamento olografo). Il villino ha un muro perimetrale su strada che delimita il giardino interno.
Detto muro è attualmente pericolante nella parte della mia proprietà di giardino. Devo provvedere in proprio alla riparazione o il manufatto è considerato parte comune ancorché insista sul mio giardino?
Sottolineo che lungo il muro passano anche le tubazioni dell'acqua dell'altro proprietario.
Grazie
M. L.”
Consulenza legale i 20/06/2019
La situazione di fatto che si presenta, se si è ben capito, è quella di un immobile (nella fattispecie un villino), con terreno pertinenziale destinato a giardino, originariamente appartenente ad unico proprietario ed ora diviso fra due soggetti, sia per la parte relativa all’edificio che per quella relativa al giardino pertinenziale, con in comune il solo cancello di accesso.
Trattandosi in origine di un unico immobile, è evidente che tutti gli impianti (idrico, fognario, elettrico e del gas) risultino adesso essere a servizio delle proprietà singole, con la conseguenza che in ordine a tali impianti sono venute a costituirsi, per c.d. destinazione del padre di famiglia, delle vere e proprie servitù reciproche.

Trattasi di fattispecie espressamente prevista dall’art. 1062 del c.c., per la quale non occorre che il precedente proprietario, nel dividere il bene e lasciarlo a due soggetti diversi, abbia espressamente previsto la creazione delle reciproche servitù; lo stato di asservimento di un immobile in favore dell’altro e viceversa è automatico, e consegue al solo fatto che lo stato dei luoghi permane come quello preesistente.
Come è stato affermato dalla Corte di Cassazione in diverse occasioni (tra cui può citarsi Cass. n. 3219/2014), ciò che conta è unicamente l’oggettiva destinazione delle opere permanenti ed apparenti destinate al servizio di una parte del fondo, senza che rilevi alcun intento dell’originario proprietario.

Questa breve digressione risulta indispensabile per chiarire quanto segue:
la circostanza che il muro sia attraversato dalle tubature dell’acqua poste a servizio dell’immobile dell’altro proprietario, non può in alcun modo assumere rilevanza in ordine alla situazione proprietaria del muro stesso.

Detto ciò, vediamo adesso come ci si deve regolare in ordine alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione del muro.
Probabilmente il fatto che si tratti strutturalmente di un unico muro di cinta che delimita tutto il giardino di pertinenza di entrambe le proprietà può indurre a pensare che debba trovare applicazione l’art. 882 c.c., norma che, dedicata proprio a disciplinare le riparazioni del muro comune, dispone che tutte le spese che si è costretti a dover affrontare per effettuare riparazioni e ricostruzioni del muro comune vanno affrontate e sostenute da tutti coloro che vi hanno diritto ed in proporzione del diritto di ciascuno.
Tuttavia, come dispone testualmente la stessa norma, presupposto perché questa possa applicarsi è che si tratti di muro comune, per la cui esatta qualificazione si deve volgere l’attenzione all’[[880c]]c, norma che impone una presunzione c.d. iuris tantum di comunione del muro ogni qualvolta esso svolga una funzione divisoria tra edifici, cortili, giardini, orti o tra recinti nei campi.
Tale funzione sembra proprio mancare nel caso che si esamina, tenuto conto che si parla di muro perimetrale (o meglio di cinta) che vale a delimitare dalla strada il giardino in origine dell’unico proprietario e adesso di due diversi proprietari.
Dunque, trattasi di muro che non ha lo scopo di delimitare il confine tra i giardini dei due diversi proprietari, ma che ha piuttosto lo scopo di delimitare i giardini dalla strada, con la quale soltanto confina.
Ciò comporta che, trovandosi detto muro su proprietà distinte e separate, ciascuno sarà tenuto a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione e ricostruzione della parte di muro che gli compete, non potendosi in alcun modo pretendere che il proprietario confinante, solo perché si tratta di muro strutturalmente unico, possa essere tenuto a partecipare alle spese della parte di muro che delimita l’altrui giardino.
Né su tale regime delle spese può influire il fatto che il proprio muro sia attraversato dalle condutture poste a servizio della parte di immobile altrui, in quanto trattasi, come prima detto, di servitù passiva, la quale nulla ha a che vedere con la proprietà del muro.

Diversa sarebbe la situazione, invece, se il muro si trovasse posto al confine tra i rispettivi giardini, assumendo così funzione divisoria tra gli stessi.
In tal caso, si tratterebbe senza alcun dubbio di muro comune ex art. 880 c.c., per il quale ciascuno dei proprietari sarebbe tenuto a sopportare le spese in proporzione alla lunghezza del muro di sua pertinenza.
Ciò significa che, se un muro separa la proprietà tra A e B per una lunghezza di 100 metri, ove 40 è la lunghezza della proprietà di A e 60 quella di B, sia A che B saranno tenuti a sostenere le spese necessarie per la riparazione di quel muro (posto al confine tra le rispettive proprietà), ma in proporzione alla lunghezza della rispettiva proprietà (così se la spesa è 100, A dovrà parteciparvi per 40 e B per 60).

Fabrizio C. chiede
venerdì 17/05/2019 - Lazio
“Buongiorno,
di seguito proverò ad esporre il mio caso dove sto avendo problemi con il vicino, premetto che il lavoro è stato già accordato e pagheremo tutto al 50%, non siamo andati per via legale solo per buon vicinato.
Sembrava.
Vorrei capire di chi è effettivamente la colpa poiché la imputa a me quando mi sento invece il più leso di questa situazione.

. Acquisto casa 3 anni fa, una villa singola costruita 12 anni fa insieme ad altre 3 ville costruite nello stesso tempo. Non so se dallo stesso costruttore.
. Le 4 ville sono disposti in lotti da 1000mq circa, una di fronte all'altra, quindi ogni villa ha 2 vicini. uno di fronte e l'altro o a destra o sinistra.
. Il terreno prima della costruzione aveva un pendenza naturale, da un strada a un'altra strada, un discesa da sud verso nord per circa 1 metro.
. Si è fatto uno sbanco, battuti i piani e costruito.

Subito dopo l'acquisto dell'immobile mi accordo di una distorsione importante del muro fatto in cortine , in pratica era sia piegato quindi fuori asse per 18cm si bombato al centro.
Il muro conteneva circa 2 metri di terra del vicino.
Per spiegarmi è il muro che mi divide dal vicino da nord a sud, lungo 27 metri, alto 2 metri 20 fino a 3 metri e 50 con serti.
Al che improvviso una discussione con il vicino, capendo come sia potuto succedere, anche perché l'altro muro, quello degli altri 2 vicini è perfettamente dritto.
Credevo che a spostare il muro fosse stata la siepe che non ha piantato a distanza o forze in passato l'ha fatto ma in 12 anni è cresciuta a dismisura.
La fa crescere in altezza anche 3 metri.
Praticamente aveva degli arbusti che toccavano sul muro.
Convinco il vicino a fare il lavoro al 50%, si decide questa volta per cemento armato e rivestimento.
Il rivestimento solo a mio carico poiché visibile solo dalla mia casa.
Riesco a convincerlo poiché miei figli giocano nel giardino e 4 ingegneri mi dicono che è da fare con massima urgenza.
Quando togliamo la siepe le radici non erano così grandi da ritenerle responsabili della distorsione.
Abbiamo pero' trovato solo terra di sbanco a confine e la gettata della gru sotto terra a circa 180cm dal suo piano.
A confine con il muro a circa 1 metro e 40 ha costruito una piscina da 12x6x240h.
Chiaramente per armare il muro abbiamo dovuto sbancare 40 cm da lui e 90 da me.
Dal suo terreno sono state rinvenute 10 sacche piene di residui di plastica, anche era stata usata come riempimento.
E' da giorni che il vicino mi dice che essendo uno sbanco dovrei aver sostenuto tutto il costo io, me lo sta facendo pesare e vorrei capire se ha ragione.
E' stato si fatto uno sbanco in principio ma poi il terreno da lui, per lo meno a confine è fino a 180cm riporto e gli ultimi 20 centimetri abbiamo trovato sbanco.
Cosa ne pensate?
Spero di essere stato chiaro.”
Consulenza legale i 20/05/2019
In primo luogo, visto l’intervento di sbanco del terreno prima della costruzione degli immobili che ha eliminato la pendenza dei terreni, riteniamo che non debba trovare applicazione nella presente fattispecie la disciplina di cui all’art. 887 del codice civile relativa alla ripartizione delle spese nei fondi a dislivello che prevede che “se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l'altro inferiore il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all'altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza”.
Occorre fare piuttosto riferimento alla disciplina di cui all’art. 882 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione del muro comune secondo cui le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.

Nella presente vicenda, appare pacifico che il muro sia comune.
Quello che invece è da accertare è se effettivamente la spesa di sistemazione del muro sia stata causata dal fatto di uno dei partecipanti.
Infatti, in tale ipotesi, come ha sottolineato la Suprema Corte nella sentenza n.20733/2012: “ l'obbligo di riparare il muro comune è posto per l'intero a chi abbia cagionato il fatto che ha dato origine alla spesa. Ne consegue che, qualora il danno subito dalla cosa comune sia imputabile ad uno dei due comproprietari, l'altro può agire nei confronti del danneggiante per il risarcimento dei danni per equivalente solo nei limiti dell'importo corrispondente alla spesa necessaria per la riparazione su lui gravante in proporzione al suo diritto di comproprietà, e non anche per la parte di esborso dovuta dal comproprietario danneggiante.”

Nell’esposizione dei fatti, leggiamo che le radici della siepe “non erano così grandi da ritenerle responsabili della distorsione.” Tuttavia, leggiamo altresì che “dal suo terreno sono state rinvenute 10 sacche piene di residui di plastica, anche era stata usata come riempimento.”
Non è chiaro quindi se la causa della distorsione del muro comune sia attribuibile o meno a questo.

Per dire quindi se effettivamente la spesa sarebbe dovuta essere ripartita a metà ciascuno oppure a carico esclusivo di uno soltanto, si sarebbero dovuto fare un accertamento tecnico che stabilisse la causa di tale distorsione del muro.

In mancanza di certezza in merito, riteniamo sia stato corretto ripartire la spesa di ristrutturazione del muro in parti uguali.

Circa lo sbanco attuale, quanto sostenuto dal vicino appare privo di fondamento in quanto al momento in cui si è reso necessario l’intervento di rafforzamento del muro i terreni confinanti sono sullo stesso livello e non a dislivello. Ragion per cui, come evidenziato nelle premesse del presente parere, appare non applicabile alla odierna fattispecie la disciplina di cui all’art. 887 c.c.


Isabella S. chiede
giovedì 07/09/2017 - Toscana
“Buongiorno,
il nostro problema riguarda la ricostruzione di un muro a confine tra due fondi a dislivello; invio il testo di questo messaggio anche per email, allegando delle foto esplicative.
Il cortile della nostra casa confina da un lato con un terreno, lasciato a prato, di altra proprietà, posto ad altezza superiore (circa 2,5 m), delimitato da un muro. Il muro era in pietra a secco e a causa del terremoto avvenuto in Lunigiana del 2013 è parzialmente franato occupando una parte del nostro cortile; anche la casa è stata danneggiata e nella primavera di questo anno abbiamo iniziato la ristrutturazione. Abbiamo ricostruito anche il muro, demolendo tutta la parte vecchia e ricostruendolo in cemento armato seguendo le regole antisismiche (per cui non poteva essere riparato parzialmente) che hanno previsto delle fondamenta “anti slittamento” orizzontali (praticamente il muro è fatto ad L), che stanno completamente nel nostro cortile. Il figlio del proprietario del terreno (ambedue sono residenti in Francia e vengono nella casa in Lunigiana saltuariamente, generalmente durante le ferie estive) a suo tempo aveva detto che quest’ultimo avrebbe sostenuto le spese, cosa che ci sembra dovuta in base al codice civile; non abbiamo però niente di scritto in proposito, solo la testimonianza di una vicina. Al termine dei lavori abbiamo presentato il progetto, il dettaglio dei costi (si tratta di circa 3000 euro da cui abbiamo scorporato circa 1000 euro per il rivestimento del muro che abbiamo considerato tutto a carico nostro) e le foto delle fasi della ricostruzione del muro al figlio del proprietario chiedendo di poter discutere del problema dei costi; il proprietario, a cui il figlio a detto di rivolgerci direttamente, contattato telefonicamente ha dichiarato a questo punto di non voler spendere niente per il muro.
Rendendoci conto della difficoltà nel recuperare i soldi spesi vorremmo:
1) avere conferma del principio che le spese di ricostruzione del muro sono, per il codice civile, a carico del proprietario del terreno posto ad altezza superiore;
2) se è ancora possibile considerare comune questo muro, posto sul confine, considerando sia che i due fondi sono a dislivello (cosa che potrebbe implicare la presunzione di proprietà esclusiva del proprietario del terreno) sia la presenza di una parte importante delle fondamenta nel nostro cortile;
3) se è possibile applicare nella fattispecie l'art.882 del codice civile chiedendo di diventare proprietari unici del muro nel caso di rinuncia del proprietario del terreno confinante all'obbligo a contribuire alle spese.

Ringrazio, anche per qualsiasi altra indicazione che può a suo parere essere utile nella fattispecie.”
Consulenza legale i 25/09/2017
La risposta al quesito deve ricercarsi sia nella disciplina dettata dal codice civile in materia di proprietà edilizia sia nella disciplina dettata in materia di comunione.

Dispone intanto in linea generale l’art. 882 c.c. che, allorché si renda necessario procedere ad effettuare la riparazione o la ricostruzione di un muro comune, le relative spese vanno poste a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti.

Per quanto concerne le modalità di suddivisione delle spese, il caso specifico che viene sottoposto all’esame è espressamente disciplinato dal successivo art. 887 c.c., norma che regola proprio l’ipotesi in cui il muro di cinta debba essere realizzato tra fondi a dislivello.
Per effetto di quest’ultima norma, infatti, posto che il muro per essere reso comune deve essere realizzato per metà sul terreno del fondo superiore e per l’altra metà sul terreno del fondo inferiore, il proprietario del fondo superiore (nel nostro caso il proprietario del terreno lasciato a prato), sarà tenuto a sostenere per intero le spese di costruzione e conservazione del muro per la parte che va dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, mentre per tutta la restante parte entrambi i comproprietari dovranno contribuire in egual misura.

In proposito la Corte di Cassazione ha tuttavia tenuto a sottolineare che la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre qualora il dislivello sia stato causato dal proprietario del fondo inferiore, l'obbligo della costruzione e della manutenzione del muro di sostegno incombe su quest'ultimo, che peraltro risponde ex art. 2053 c.c. dei danni cagionati dalla sua rovina (così Cass. Sentenza n. 5762 del 17/03/2005).

Fin qui la disciplina in materia di criteri da seguire per la ripartizione delle spese.

A questo punto va aggiunto che, vertendosi in ipotesi di muro comune o in comproprietà, la suddetta disciplina deve essere integrata con le norme sulla comunione dei diritti in generale, per effetto delle quali può affermarsi che, nel caso in cui si renda necessario effettuare delle riparazioni o ricostruzioni di qualsiasi bene comune, quale può anche essere un muro di cinta, occorre acquisire il preventivo consenso di tutti i comproprietari, ciò che nel caso di specie sembra difettare.

E’ anche vero però che, ex art. 1110 c.c., il partecipante alla cosa comune che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti, sia stato costretto a sostenere spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, salva la facoltà degli altri partecipanti di liberarsi dall’obbligo di sostenere tali spese con la rinunzia al proprio diritto, e ciò ex art. 1104 comma 1 c.c.

Trattasi di un principio di carattere generale, il quale non fa altro che confermare quanto specificamente disposto dal sopra richiamato art. 882 c.c., norma che, nel suo secondo comma, riconosce al comproprietario del muro il diritto di esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione rinunziando al diritto di comunione.

Si tenga presente che la rinuncia alla comproprietà del muro, poiché costituisce applicazione delle norme sulla comunione ed importa anche la rinuncia al suolo, deve necessariamente derivare da atto scritto (art. 1350 n. 1 c.c.) e va formalizzata innanzi ad un notaio, che ne curerà la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari per poter essere opponibile ai terzi (art. 2643 n. 5 c.c.).

Sulla base di quanto detto, dunque, volendo rispondere analiticamente alle domande poste, può dirsi quanto segue:
  1. le spese di ricostruzione del muro, nel caso di fondi a dislivello e purché il dislivello sia di origine naturale, vanno suddivise ex art. 887 c.c., ossia graveranno sul proprietario del fondo superiore per la parte di muro che va dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, e su entrambi i proprietari confinanti per tutta la restante altezza
  2. poiché il muro è stato realizzato sul confine, in virtù del principio della accessione, sancito dagli artt. 934 e ss. c.c., sarà da considerarsi quale muro comune, e ciò malgrado l’esistenza di una parte importante delle fondamenta nel cortile di proprietà esclusiva del proprietario del fondo inferiore.
  3. troverà senza dubbio applicazione nel caso di specie la norma di cui all’art. 882 c.c., norma che peraltro costituisce specificazione del principio generale di cui all’art. 1104 c.c.

La determinazione della necessità o meno delle opere di riparazione è questione di mero fatto, ricollegabile allo stato di conservazione del muro, tenuto conto che ogni condomino può iniziare sul muro quei lavori e sostenere quelle spese che rivestissero obiettivo carattere di urgenza.
Ciò è proprio quello che si è verificato nel caso di specie, essendo il muro in parte crollato per cause naturali ed essendosi reso necessario un rifacimento dell’intero muro secondo le nuove e attuali prescrizioni urbanistiche.

Proprio tale stato di cose, legittima colui che ha anticipato la spesa ad essere rimborsato dall’altro comproprietario, salva la facoltà di quest’ultimo di essere esonerato da tale spesa mediante rinuncia alla comproprietà nelle forme sopra dette.

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