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Articolo 862 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Consorzi di bonifica

Dispositivo dell'art. 862 Codice Civile

All'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.

A tali consorzi possono essere anche affidati l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle altre opere d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a uno di essi.

I consorzi sono costituiti per decreto del Presidente della Repubblica e, in mancanza dell'iniziativa privata, possono essere formati anche d'ufficio.

Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

417 L'art. 860 del c.c. e l'art. 861 del c.c. riaffermano l'obbligo dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro del comprensorio di bonifica di contribuire nella spesa che non sia a carico totale dello Stato, in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, nonché l'obbligo di eseguire le opere di competenza privata che siano d'interesse comune a più fondi o d'interesse particolare a taluno di essi. Nel disciplinare i consorzi di bonifica (art. 862 del c.c.), ho creduto opportuno ammettere che ad essi sia affidata anche l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle menzionate opere di competenza privata. Particolare rilievo ha la norma, di nuova formulazione, del secondo comma dell'art. 863 del c.c., il quale, eliminato ogni dubbio sul carattere dei consorzi di miglioramento, dichiarandoli persone giuridiche private, dispone tuttavia che essi assumono, al pari dei consorzi di bonifica, il carattere di persone giuridiche pubbliche quando, per la loro vasta estensione territoriale o per la particolare importanza delle loro funzioni, sono riconosciuti d'interesse nazionale con provvedimento dell'autorità amministrativa. L'art. 865 del c.c., prevedendo infine l'ipotesi che l'inosservanza degli obblighi imposti ai proprietari sia tale da compromettere l'attuazione del piano di bonifica, consente che si faccia luogo all'espropriazione parziale o totale del fondo appartenente al proprietario inadempiente. L'espropriazione ha luogo a favore del consorzio, se questo ne fa richiesta, o, in mancanza, a favore di altra persona che si obblighi ad eseguire le opere di bonifica ed offra le opportune garanzie.

Massime relative all'art. 862 Codice Civile

Cass. civ. n. 37307/2022

I Consorzi di bonifica, che, quali soggetti rappresentativi degli utenti consorziati, hanno il compito di svolgere attività di bonifica, da intendersi non limitate alle esigenze fondiarie irrigue, ma estese altresì alla protezione dell'ambiente e del suolo agrario, sono legittimati a far valere la tutela degli interessi, rientranti nell'ambito dei poteri e dei compiti svolti, di cui sono istituzionalmente portatori, in quanto enti esponenziali dei proprietari, autofinanziati ed autogovernati. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del T.S.A.P., che aveva limitato ai soli proprietari dei fondi la legittimazione a far valere l'illegittimità di un atto amministrativo di concessione di derivazione, senza considerare che il Consorzio ricorrente, costituito tra i proprietari e conduttori agrari dei fondi del comprensorio, assicurava la gestione dei canali e ne concedeva gli utilizzi).

Cass. civ. n. 6086/2021

I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici operanti in regime di diritto privato, sicché agli stessi è applicabile la disciplina dei licenziamenti collettivi di cui alla l. n. 223 del 1991.

Cass. civ. n. 20332/2016

I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e sono assoggettati alla disciplina di diritto privato dei rapporti di lavoro in quanto l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, include tra le P.A. destinatarie della disciplina per l'impiego pubblico i soli consorzi costituiti tra gli enti territoriali, ma non quelli che esplicano la propria attività con risorse quasi totalmente locali, per il raggiungimento di scopi territorialmente limitati e sono sottoposti alla mera vigilanza della regione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto applicabile l'art. 2103 c.c. al dipendente di un consorzio di bonifica che aveva chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento).

Cass. civ. n. 10992/2008

I consorzi di bonifica hanno natura di enti pubblici economici e, pertanto, le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti, anche se coinvolgano profili attinenti al piano dell'organizzazione, hanno natura privatistica; ne consegue che la decisione dell'ente di accogliere la domanda di revoca delle dimissioni non consentita dalla normativa di settore presentata da un ex dipendente (nella specie, dal direttore generale) si configura come atto di autonomia privata (sub specie iuris di accettazione della proposta contrattuale per l'instaurazione di un nuovo rapporto), immune da ragioni di nullità o da profili di contrasto con norme imperative, potendosi solo prospettare, quale causa di annullabilità del contratto, il vizio di consenso per errore di diritto, deducibile esclusivamente dall'ente e non da altri soggetti.

Cass. civ. n. 18206/2006

L'attività svolta dai Consorzi di Bonifica deve essere accertata non alla stregua di criteri generali ed astratti, ma in conformità dell'enunciazione del primo comma dell'art. 2070 c.c., posta in necessario collegamento con gli artt. 2195 e 2135 c.c., sulla base dell'attività effettivamente esercitata da tali enti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza con la cui motivazione si era ritenuto di poter accertare la natura agricola dell'impresa svolta dal Consorzio, non già sulla base dell'attività in concreto esercitata, bensì sulla scorta di elementi estrinseci e formali, quali l'assoggettamento dei lavoratori al CCNL dei braccianti, l'asserita assunzione tramite il collocamento agricolo od il rapporto di connessione funzionale od economica, che si ritiene di poter stabilire tra il servizio di irrogazione del Consorzio di Bonifica e l'attività agricola dei proprietari dei terreni inclusi nel comprensorio di bonifica).

Cass. civ. n. 4664/2004

I consorzi di bonifica (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali) non sono imprenditori agricoli, ed hanno natura industriale avendo per oggetto il raggiungimento di fini generali di carattere pubblico e trascendenti gli interessi dei singoli consorziati, ancorchè svolgano attività in parte strumentali all'agricoltura. Pertanto qualora oggetto dell'attività consortile secondo lo statuto di un Consorzio sia un'attività di natura industriale come la creazione e la manutenzione di infrastrutture, la produzione in giudizio dello statuto costituisce prova della natura industriale del medesimo Consorzio, dovendosi presumere una perfetta corrispondenza dell'attività consortile con l'oggetto sociale previsto dallo statuto (Fattispecie relativa al pagamento di contributo addizionale dovuto dalle imprese industriali ex art. 12 L. n. 1115 del 1968).

Cass. civ. n. 9300/2000

I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici, la cui attività, di natura imprenditoriale, va classificata come industriale o agricola a seconda dell'attività effettivamente esercitata, posto che, salvo diversa previsione di legge, è proprio l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore quella che consente classificazioni cui si ricolleghino effetti giuridici.

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Consulenze legali
relative all'articolo 862 Codice Civile

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Giuseppe M. chiede
martedì 13/06/2017 - Calabria
“Ho tre quesiti da porVi:

1 Il Comune ha opposto un rifuto, per privacy, alla mia richiesta di prendere visione della concessione edilizia di un mio vicino. E' leggittimo questo rifiuto ?

2 Nel centro abitato in cui abito un piccolo canale e' stato deviato nel mio terreno negli anni '50. Questo si desume dalla carta IGM ( Ist. geografico militare) e dalla successiva mappa catastale. Chiedo: a quale Ente debbo rivolgermi per una modifica e ripristino del decorso del canale?”
Consulenza legale i 20/06/2017
La risposta alla prima domanda è negativa.

In relazione ad atti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione in materia edilizia non esiste, infatti, la riservatezza su contenuti dei medesimi.
Tali atti devono essere pubblicati nell’albo pretorio, in modo da garantire l’accesso agli atti amministrativi e agli elaborati progettuali in favore di chiunque ne sia interessato.

Il titolare della concessione edilizia non può, pertanto, rivendicare la tutela della sua riservatezza nel momento in cui esegue opere all’interno della sua proprietà, né la Pubblica Amministrazione (in questo caso, il Comune) può proteggere un presunto diritto alla riservatezza (presunto perché non esiste alcuna norma che lo prevede) dei terzi interessati, negando che si possa prendere visione dell’intera documentazione relativa ai titoli edilizi rilasciati a questi ultimi.
In effetti, il diritto alla riservatezza “soccombe” di fronte al diritto/esigenza (che spesso è quello che muove chi chiede l’accesso agli atti) di verificare la presenza di eventuali abusi edilizi che possano ledere la proprietà.

Una prima indicazione normativa in merito è contenuta nell’art. 31 co. 8, L.U.N. 1150\1942, nel testo modificato dall’art. 10 della L. 765\1967, che consente a chiunque di prendere visione, presso gli uffici comunali, della licenza (poi concessione o autorizzazione edilizia o permesso di costruire) e dei relativi atti di progetto.
Successivamente, è intervenuto l’art. 22, co. 1, della legge n. 241\1990 che riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; il successivo comma 2 specifica che per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa.
L’art. 5, co. 2, del D.P.R. 352\1992 riconosce, infine, come modalità di esercizio del diritto di accesso, sia la “visione” dei documenti che “l’ottenimento di copia”.

Il principio di cui sopra trova conferma, poi, anche nella deliberazione n. 17 del 19 aprile 2017 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del del 25 maggio 2007) del Garante della privacy, che così recita: “(…)g) autorizzazioni e concessioni edilizie. Il rilascio del permesso di costruire; i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione; i provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento del permesso di costruire sono resi noti al pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune (artt. 20, comma 7, 31, comma 7, e 39 comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia").”

Infine, l’illegittimità della eventuale rifiuto della Pubblica Amministrazione sull’accesso agli atti amministrativi in materia edilizia sembra trovare conferma nel parere P97641R emesso, nel 1997, dalla ‘Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi’ presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui “Non vi sono ragioni per la esclusione dall’accesso dei documenti riguardanti gli atti procedimentali concernenti il rilascio o il diniego di autorizzazioni e relativa documentazione”.

Nell quesito non è specificata la ragione del diniego da parte del Comune: può essere che non sia stata allegata la ragione della richiesta di accesso agli atti, la quale – lo ricordiamo – deve essere sorretta da un interesse specifico alla tutela di una “propria situazione giuridicamente rilevante” (strumentale, cioè, all’esercizio di un diritto).

Per quel che riguarda, invece, il secondo quesito, le competenze in materia di acque pubbliche (si presume che il canale di cui si parla sia “pubblico”, altrimenti non si chiederebbe il nome di un “ente”) fanno capo in genere ai Consorzi di Bonifica.

Il Consorzio di Bonifica è un ente pubblico economico che cura l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e controlla l'attività dei privati, sul territorio di competenza (comprensorio di bonifica). Opere di questo genere riguardano, ad esempio, la sicurezza idraulica (impianti idrovori, canali di bonifica), la gestione delle acque destinate all'irrigazione (impianti e reti irrigue), la partecipazione ad opere urbanistiche, ma anche la tutela del patrimonio ambientale e agricolo.

Esso costituisce l’associazione obbligatoria dei proprietari degli immobili, ubicati nel proprio comprensorio, e si sostiene attraverso i contributi consortili versati, in diversa misura, dai proprietari degli immobili, terreni e fabbricati, ricadenti nel comprensorio di bonifica.
Nel caso di specie, dunque, è opportuno – sulla base dell’indirizzo di residenza – individuare il Consorzio di Bonifica competente per territorio.