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Articolo 849 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Fondi compresi entro maggiori unitā fondiarie

Dispositivo dell'art. 849 Codice Civile

Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.

Ratio Legis

Al fine di assicurare il massimo utilizzo dei fondi agricoli il legislatore ha introdotto il c.d. ingrossamento degli stessi. Il titolare ha un diritto potestativo di domandare all'altro proprietario, o al giudice, con lo strumento di cui all'art. 2932 del c.c., l'acquisizione dei fondi di estensione inferiore alla minima unità colturale di altri titolari che siano compresi nel proprio. Tale disposizione è rimasta, peraltro, del tutto disapplicata a causa della mancata positivizzazione delle definizioni necessarie alla sua completa attuazione.

Spiegazione dell'art. 849 Codice Civile

Nuovi aspetti della ingrossatio

Per mezzo di questa disposizione acquista nel nostro ordinamento positivo diritto di cittadinanza un istituto simile alla ingrossatio, disciplinata dagli istituti medievali. Il fine al quale l'istituto si ispira è il potenziamento dell'agricoltura: e questo fine costituisce il fondamento e la misura del diritto concesso al privato di ottenere che gli sia trasferita la proprietà di un apprezzamento di terre altrui.

È dubbio che si possa parlare, nell'ipotesi di cui si tratta, di un trasferimento coattivo in senso tecnico. La soluzione negativa poggerebbe sul fatto che il privato ha un diritto (potestativo) a domandare e ottenere il trasferimento: all'autorità giudiziaria, dunque, non rimane che accertare i presupposti di fatto da cui nasce il diritto, e nessun potere costitutivo, oltre la pronuncia conforme all'accertamento. Il dubbio, però, può sorgere in relazione alla definizione del potere di decisione dell'autorità giudiziaria « in caso di contrasto », dubbio che sarà chiarito con l'analisi della norma.


Presupposti dell'istituto

I presupposti sui quali si fonda il diritto al trasferimento sono due: uno si riferisce alla condizione materiale dei fondi, l'altro alla loro funzione, in rapporto alle esigenze dell'agricoltura.

a) Il primo presupposto (materiale) ha come base una determinata relazione tra fondi, con riferimento al soggetto a cui appartengono. Stando al testo letterale della legge, si richiederebbe, anzitutto, che il fondo di cui si chiede il trasferimento sia chiuso da ogni parte, e reciprocamente, che il fondo o i fondi che lo intercludono appartengano allo stesso proprietario. Di conseguenza, se si tratta di più fondi appartenenti a diversi proprietari (uno per ciascuno), non si può chiedere il trasferimento del fondo intercluso: nessuno, infatti, dei singoli proprietari sarebbe legittimato a chiederlo, poiché nessuno di loro sarebbe da considerare come proprietario di un fondo intercludente. Ma se si tratta di un fondo intercludente in condominio, è chiaro che il trasferimento di proprietà può essere domandato, perché ciascuno dei condomini è proprietario, sia pure per quota, dell'intero fondo intercludente. Circa il modo di esercizio del diritto di trasferimento – se cioè il trasferimento debba essere chiesto da tutti o se possa essere chiesto da uno o alcuni condomini – soccorrono le regole sul condominio.

Più difficile da risolvere è la questione esaminata nel caso in cui le stesse persone siano comproprietarie di più fondi che nel loro complesso ne intercludono un altro, ma in base a titoli autonomi e per quote diverse, in modo che ogni fondo conservi la sua autonomia giuridica. Ma pare che tale questione possa risolversi in senso affermativo, considerando che la legge non concede il diritto di trasferimento soltanto al proprietario di un fondo intercludente, sebbene anche, anzi, espressamente al proprietario di terreni che ne intercludano un altro. Ed è fuori dubbio che, sia pure per quota (e non importa la sua misura, se non ai fini dell'esercizio del diritto, secondo regole del condominio) ciascuno dei soggetti predetti è proprietario di tutti i terreni che nel loro insieme danno luogo all'interclusione.

Il terreno intercluso non può essere tolto al proprietario se non abbia una estensione inferiore alla minima unità colturale. Non si può, dunque, neppure ottenere il trasferimento di una frazione di terreno intercluso che ecceda dalla minima unità colturale, lasciando al proprietario solo la porzione di terreno costituente la detta unità colturale.

b) Il secondo presupposto (funzionale) è determinato espressamente dalla legge. Il trasferimento è legittimato dallo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. Le condizioni di realizzabilità di tale fine devono sussistere al momento in cui si chiede il trasferimento. È dubbio se la realizzazione di tale fine debba dipendere solo da condizioni oggettive o, invece, se possa essere legata ad elementi soggettivi. Dato che la legge si propone la tutela dell'interesse pubblico, essa si potrebbe forse interpretare estensivamente, purché le condizioni soggettive siano legate a quelle oggettive. In tal caso, ove colui che avesse ottenuto il trasferimento non avesse eseguito ciò che si proponeva e promise di eseguire, si dovrebbe far luogo, a richiesta del proprietario del terreno intercluso, alla retrocessione di tale terreno, per analogia con quanto avviene nella espropriazione per p. u., qualora l'opera di pubblica utilità non venga eseguita. Per superare l'ostacolo circa l'applicazione analogica delle norme concernenti l'espropriazione per p.u. si potrebbe ritenere che il trasferimento sia sottoposto a condizione.

c) Il proprietario del fondo intercludente deve pagare il prezzo della porzione di cui ha ottenuto il trasferimento: la legge non qualifica tale prezzo, ma si intende che esso debba essere il giusto prezzo. Più difficile è stabilire in che modo esso debba essere determinato, ma tale ipotesi può considerarsi come una sottospecie di quelle ricadenti nell'ambito dell'espropriazione per pubblico interesse. È da rilevare che il pagamento del prezzo non costituisce condizione (né sospensiva né risolutiva) del trasferimento: con esso si costituisce solo un rapporto obbligatorio, tutelabile secondo le norme sulle obbligazioni, ma incapace di reazione sull'acquisto che, una volta effettuato, non può essere intaccato, salvo quanto stabilito al punto b).


Poteri dell'autorità giudiziaria

All'autorità giudiziaria, dunque, è dato il potere di decidere in caso di contrasto. Si capisce che tale potere si riferisce, anzitutto, all'applicazione della legge. Ma non si limita solo a ciò: infatti il potere di dirimere il contrasto mediante l'applicazione della legge spetta all' autorità giudiziaria istituzionalmente, e non sarebbe stato necessario che la norma speciale ne avesse fatto espressa menzione. Inoltre la norma in esame dispone che nell'esercizio di tale potere l'autorità giudiziaria debba sentire le associazioni sindacali: ed è assurdo che venga predisposta un'attività consultiva obbligatoria da parte di enti amministrativi, pur se non vincolante, con riferimento al normale esercizio dell'attività giurisdizionale.

Deve, dunque, ritenersi che, al di fuori della stretta applicazione della legge, all'autorità giudiziaria sia conferito il potere, da esercitarsi sentito il parere delle associazioni sindacali, di decidere un contrasto tra privati in maniera conforme all'interesse pubblico. Quindi, ad es., l'autorità potrà decidere di effettuare il trasferimento anche se il terreno rispetto al quale è chiesto non sia completamente, ma solo in massima parte intercluso: ove si ritenga che il trasferimento sia legato per legge a condizioni oggettive, l'autorità giudiziaria potrà integrarle con delle condizioni soggettive, con gli effetti già messi in evidenza. Cosi l'autorità giudiziaria potrà determinare il giusto prezzo.

In base alla predetta distinzione, si potrebbe ritenere non necessario il parere delle associazioni sindacali, qualora si tratti di pura e semplice interpretazione ed applicazione della legge.

Quando il parere (necessario) delle associazioni sindacali non è stato chiesto e ottenuto, la decisione dell'autorità giudiziaria deve ritenersi nulla, e la nullità si converte in motivo di gravame. In base ai principi, è necessario che la sentenza contenga la menzione della richiesta del parere, senza la quale, appunto, essa può essere oggetto di gravame. Non si può, invece, impugnare la sentenza per illegalità o illogicità del parere, o per difformità tra il parere e la decisione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

413 Ho ritenuto che non fosse da indugiare nella soluzione del grave problema della difesa dell'agricoltura dai pericoli che derivano dall'eccessivo frazionamento dei fondi. L'interesse superiore della produzione conduce a ridurre il potere di disposizione del proprietario. Il rinvio a una futura legge speciale non sarebbe apparso conforme all'importanza che tra i suoi più alti compiti il Regime assegna all'incremento della produzione agricola. Ho così disposto che nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, nonché nella costituzione e nei trasferimenti di diritti reali di godimento sui terreni stessi non possa farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale (art. 846 del c.c., primo comma). Per minima unità colturale s'intende l'appezzamento di terreno necessario e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola ovvero, se non si tratta di terreno appoderato, l'appezzamento necessario e sufficiente per l'esercizio di una conveniente coltivazione secondo le regole della tecnica agraria (stesso articolo, secondo comma). L'estensione della minima unità colturale è determinata distintamente per zone, avuto riguardo all'ordinamento produttivo e alla situazione demografica locale, con provvedimento dell'autorità amministrative., sentite le associazioni sindacali (art. 847 del c.c.). Al fine di assicurare il rispetto del limite minimo di frazionamento dei fondi, è conferito al pubblico ministero il diritto d'impugnativa degli atti che conducono all'inosservanza dell'anzidetto limite minimo. Per l'esercizio dell'azione è stabilito il breve termine di tre anni, che decorre dalla data della pubblicità legale dell'atto, e cioè dal giorno in cui ne è eseguita la trascrizione nei registri immobiliari (art. 848 del c.c.). Prevedendo poi l'ipotesi che appezzamenti di terreni di estensione inferiore alla minima unità colturale siano compresi entro maggiori unità fondiarie, è consentito al proprietario di queste di chiedere che gliene sia trasferita la proprietà, pagandone il giusto prezzo. In caso di dissenso, decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni sindacali in ordine al concorso delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento (art. 849 del c.c.).

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