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Articolo 922 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Modi di acquisto

Dispositivo dell'art. 922 Codice Civile

La proprietà si acquista per occupazione[923], per invenzione [927], per accessione [934 ss.], per specificazione [940], per unione o commistione [939], per usucapione [1158 ss.], per effetto di contratti [1376], per successione a causa di morte [456] e negli altri modi stabiliti dalla legge(1).

Note

(1) La casistica, cui tale disposizione fa riferimento, comprende, ad esempio, l'espropriazione per pubblica utilità (art. 834 del c.c.), la requisizione in proprietà (art. 835 del c.c.), la confisca, l'aggiudicazione all'asta giudiziaria.

Ratio Legis

La norma indica i modi di acquisto della proprietà e sottolinea che essi sono solo "legali", cioè creabili solo dal legislatore. L'enumerazione contenuta nell'art. 922 non è tassativa.

Brocardi

Accessio
Iactus mercium

Spiegazione dell'art. 922 Codice Civile

Manchevolezze dell'elenco nel vecchio codice

Si è già rilevata nella spiegazione dei precedenti articoli la manchevolezza dell'enumerazione dei modi d'acquisto della proprietà, fatta dall' art. 710 del codice del 1865. Non si fa cenno, infatti, dell'invenzione e dell'accessione, ma si parla, invece, espressamente della donazione come modo autonomo di acquisto, mentre non vi è più da dubitare che la donazione debba rientrare nella categoria generale dei contratti, che era pure indicata come modo di acquisto nell'art. 710.


Esplicazione delle voci del nuovo elenco

Nel nuovo elenco contenuto nell'art. 922 l'indicazione della donazione è stata soppressa e si enumera espressamente l' invenzione, perché se il tesoro e il ritrovamento di cose smarrite possono, lato sensu, intendersi quali casi di occupazione, l'importanza di essi e la necessità di una particolare discipline non consentono di conglobarli senz'altro con gli altri casi tipici di occupazione ed è preferibile metterli in un gruppo distinto che è appunto quello dell'invenzione.

Quanto all'accessione, pur essendo essa una espansione del diritto di proprietà sulla cosa principale, non cessa per questo di costituire un modo di acquisto della cosa accessoria e vedremo, nell'illustrare l'epigrafe della sezione II di questo capo, come in tale senso sia stata storicamente considerata e come la dottrina e la giurisprudenza concordemente l'ammettano.

Circa l'inclusione nell'elenco della specificazione, dell'unione e della commistione, che pur logicamente mancavano data l'impostazione nell'elenco dell'art. 710 del codice del 1865, nella relazione del Guardasigilli al Re Imperatore viene ben chiarito che « queste figure non possono, senza grande sforzo, ricondursi, come le riconduceva i1 vecchio codice, dell'accessione. Nella specificazione, infatti, non e possibile ravvisare, come ha messo in evidenza la dottrina più moderna, un rap-porto di subordinazione fra due elementi eterogenei, la materia e il lavoro ; nella commistione poi, quando le cose sono inseparabili, sorge, di regola, un rapporto di comunione, e solo nel caso in cui una di esse possa essere considerata come principale rispetto o sia di molto superiore per valore, si opera l'attrazione per praevalentiam e si rientra nell'orbita dell'accessione ».

La rigidità dell'elenco del vecchio codice è eliminata nel nuovo con l'aggiunta, all'elenco stesso, delle parole « e negli altri modi stabiliti dalla legge », che rende possibile una più lata interpretazione dell'articolo, e, eliminandone la tassatività, consente su di esso una migliore e non forzata elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.


Rinvio per i mobili e i titoli al portatore

Occorre, inoltre, richiamare l'attenzione sul secondo comma dell’ articolo in esame, perchè il rinvio alle disposizioni particolari contenute nel titolo VIII di questo libro del codice per le cose mobili e per i titoli al portatore è un completamento dell'elenco e un'altra integrazione di lacuna contenuta nel codice del 1865, il quale, come abbiamo sopra rilevato, non si occupava affatto dell'acquisto della proprietà, che deriva, nei casi previsti dalla legge, dal possesso di buona fede.

Occorre, infine, rilevare la migliore dizione testuale dell'articolo, che parla di « successione a causa di morte » anziché genericamente di « successione » e di « usucapione » invece di « prescrizione » senz'altra precisazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 922 Codice Civile

Cass. civ. n. 2388/2023

La creazione di una strada vicinale agraria dà vita ad una comunione incidentale derivante, senza necessità di un atto negoziale, né tantomeno di un atto scritto, dal conferimento di zone di terreno da parte dei proprietari di fondi contigui e dalla effettiva costruzione della strada stessa, determinando la perdita dell'individualità delle singole porzioni e la nascita di un nuovo bene, accessorio dei vari fondi in base ai principi stabiliti dagli artt. 817, 922 e 939 c. c. La predetta comunione si estende anche rispetto ai terreni posti in consecuzione e confinanti con la parte terminale della strada, qualora questa risulti destinata anche al loro servizio, ancorché i relativi proprietari non abbiano potuto contribuire alla formazione della strada con apporto di terreno, ma ciò sempre che il contrario non risulti dai titoli.

Cass. civ. n. 7294/2011

In tema di giudizio volto all'accertamento della proprietà di un bene immobile per intervenuta usucapione, la circostanza che esso sia destinato a pertinenza rispetto ad un altro bene di proprietà dell'istante non fa venire meno la necessità di procedere all'accertamento richiesto, non potendo tale destinazione essere considerata, di per sé, alla stregua di un modo di acquisto della proprietà.

Cass. civ. n. 11563/2003

L'acquisto di un'autovettura all'asta pubblica disposta in sede penale, diversamente dall'acquisto in sede di espropriazione forzata civile, è riconducibile tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario ai quali fa riferimento l'ultima parte dell'art. 922, c.c., e ad esso non è, quindi, applicabile l'art. 2919, c.c., sicché all'aggiudicatario è inopponibile l'acquisto a titolo particolare dall'originario proprietario. (Nella specie, nella vigenza del c.p.p. abrogato, l'autovettura era stata sequestrata, in quanto risultata rubata, e, pronunziata sentenza di non luogo a procedere per essere rimasti ignoti gli autori del furto, non essendo stato esercitato il diritto alla sua restituzione, l'autovettura era stata venduta all'asta; la S.C., nell'enunciare il succitato principio, ha confermato la sentenza di merito, precisando che la natura a titolo originario dell'acquisto rendeva inopponibile all'aggiudicatario l'acquisto della società assicuratrice perfezionatosi con il pagamento dell'indennizzo al proprietario del veicolo).

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Egidio D. G. chiede
martedì 27/06/2017 - Friuli-Venezia
“Buongiorno!
Cortesemente chiedo se in un atto di divisione ereditaria la dicitura : "danno atto le parti assegnanti che le unità immobiliari di cui al foglio 11 particella 152 godono delle seguenti utilità comuni: foglio 11 particella 153, corte comune alle particelle 150-151 e 152 del foglio 11" costituisce, considerato anche il nesso funzionale dell' area, valida prova sulla comproprietà della corte distinta sulla particella 153.
Grazie e cordiali saluti.”
Consulenza legale i 04/07/2017
La dichiarazione ricognitiva presente in un atto non è idonea a costituire valida prova della proprietà ovvero della comproprietà su di un bene.

Anzitutto è bene chiarire che la proprietà/comproprietà si può acquistare a titolo originario o a titolo derivativo.

Nel primo caso nasce un diritto nuovo, un acquisto nuovo ed indipendente dal titolo del precedente proprietario; la prova del diritto si sostanzia nella dimostrazione che sussistono tutti i presupposti di legge per la fattispecie acquisitiva.
Ad esempio se si vuole sostenere di essere proprietari in ragione della compiuta usucapione del bene, occorrerà dimostrare il possesso pacifico ed ininterrotto per 20 anni nel caso di bene immobile.

Se si acquista a titolo derivativo, invece, si verifica una successione nel diritto, e l’acquisto si lega al diritto del precedente titolare che lo trasferisce; la prova del diritto ha ad oggetto non solo l’esistenza di un titolo idoneo all’acquisto, ma occorre altresì dimostrare che il dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato.
Si parla in questi casi di probatio diabolica, proprio per indicare l’onere della prova particolarmente gravoso per chi deve dimostrarsi proprietario.

Nel caso de quo il bene è stato acquisito dagli eredi a titolo derivativo, in forza della successione.
Dunque, per dimostrare che la corte era in comproprietà, essi dovranno fare riferimento al titolo d’acquisto del de cuius, ovvero ai titoli di acquisto dei titolari delle particelle adiacenti n. 150 e 151.

Se nessuno, in base al titolo di acquisto, può dimostrare che la corte è di proprietà esclusiva di taluno degli edifici adiacenti, allora dovrà valere la presunzione di comproprietà di cui all’art. 1117 c.c., il quale dispone che “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune [omissis], i cortili [omissis].

Tale norma prevede un’inversione dell’onere della prova a favore della comproprietà dell’area.
Se nessuno dei titolari degli edifici prospicienti la corte ha un titolo che lo legittimi proprietario esclusivo della stessa, allora l’area dovrà presumersi comune e sarà semmai colui il quale si assume proprietario esclusivo a dover offrire la prova del suo pieno diritto.

Mentre, come anticipato, non può validamente provare il diritto di proprietà la ricognizione effettuata dalle parti in sede di divisione giudiziale, quantunque si tratti di atto pubblico.
La Cassazione ha già più volte chiarito, infatti, che non ha valore di prova circa l’esistenza dei diritti, l’atto ricognitivo, quale deve qualificarsi la dichiarazione inserita in sede di divisione giudiziale, riferito al diritto di proprietà o ad altri diritti reali (Cass. 7055 del 2016, Cass. 3439/2007, Cass. n. 8365/2000).