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Articolo 896 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Distanze minime per gli apiari

Dispositivo dell'art. 896 bis Codice Civile

(1)Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

Note

(1) Norma introdotta dall'art. 8 della L. 24 dicembre 2004, n. 313.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 896 bis Codice Civile

Corte cost. n. 12/2004

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, l'art. 52, comma 39, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui affida ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina necessaria per la sua attuazione, poiché la materia che disciplina non rientra nella potestà esclusiva statale, nel cui ambito esclusivo lo Stato può esercitare la propria potestà regolamentare.

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