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Articolo 944 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Avulsione

Dispositivo dell'art. 944 Codice Civile

Se un fiume o torrente stacca per forza istantanea una parte considerevole e riconoscibile di un fondo contiguo al suo corso e la trasporta verso un fondo inferiore o verso l'opposta riva(1), il proprietario del fondo al quale si è unita la parte staccata ne acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione.

Note

(1) L'avulsione si caratterizza per la repentinità del distacco e l'identificabilità della porzione di terreno spostata da un fondo all'altro.

Spiegazione dell'art. 944 Codice Civile

Conseguenze dell'avulsione secondo il vecchio codice

Circa l'avulsione il nuovo codice ha dato un deciso cambiamento di rotta e ha completamente invertito la disciplina tradizionale. Il nostro vecchio codice, al pari dei codici stranieri anche moderni, dava al proprietario del fondo, da cui era stata avulsa una parte, il diritto di reclamarla dentro l'anno, concedendogli anche un termine più lungo e indeterminato quando il proprietario del fondo, a cui si era unita la detta parte avulsa, non ne avesse ancora preso possesso, facendo coincidere con questa presa di possesso l'inammissibilità della domanda.


Fissazione di un termine per la rivendicazione secondo il codice Napoleone

La fissazione di questo termine di un anno fu stabilita dal codice Napoleone per il motivo, indicato nella relazione del Faure al Tribunato nella seduta del 21 gennaio 1804, che « un plus long terme prolongerait l'incertitude des nouveaux possesseurs, et retarderait la culture de leers nouvelles terres ». Sembrò, infatti, troppo lungo e incerto il termine che dava il diritto romano, per il quale, sia che l'avulsione fosse avvenuta per sovrapposizione ovvero per accostamento, il proprietario del tratto di terreno staccato dalla violenza della corrente poteva rivendicarlo da chiunque e dovunque fosse stato trasportato dall'acqua, o nella riva opposta o nella stessa riva, fino a che vi fosse la possibilità di riconoscerlo. E tale riconoscibilità si presumeva non sussistere più dal momento in cui le piante eventualmente esistenti nella zona avulsa avessero spinto le proprie radici nel fondo, su cui la zona di terra si era accostata e su cui si era sovrapposta, perché con l'abbarbicamento delle radici era avvenuta la definitiva accessione per incorporazione nel fondo della zona di terreno che avesse, con l'incorporazione, perduta ogni sua individualità.


Proposte dalla Commissione Reale per la riforma dei codici

Ma tanto con le regole del diritto romano quanto con quelle
dei codici moderni, che avevano voluto tutelare l'agricoltura cercando di abbreviare i termini dell'avulsione — senza riuscirvi in quei casi in cui il proprietario rivierasco non prendeva possesso della zona avulsa — non si evitava un altro grave inconveniente recato proprio all'agricoltura con le dette norme, che consentivano la possibilità di una eccessiva frammentarietà nella proprietà terriera, che è dannosa al progresso agricolo particolarmente con i moderni sistemi di coltura.

La Commissione Reale per la riforma dei codici, preoccupata da ciò, pensò che convenisse forzare un po' la mano alla tradizione e attribuire, senz'altro, di diritto la proprietà della zona avulsa al proprietario del fondo, al quale tale zona si era unita e propose l'articolo nella forma integralmente accolta nel testo definitivo dell'art. 944.

Mentre la maggioranza dei corpi tecnici, interpellati per un parere, manifestarono il loro assenso alla riforma, non mancarono alcuni che si mostravano preoccupati o del proprietario del terreno avulso, che non avrebbe più possibilità di rivendicazione, o del proprietario del fondo a
cui la zona avulsa e andata ad unirsi, per il quale, si dice, potrebbe riuscire gravoso il pagamento dell’indennità – stabilita dall’art. 944, nei limiti del maggior valore recato al fondo dall’avulsione – per tale proprietà del terreno avulso non prendendone possesso, ma tale mancanza di presa di possesso avviene in rarissime ipotesi, mentre normalmente il vantaggio per il fondo c’è sempre e il prezzo imposto dalla legge è, negli stretti confini dell’equità, limitato al semplice arricchimento.

Se si valutano inconvenienti e pregi dei due sistemi, deve riconoscersi che i pregi del nuovo sistema sono maggiori e incontestabili, perché si ha anche, appena avvenuto il consolidamento del terreno avulso, la certezza nella proprietà di esso che, tanto con il sistema romano quanto con quello dei moderni codici, per qualche tempo non poteva ottenersi.

Estremi dell'avulsione secondo il nuovo codice

Perché possa dirsi che sia avvenuta l’accessione per avulsione col sistema del codice nuovo sono necessari questi estremi:
1) che vi sia stato un distacco violento di una parte di un fondo e che questa sia stata trasportata verso altro fondo o inferiore della stessa riva o della riva opposta;
2) che tale zona di terreno sia considerevole e riconoscibile;
3) che vi sia stato un consolidamento della zona avulsa nel fondo verso cui essa è stata trasportata.

Quanto al primo requisito, deve accertarsi la violenza del distacco, perché se la vis fluminis non operasse istantaneamente e violentemente, ma agisse gradatamente e insensibilmente erodendo il terreno di un fondo e trascinandolo su un altro fondo, si avrebbe non avulsione ma alluvione.

I requisiti della considerevolezza e della riconoscibilità sono necessari come elementi differenziali tra l’avulsione e l’alluvione. Tanto per l’uno come per l’altro non è possibile stabilire precisi criteri di scostamento, poiché essi devono essere valutati caso per caso. Occorre, tuttavia, avvertire che l’importanza della parte avulsa va considerata in se stessa e non in rapporto al fondo da cui è stata staccata, perché tale parte potrebbe essere sostanzialmente considerevole in sé e per il fondo a cui è stata unita e avere invece minima importanza per il fondo da cui è stata staccata se questo fosse di ingente superficie.

Neppure per il consolidamento, terzo requisito, possono essere indicati precisi criteri di accertamento, dovendosi questo compiere di volta in volta a seconda della situazione dei luoghi. È indispensabile tuttavia, perché possa dirsi avvenuta l’accessione, che si sia realizzata una unione, una incorporazione della zona avulsa nel nuovo fondo o per sovrapposizione o per accostamento. Si ha il primo caso quando la corrente impetuosa trascina la zona di terreno staccato e la depone al di sopra del fondo rivierasco, la cui superficie ne resta coperta per il tratto corrispondente alla zona stessa. Si ha il secondo caso quando la zona viene semplicemente accostata alla rive del nuovo fondo cosi fortemente che essa finisce per aderirvi in modo da restarvi incorporata.


Pagamento dell'indennità

L’indennità che il proprietario del fondo, a cui la zona ha aderito, deve pagare a norma dell’ultimo periodo dell’art. 944, al proprietario del fondo che ha subito l’avulsione, non costituisce un requisito essenziale per l’accessione. Questa avviene comunque, di diritto, appena sono accertati gli altri requisiti suindicati. Al proprietario del fondo, che ha subito l’avulsione, non resta che un diritto di credito verso l’altro proprietario per la somma corrispondente al maggior valore recato al suolo dall’avulsione.

Con questo sistema si evitano tutte le questioni, sorte sulla base del vecchio codice, per stabilire se il proprietario del fondo, a cui la zona di terra aveva acceduto, potesse oppure no reclamare il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’avulsione, in particolare quando l’altro proprietario agisse per rivendicare la parte avulsa.

Con il nuovo codice non può parlarsi di risarcimento dei danni: può, tuttavia, avvenire che non vi sia pagamento di indennità perché, in particolare nel caso di sovrapposizione, può darsi che l’aumento di valore costituito dall’apporto del terreno sul fondo rivierasco sia inferiore alla perdita del valore subita dal fondo stesso, ad es. per il sotterramento e conseguente distruzione delle coltivazioni esistenti sulla superficie coperta della zona avulsa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

439 E' innovata invece la disciplina dell'avulsione. Mentre il codice del 1865 (art. 456) riconosceva al proprietario del terreno avulso il diritto di reclamarne la proprietà entro l'anno e anche oltre, ove il proprietario del fondo a cui si era unita la parte staccata non avesse di questa ancora preso possesso, l'art. 944 del c.c. del testo attribuisce senz'altro il terreno avulso al proprietario del fondo a cui si è unito, salvo l'obbligo del proprietario medesimo di corrispondere all'altro proprietario un'indennità nei limiti del maggior valore recato al fondo dall'avulsione. Mi sono indotto a introdurre questa innovazione allo scopo di evitare un eccessivo frazionamento dei fondi.

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