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Articolo 858 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Comprensorio di bonifica e piano delle opere

Dispositivo dell'art. 858 Codice Civile

Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attivitā coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

416 L'art. 857 del c.c., che riproduce. con lievi varianti l'art. 1 dell'indicato R. decreto, specifica le finalità d'ordine vario — igieniche, demografiche, economiche — per le quali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio in cui ricadano laghi, stagni o paludi, ovvero in un comprensorio costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero anche in un comprensorio costituito da terreni estensivamente coltivati per gravi cause di ordine fisico o sociale, ma suscettibili, rimosse queste cause, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Quanto alle norme per la determinazione del comprensorio di bonifica e per la determinazione del piano generale dei lavori si fa rinvio alla legge speciale (art. 858 del c.c.).

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