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Articolo 891 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Distanze per canali e fossi

Dispositivo dell'art. 891 Codice Civile

Chi vuole scavare fossi o canali(1) presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale(2). La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale(3) ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via [911].

Note

(1) La disposizione concerne lo scavo di fossi e canali non aventi carattere provvisorio.
(2) La distanza di cui al presente articolo è generalmente detta solonica (essa fu, infatti, prevista per la prima volta dalle leggi di Solone).
(3) La scarpa naturale è l'inclinazione relativa all'assestamento della terra.

Ratio Legis

Questa disposizione prevede una presunzione assoluta di pericolosità, in relazione ai fossi e ai canali situati ad una distanza minore a quella solonica, essendovi, infatti, la possibilità che la prima possa determinare una situazione di pericolo a causa della formazione di frane ed erosioni.

Spiegazione dell'art. 891 Codice Civile

Precedenti legislativi

Tale articolo si occupa delle speciali limitazioni che la legge pone al proprietario per impedire la turbativa a cui possono dar luogo, a danno del fondo vicino, alcune opere (pozzi, latrine, fossi, ecc.) mediante l'immissione indiretta di materie atte ad espandersi anche attraverso il suolo (umidità, ecc.) o nell'aria (fumo, esalazioni, ecc.).
Questa materia ha dato luogo a disposizioni legislative fin da tempi molto antichi. Il giureconsulto Gaio ci dà notizia di una legge attribuita a Solone, che determinava appunto le distanze da osservarsi nello scavamento dei pozzi ecc.

Le disposizioni del nuovo codice in materia sono contenute negli artt.889 e 890 che riproducono, con alcune modificazioni, gli artt. 573 e 574 del vecchio codice. Nel codice francese le opere indicate in tali due articoli sono raggruppate in uno solo (art. 674): per nessuna di esse è fissata una distanza legale, rimettendosene per tutte al disposto dei regolamenti e, in difetto, all'autorità giudiziaria. Fu sull'esempio del codice Albertino (artt. 597 e 598) che il vecchio codice distinse tra le due categorie, fissando per l'una una diversa regola che per l'altra, e la stessa distinzione è passata al nuovo codice.


Distanze legali per pozzi, cisterne, fosse e tubi

Le disposizioni dell'art. 889 muovono dalla presunzione che, a causa delle infiltrazioni che ne emanano, la costruzione di opere è dannosa al vicino se fatta a meno di una certa distanza. Questa deve dunque essere osservata per impedire dannose immissioni nella proprietà altrui. Trattasi di una presunzione iuris et de iure, non è ammessa la prova che, o per speciali condizioni di impermeabilità del suolo o per speciale preparazione coibente dei recipienti o dei tubi, l' infiltrazione venga impedita ed evitato il danno.

La distanza che il legislatore presume necessaria per evitare il danno è di due metri per i pozzi, le cisterne, le fosse di latrina e di concime. La distanza si misura tra il confine della contigua proprietà e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. La distanza è ridotta a un metro per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni essa si computa dal confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo.

La disposizione dell'art. 889 lascia salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali. È una giusta limitazione, perchè i regolamenti locali possono fissare distanze più rispondenti al fine di evitare danno al vicino, in misura maggiore o minore di quelle prescritte dall'art. 889, secondo speciali condizioni locali di permeabilità del suolo.

Qualora le distanze prescritte dall'articolo suddetto o dai regolamenti locali non si mostrassero sufficienti ad evitare il danno è ammesso sempre il ricorso all'autorità giudiziaria per determinare le maggiori distanze ed eseguire le opere necessarie per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino.

Questo era esplicitamente detto nel vecchio codice (art. 573 u. c.), ma anche nel silenzio dell'art. 889 nuovo codice non può sorgere alcun dubbio su tal punto.

Le distanze prescritte dall'art. 889 non sono applicabili nei riguardi degli edifici divisi per piani, e quindi non trovano applicazione per le opere fatte da un condomino sui muri perimetrali comuni. Pertanto è lecito per un condomino apporre al muro maestro una conduttura di scarico senza l'osservanza della distanza legale.


L'enumerazione dell'art. 889 è esemplificativa e non tassativa

Ci si è chiesti se l'enumerazione delle opere nocive contenuta nell'art. 889 sia tassativa o semplicemente esemplificativa.

A sostegno dell' interpretazione tassativa si è detto che,trattandosi di limitazione al diritto di proprietà, le disposizioni dell'art. 889 devono essere interpretate restrittivamente e quindi applicate nei soli casi in esso specificatamente previsti. Ma è prevalsa nella giurisprudenza l'opinione contraria, che ritiene l'enumerazione come esemplificativa. La distanza di un metro non vale per le grondaie, ma vale per i tubi che dalle grondaie scendono verticalmente lungo i muri delle case e portano l' acqua proveniente dai tetti, e quindi è applicabile anche al canale costruito dal proprietario del fondo soggetto a servitù di stillicidio, per raccogliervi le acque di stillicidio.

Una volta ammesso il carattere esemplificativo dell'art. 889, non si dovrebbe avere difficoltà a fame applicazione all'escavazione adibita a porcile, poiché, dato il modo con cui sono ordinariamente tenuti i porcili, le infiltrazioni a danno dei fondi vicini sono inevitabili. In senso contrario decise una sentenza della Cassazione, perchè trattandosi di stalla sarebbe applicabile l'art. 890 che a differenza dell'art. 889 non adotta il sistema delle distanze fisse, ma quello del danno effettivo. In realtà la sentenza è incorsa in errore: l'art. 890, come si vedrà in seguito, riguarda il danno che dalle stalle, come da altri luoghi, può provenire al vicino per ragioni diverse dalle infiltrazioni (incendio, scoppio, esalazioni nocive, ecc.), mentre al danno proveniente dalle infiltrazioni provvede l'art. 889. Quindi nella specie decisa, il porcile sarebbe entrato nell'ambito di applicazione dell'art. 890 solo se il vicino ne avesse lamentato le esalazioni, ma dal punto di vista delle infiltrazioni, rientra sotto la disposizione dell'art. 889.


Le distanze devono osservarsi dal confine indipendentemente dall'esistenza di fabbriche proprie o del vicino

Secondo il vecchio codice la distanza doveva osservarsi per le opere da praticarsi « presso un muro altrui od anche comune »: l'obbligo della distanza veniva quindi meno quando sul confine esistesse un muro di proprietà esclusiva di chi faceva l'opera nociva. Veniva meno anche quando sul fondo vicino non esistesse alcun muro a distanza minore di due metri per gli scavi, e di un metro per i tubi. Il che dava luogo, in pratica, a non lievi questioni nel caso in cui il vicino volesse fabbricare in seguito.

Il nuovo codice, invece, prescrive l'obbligo delle distanze anche se sul fondo vicino non esistano fabbriche a distanza minore di due metri di un metro (per i tubi), ed anche nel caso in cui sul confine esista un muro divisorio, senza distinguere se di proprietà comune o di proprietà esclusiva del proprietario dell'opera. L'innovazione è giustificata nella Relazione del Guardasigilli rilevando che le distanze devono essere osservate « anche quando sul confine non sorge alcun muro o costruzione, giacché esse sono stabilite non soltanto a tutela degli altri edifici, ma altresì dell'igiene ».


Acquisto di servitù contrarie

La distanza prescritta dall'art. 889 è stata stabilita nell'interesse privato, quindi è possibile derogarvi acquistando una servitù contraria: tale servitù può essere acquistata anche per prescrizione. Così, per es., è stato deciso che se si è tenuta una cloaca a distanza minore della legale, con opere visibili e permanenti, durante tutto il termine di prescrizione, senza opposizione del vicino, questi decade dal diritto di fare opposizioni al riguardo.
Cosi pure la servitù di tenere una fossa di concime a distanza minore di due metri può acquistarsi per prescrizione.


Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

Altre opere nocive o pericolose sono contemplate nell'art. 890. Chi vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. La stessa disposizione si applica a chi vuol collocare presso il confine materie umide o esplodenti in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni (art. 890 cit.).

A differenza del precedente art. 889, l'art. 890 si astiene dal prescrivere delle distanze fisse e si limita a rimandare ai regolamenti e, in mancanza, all'autorità giudiziaria. Ciò perché gli elementi di fatto sono talmente variabili nei diversi casi che ogni determinazione sarebbe stata arbitraria.

La disposizione si applica alle opere nocive che si fabbricano sul confine, anche se sul medesimo si trova un muro divisorio, qualunque ne sia l'appartenenza, poichè l'esistenza di un muro, anche esclusivamente proprio, non sempre è sufficiente a evitare danni al vicino.

Lo scopo delle distanze previste dall'art. 890 è di evitare al vicino ogni danno proveniente dalla costruzione di opere nocive, in detto articolo indicate in via esemplificativa. Pertanto la disposizione è applicabile non soltanto a salvaguardia delle proprietà latistanti, ma anche, trattandosi di case divise per piani, alle proprietà soprastanti e sottostanti.

Nell'art. 890 non si fa menzione delle macchine messe in moto dal vapore, menzionate nell'art. 574 del vecchio codice, in quanto, come si rileva nella Relazione ministeriale, le immissioni di fumo, calore o altro sono disciplinate dall'art. 844. La disciplina testuale delle immissioni nocive contenuta nel nuovo codice, ha svuotato in gran parte del suo contenuto la disposizione del vecchio art. 574 come dell'attuale art. 890. Infatti, anche per le opere previste da quest'ultimo articolo devono applicarsi, al bisogno, i principi delle immissioni nocive di cui all'art. 844.


I regolamenti richiamati dall'art. 890

L'articolo 890 si riferisce ai regolamenti in genere, mentre l'art. 889 si riferisce ai regolamenti locali. Se ne è voluta trarre la conseguenza secondo cui i regolamenti di cui si fa parola nell'art. 890 siano soltanto quelli generali emanati dal potere centrale.

Invece devono ritenersi compresi nel richiamo dell'articolo menzionato anche i regolamenti locali di polizia edilizia e di igiene. E la giurisprudenza ha deciso che quando un regolamento di polizia edilizia comunale sia stato emanato a integrazione dell'art. 890 codice civile, e cioè per disciplinare con norme locali le stesse ipotesi previste nella legge generale, la norma del regolamento deve essere applicata con esclusione di facoltà discretive da parte dell'autorità giudiziaria, le quali sono applicabili solo quando l'osservanza delle norme regolamentari non si dimostra sufficiente in pratica ad evitare al vicino ogni danno.

L'essersi i giudici di merito riferiti a disposizioni regolamentari d'igiene emanate posteriormente alla costruzione dell'opera nociva non rende censurabile la sentenza, ove essa si sia riferita a quelle disposizioni, non per attingervi criteri e norme giuridiche, ma criteri e norme tecniche che era necessario adottare per virtù dei principi preesistenti derivanti dall'art. 890 del codice civile.


Mancanza di regolamenti o provata insufficienza delle distanze prescritte dai regolamenti: ricorso all'autorità giudiziaria

In mancanza di speciali distanze stabilite dai regolamenti, sarà l'autorità giudiziaria che dovrà determinare le distanze e prescrivere le altre opere idonee a preservare i fondi vicini da ogni danno.

Lo stesso deve dirsi quando le distanze prescritte dai regolamenti si dimostrino in pratica insufficienti a impedire il danno: anche in questo caso deve ammettersi il ricorso all'autorità giudiziaria per determinare le provvidenze necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno. In sostanza, le distanze prescritte dai regolamenti, non altrimenti di quelle prescritte dall'art. 889, si presumono sufficienti a impedire il danno, ma è una presunzione semplice, che cede di fronte alla prova contraria. Naturalmente, l'onere della prova e a carico del proprietario del fondo vicino che si pretende danneggiato.


Distanze per canali e fossi

Fin dai tempi più antichi fu riconosciuto che lo scavamento di un fosso troppo vicino al fondo altrui poteva cagionare a questo dei danni per franamenti. Di qui la disposizione della legge di Solone riportata da Gaio (L. 13, Dig. 1o, 1) che obbligava ad osservare una distanza uguale alla profondità: « si sepulchrum aut scrobem foderit, quantum profunditatis habuerint, tantum spatii relinquito ». Fra i romanisti era controverso se la legge solonica avesse avuto vigore di legge nel diritto romano: un' opinione autorevole affermava di si, almeno per il diritto giustinianeo, formando la suddetta disposizione parte del Corpus iuris.

Il codice Napoleone taceva su questo punto, e gli scrittori francesi si trovarono fra loro divisi: la maggior parte opinava che si dovesse fare riferimento in proposito agli usi locali, e in questo senso era anche la giurisprudenza prevalente. Per primo, il codice Albertino (art. 559) riprodusse la regola solonica, e fu seguito dal codice estense prima (art. 556) e poi dal codice del 1865 (art. 575) e ora dal nuovo (art. 891).

L'art. 891 dispone che chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono diversamente i regolamenti locali, deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o canale. Il legislatore presume che la distanza prescritta sia necessaria ad evitare danno al vicino. Non è ammessa nessuna prova contraria per dimostrare che nel caso concreto, attesa la consistenza speciale del suolo o le opere di sostegno che il proprietario è disposto a fare, il danno sarebbe evitato anche lasciando una distanza minore. Nel vecchio codice nemmeno i regolamenti locali potevano diminuire la distanza solonica, disponendo l'art. 575 « salve le maggiori distanze stabilite dai regolamenti locali ». Invece, data la diversa locuzione del nuovo codice « se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali », è ammesso che questi possano disporre una distanza minore.
La disposizione dell'art. 891 si applica a tutte le escavazioni di fossi e canali presso il confine: il vecchio codice (art. 577) vi faceva eccezione quando l' escavazione si facesse in vicinanza di un muro comune, ma l'eccezione non è stata ripetuta nel nuovo codice e quindi l'esistenza di un muro sul confine, comune o anche in proprietà esclusiva, non toglie l'obbligo della distanza.

La disposizione dell'art. 891 è applicabile a tutti gli scavamenti in generale, senza distinguere se essi siano destinati o no a ricevere delle acque. Non si applica però agli scavi e alle buche che non sono destinati a rimanere permanentemente aperti, ma abbiano carattere provvisorio. E neppure a quelle escavazioni che non abbiano le caratteristiche proprie del fosso o canale e che non presentino perciò pericolo di danno. In quest'ordine d'idee è stato deciso non rientrare nella disciplina delle distanze legali per le escavazioni (art. 891), bensì in quella del contenuto del diritto di proprietà (art. 840 del c.c.) una escavazione rivestita di una gabbia in muratura adibita per contenere il macchinario occorrente per l'esercizio di una pesa pubblica e coperta di una lastra di ferro.

Sotto l'impero del vecchio codice qualche decisione credette applicabile l'obbligo della distanza solonica anche alle escavazioni delle fosse di concime, per le quali l'art. 889 impone la distanza fissa di due metri, venendo cosi a cumulare le due distanze e giungendo praticamente ad esigere la distanza maggiore tra le due. È invece preferibile l'opinione secondo cui è invece inapplicabile l'obbligo della distanza solonica, di cui all'art. 891, alle speciali escavazioni regolate dall'art. 889 (pozzi, cisterne, fosse di latrina e di concime) , e ciò in applicazione della regola che generi per speciem derogatur.

Si è discusso se le disposizioni sulla distanza solonica siano applicabili anche alle escavazioni per cave di argilla e simili, per cui la legge 30 marzo 1894 n. 184 richiede l'autorizzazione del Prefetto, o se in tali casi cessi l'applicazione del codice civile e la competenza dell'autorità giudiziaria. Ma è stato deciso che l'autorizzazione del Prefetto prescritta dalla legge del 1894 cit. circa l'esecuzione di scavi per la estrazione di sostanze minerali, a distanza minore di m. 20 dalle abitazioni, da luoghi cintati di muro e da strade pubbliche, e a distanza minore di m. 5o da corsi d'acqua, canali, acquedotti ecc., è diretta esclusivamente a tutelare la pubblica incolumità, e non pregiudica affatto i diritti dei privati, per la tutela dei quali, in base alle norme del codice civile, rimane ferma la competenza dell'autorità giudiziaria, anche quando l'esercizio della cava sia stato iniziato in seguito a regolare autorizzazione prefettizia. Permane inoltre la competenza giudiziaria anche se dalla escavazione a distanza minore di quella prescritta dall'art. 891 codice civile non sia derivato danno attuale, essendo consentito rivolgersi al giudice anche per ottenere provvedimenti diretti ad eliminare it fondato timore di un danno eventuale.

Speciali norme sono invece dettate per l'apertura di canali, fossi ed altre escavazioni in prossimità di strade pubbliche. Il T. U. delle norme per la tutela delle strade 8 dicembre 1933, n. 1749 vieta (art. 1, n. 10) di aprire canali, fossi, e fare qualunque escavazione nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità, partendo dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata se la strada e in rilevato o ciglio della scarpata se la strada e in trincea). Tale distanza non può essere minore di tre metri, quantunque l'escavazione del terreno sia meno profonda.


Misurazione della distanza

Sarebbero potute nascere facilmente questioni circa il modo di misurare la distanza nei vari casi: è chiaro che variando il punto di partenza e di arrivo, o anche l'inclinazione della sponda nello scavamento, si sarebbe potuto arrivare indirettamente ad eludere la legge. Il vecchio codice (art. 576) provvedette in proposito con una minuziosità che appare eccessiva. Il nuovo codice dispone che la distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.

Quando lo scavo sia fatto a gradoni, come avviene normalmente nelle cave di argilla e simili, la distanza prescritta dall'art. 891 deve calcolarsi in relazione alla profondità massima dell'escavazione e non a quella del gradone più vicino al confine. Infatti sarebbe arbitrario, ai fini dell'art. 891, distinguere fra fosso fatto a gradoni e fosso fatto con sistema diverso, perché la legge parlando in genere di fosso e non dettando norme specifiche circa la misura della profondità di esso ha inteso evidentemente riferirsi a qualsiasi fosso ed al limite esterno dello scavo.

L'osservanza della distanza solonica è disposta dalla legge come necessaria per evitare danni al vicino, ma può riuscire insufficiente allo scopo. In tal caso chi pratica l'escavazione, se vuole evitare responsabilità, deve osservare le maggiori distanze o fare le opere atte ad evitare il danno.

In tale ordine di idee la giurisprudenza, argomentando dai principi generali in materia di rapporti di vicinato, ha ritenuto responsabile l'autore di rilevanti escavazioni destinate a scantinati di stabili, le quali nonostante l'osservanza della distanza solonica, avevano prodotto lesioni alle costruzioni esistenti nel fondo vicino. Cosi pure è stato deciso che il proprietario del fondo sottostante al muro di sostegno del fondo superiore, se col dissodamento del suolo, sia pure eseguito a distanza legale, provoca il crollo del muro di sostegno e il conseguente franamento del fondo soprastante, contravviene alle norme di reciproco rispetto e di mutua collaborazione e tolleranza che nell'interesse generale devono informare i rapporti di vicinanza, e pertanto egli deve sottostare al danno che è effetto del suo comportamento.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

423 Non alterano nella sostanza la disciplina stabilita dal codice precedente (articoli 573 - 577) le disposizioni dell'art. 889 del c.c., art. 890 del c.c. e art. 891 del c.c., che regolano le distanze da osservarsi nell'apertura, presso il confine, di pozzi, cisterne, fosse dî latrina o di concime, nella costruzione di forni, camini, stalle, magazzini di sale e simili, nell'impianto di macchinari per i quali può sorgere pericolo di danni e nell'escavazione di fossi o canali.

Massime relative all'art. 891 Codice Civile

Cass. civ. n. 7322/2019

Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un'istanza non espressa ma connessa al "petitum" e alla "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di ripristino dei luoghi, proposta nel solo giudizio di merito, all'esito di un'azione nunciatoria, fosse da ritenere implicita rispetto alla rimozione della causa del danno, in quanto diretta all'eliminazione di uno scavo realizzato in violazione dell'art. 891 c.c.).

Cass. civ. n. 11388/2013

In tema di distanze legali, rientrano nel concetto di "costruzione", agli effetti dell'art. 873 cod. civ., il terrapieno ed i locali in esso ricompresi, avendo il medesimo terrapieno la funzione essenziale di stabilizzare il piano di campagna posto a quote differenti dal fondo confinante, mediante un manufatto eretto a chiusura statica del terreno, e potendo, tuttavia, egualmente qualificarsi il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna allo scopo di coprire degli insediamenti edilizi, senza che risulti di impedimento alla ravvisata equiparazione del terrapieno alla "costruzione" la sopravvenuta separazione del muro di contenimento dal retrostante accumulo di terreno, in quanto tale muro è soltanto diretto ad eliminare la pericolosità del riporto, allorché non sia stata rispettata la distanza solonica di cui all'art. 891 cod. civ.

Cass. civ. n. 11387/2006

In tema di distanze di fossi e canali dal confine, la regola stabilita dall'art. 891 cod. civ. è applicabile a qualsiasi escavazione effettuata in un fondo, a nulla rilevando che essa sia destinata o meno a ricevere acqua, puchè provvista delle caratteristiche del fosso o del canale e non meramente provvisoria; tale disciplina è perciò applicabile anche alle escavazioni fatte a scopo estrattivo, senza che eventuali normative speciali predisposte a tutela di interessi generali possano interferire sulla posizione dei proprietari dei fondi confinanti che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono il diritto all'osservanza delle distanze legali negli scavi effettuati sul fondo vicino. (Rigetta, App. Milano, 4 Maggio 2001).

Cass. civ. n. 4488/2000

L'art. 891 c.c. (distanze fra canali, i fossi ed il confine) è ispirata all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo deI vicino. Pertanto, la disposizione in esame non prevedendo una presunzione assoluta di danno, consente l'adozione di misure alternative quali l'applicazione di una grata metallica di copertura.

Cass. civ. n. 10061/1993

L'art. 891 c.c., attinente alle distanze dal confine di canali e fossi, si applica anche alle escavazioni non provvisorie eseguite per l'estrazione di materiale di qualunque specie, con la conseguenza che, nell'esercizio delle cave, debbono osservarsi, in materia di distanze, non solo le disposizioni delle leggi speciali dettate per ragioni tecniche, di polizia e di sicurezza sociale, ma anche le norme del codice civile, atteso che la normativa e gli adempimenti predisposti a garanzia di interessi generali non degradano né interferiscono sulla posizione di terzi, come i proprietari di fondi confinanti, che, nel rapporto privatistico di vicinato, mantengono, pertanto, il diritto, tutelabile davanti al giudice ordinario, di pretendere che gli scavi siano effettuati nel rispetto delle distanze legali.

Cass. civ. n. 5687/1993

L'art. 891 c.c. il quale prescrive una distanza minima dal confine per canali e fossi postula la realizzazione di uno scavo, non meramente temporaneo, che presenti un fondo più basso per ambedue i fianchi rispetto al piano di campagna, come tale suscettibile, anche se a ciò non destinato, di raccogliere e convogliare le acque, di per sé, dotate di capacità erosiva ed infiltratrice e perciò fonte di pericolo per le proprietà vicine. Pertanto non sono soggette alla prescrizione delle distanze di cui all'art. 891 cit., quelle modificazioni dello stato dei luoghi, anche se comportanti l'abbassamento del livello del terreno, in cui non siano ravvisabili le connotazioni indicate, come nell'ipotesi di una escavazione effettuata dal vicino per sistemare una rampa di accesso al fabbricato, che abbia creato un dislivello rispetto al piano di campagna soltanto da un lato del manufatto.

Cass. civ. n. 648/1976

La distanza dal confine, stabilita per lo scavo di fossi o di canali dalla norma dell'art. 891 c.c., deve essere osservata per tutte le escavazioni non aventi carattere provvisorio, perciò anche per quelle effettuate al fine di estrarre da un fondo materiali incorporativi artificialmente, in tempo più o meno remoto, in modo tale da essere divenuti parte integrante di quel sottosuolo, per compattezza e stabilità. (Nella specie, trattavasi di prelievo dei materiali con i quali cave abbandonate erano state riempite da tempo in modo tale che le aree relative, spianate e ricoperte di terra, erano state coltivate).

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