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Articolo 540 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Riserva a favore del coniuge

Dispositivo dell'art. 540 Codice Civile

A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli(1) [548 c.c.].

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare(2) [144 c.c.] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni(3). Tali diritti gravano sulla porzione disponibile [556 c.c.] e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli(4) [566 c.c.].

Note

(1) Se al de cuius succede solo il coniuge (in assenza di figli), a questo spetta 1/2 del patrimonio.
Qualora vi sia concorso tra il coniuge e i figli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 542 del c.c.: in presenza di un solo figlio a questo e al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ciascuno, se vi sono più figli a questi spetta 1/2 del patrimonio (da dividere in quote uguali tra i figli) e al coniuge 1/3.
(2) Per casa si intende quella abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia. Restano, pertanto, escluse le seconde case.
La norma non si applica al coniuge separato, in quanto in tal caso difetta il requisito della coabitazione.
(3) Dubbio è se il diritto spetti anche sugli immobili in comproprietà con terzi.
(4) I diritti d'uso e d'abitazione spettano al coniuge superstite in aggiunta alla quota di legittima a cui ha diritto in base agli articoli 540, 542 e 544 del c.c.. Il valore di tali diritti deve essere scomputato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione dello stesso in quote, con un meccanismo simile a quello previsto per il prelegato.

Ratio Legis

Riservando al coniuge, oltre alla quota di legittima, anche il diritto di abitazione e di uso rispettivamente sulla residenza familiare e sui mobili che la corredano, la norma vuole preservare la sfera degli affetti del coniuge superstite, consentendo a questo di continuare a vivere nella casa familiare.

Brocardi

Habitatio

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

263 Il trattamento fatto al coniuge dal progetto definitivo, il quale ne migliora la condizione rispetto al codice del 1865, senza giungere all'eccessivo favore del progetto preliminare, che gli attribuiva metà del patrimonio in piena proprietà, non è tuttavia, sembrato a taluni pienamente soddisfacente. Si è, infatti, suggerito di riservare al coniuge superstite, oltre i diritti che gli riservava il progetto, metà della proprietà dei beni acquistati durante il matrimonio con i redditi professionali di uno dei coniugi. Ho considerato che l'accoglimento di tale voto importerebbe una sostanziale modificazione del regime dei rapporti patrimoniali tra coniugi, quale è stabilito nel libro primo. Infatti si verrebbe ad affermare come regola assoluta il principio della comunione degli utili e degli acquisti, mentre il primo libro pone come regola il sistema della separazione dei patrimoni. D'altra parte, non sarebbe giustificata una diversità di disciplina tra i beni acquistati con i redditi professionali e quelli acquistati con i proventi dei beni in proprietà di ciascuno dei coniugi. E fuor di dubbio infine che una disposizione come quella proposta presenterebbe gravi difficoltà nella sua pratica attuazione e sarebbe fonte di frequenti e gravi liti.

Massime relative all'art. 540 Codice Civile

Cass. civ. n. 7128/2023

Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola casa adibita a residenza familiare, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. Ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.

Cass. civ. n. 4092/2023

Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento).

Cass. civ. n. 4008/2023

In tema di successione necessaria, la determinazione della quota riservata che spetta a ciascuno dei legittimari in concorso deve considerare, in presenza dei relativi presupposti, i diritti del coniuge sulla casa familiare ex art. 540, comma 2, c.c., in quanto gli stessi, acquistati a titolo di legato, sono sottratti dal "relictum" ereditario e non anche dal patrimonio sul quale sono calcolate le quote riservate ai legittimari.

Secondo quanto dispone l'art. 540, comma 2, c.c. in tema di successione necessaria, qualora il valore dei diritti del coniuge sulla casa familiare superi la disponibile, ma l'eccedenza sia comunque contenuta nella legittima del coniuge, quest'ultimo, dopo avere prelevato tali diritti secondo la regola dei legati di specie, mantiene il diritto di avere in proprietà, nella qualità di legittimario, la parte della legittima non assorbita dai diritti sulla casa familiare. Pertanto, in caso di concorso del coniuge con più figli, la legittima complessiva del coniuge è pari alla metà dell'asse, comprensiva dei diritti sulla casa familiare, mentre l'altra metà spetta ai figli in parti uguali.

Cass. civ. n. 29162/2021

Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall'art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del "de cuius" ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l'intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest'ultimo neppure l'equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell'abitazione familiare.

Cass. civ. n. 15277/2019

I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del "de cuius", sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare.

Cass. civ. n. 8400/2019

In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/06/2014).

Cass. civ. n. 2754/2018

I diritti sull’abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, attribuiti dall’art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona.

Cass. civ. n. 26741/2017

In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540, comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli; ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.

Cass. civ. n. 13407/2014

I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, secondo comma, cod. civ. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del "de cuius", sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare.

Cass. civ. n. 18354/2013

In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, c.c., è devoluto al coniuge del de cuius in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta.

Cass. civ. n. 9651/2013

In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell'art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari. (Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge).

Cass. civ. n. 4847/2013

In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 c.c., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius".

Cass. civ. n. 6625/2012

Il diritto di abitazione, riservato dall'art. 540, secondo comma, c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, si configura come un legato "ex lege", che viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola di cui all'art. 649, secondo comma, c.c., al momento dell'apertura della successione. Ne consegue che non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la necessità della trascrizione del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. ai fini della sua opponibilità al ricorrente, aggiudicatario in sede di asta fallimentare di una quota di comproprietà dell'immobile appartenente ad un coerede).

Cass. civ. n. 4088/2012

l diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, secondo comma, c.c.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare

Cass. civ. n. 14594/2004

Il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel suo equivalente monetario nell'ipotesi in cui la residenza familiare del de cuius sia ubicata in un immobile in comproprietà, — e, per l'indivisibilità dell'immobile, non possa attuarsi il materiale distacco della porzione spettante al coniuge qualora l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente — è applicabile anche all'ipotesi (quale quella di specie) in cui, a seguito della vendita all'incanto dell'immobile ritenuto indivisibile, si verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite (risultando concretamente impossibile la separazione della porzione dell'immobile spettante a quest'ultimo).

Cass. civ. n. 6231/2000

La titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 comma secondo c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare - che, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie, al momento dell'apertura della successione - ha esclusivo riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione del de cuius, con la conseguenza che, nel caso di residenza familiare ubicata in un immobile in proprietà esclusiva di quest'ultimo, il diritto del coniuge superstite non incontra, simmetricamente, alcun limite, anche se, di fatto, parte dell'immobile sia temporaneamente occupato da terzi.

Cass. civ. n. 4329/2000

In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540 comma secondo c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà (posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 c.c. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli arti. 540 comma primo, 542 e 543 comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari). L'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato ex lege in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l'acquisto ipso iure, ai sensi dell'art. 649 comma primo c.c., senza dover ricorrere all'azione di riduzione. Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v'è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

Cass. civ. n. 2263/1999

Ai diritti reali di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l'arredano, attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, comma secondo, c.c. non si applicano gli artt. 1021 e 1022 c.c. nella parte in cui limitano il diritto in relazione al fabbisogno del titolare.

Cass. civ. n. 2159/1998

I diritti reali di abitazione e di uso dei mobili che l'arredano, riservati per legge, a titolo di legato, al coniuge superstite (art. 540 c.c.), hanno ad oggetto la casa coniugale, ossia quella che in concreto era adibita a residenza familiare, e non quella ove i coniugi, prima del decesso di uno di essi, avrebbero voluto fissare la residenza della famiglia (art. 144 c.c.).

Cass. civ. n. 5731/1994

Il coniuge che continua ad abitare la casa di abitazione coniugale in comune proprietà, dopo la morte dell'altro (coniuge), anche per la quota di questo, in forza del diritto di abitazione che è a lui riservato dall'art. 540 c.c., acquista il possesso solo rappresentativo della quota trasferita in proprietà agli eredi del coniuge deceduto i quali, conseguentemente, subentrano egualmente, ai sensi dell'art. 1146 c.c., nel possesso del bene senza necessità di materiale apprensione.

Cass. civ. n. 8171/1991

I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 540 Codice Civile

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G. C. chiede
lunedì 09/05/2022 - Emilia-Romagna
“Gentili Consulenti,
Vi sottopongo i seguenti quesiti, grati di un Vs. riscontro.
PREMESSE:
Premetto di avere residenza anagrafica fin dalla nascita, nell’abitazione in comproprietà con i miei fratelli, situata nel comune “ALFA”. Quest’ultimo, un piccolo comune montano, nel quale sono nato e vissuto sin da bambino, così come per i miei genitori.
La quota di mia proprietà di detta abitazione di residenza è del 33%.
I miei fratelli hanno, da sempre avuto residenza altrove.
Nel 1986 mi sono sposato.
Nel 1987 mia moglie ha acquistato un’abitazione in piena proprietà (beneficiando delle agevolazioni fiscali prima casa, non avendo altre abitazioni) situata in città, nel comune “BETA”, in previsione della nascita di nostro unico figlio, avvenuta poi nel 1988, d’in modo da poter avere più agevolmente tutti i servizi a disposizione.
In detta abitazione di proprietà nel comune “BETA” mia moglie ha sin subito stabilito la propria residenza anagrafica, così come per nostro figlio.
Nel comune “BETA” (nell’abitazione di proprietà di mia moglie) abbiamo trascorso la Ns. vita coniugale e presso il quale ho lavorato (mia moglie casalinga) e mio figlio ha frequentato le scuole di vario grado.
Le residenze anagrafiche, quella dello scrivente e di mia moglie, negli anni, non sono mai variate.
Nel 2022, è deceduta mia moglie.
Gli eredi legittimi sono: lo scrivente e l’unico figlio.
Devo presentare la dichiarazione di successione, tuttavia ho necessità dei seguenti chiarimenti:
PRIMO QUESITO: Lo scrivente, in qualità di coniuge superstite, avendo da sempre (e tuttora) residenza anagrafica nel comune “ALFA” (vedi premesse), può esercitare in dichiarazione di successione il “DIRITTO DI ABITAZIONE” dell’abitazione situata nel comune “BETA” di cui era piena proprietaria mia moglie, oggi defunta? Tenendo inoltre conto che in detta abitazione ha la residenza mio figlio (erede per il 50%)?
SECONDO QUESITO: Se risposta affermativa, al “quesito PRIMO”, lo scrivente deve stabilire necessariamente residenza anagrafica nell’abitazione di cui si esercita il DIRITTO DI ABITAZIONE, oppure non è necessario?
TERZO QUESITO: Nella dichiarazione di successione che sto presentando, dalle informazioni in mio possesso, qualora lo scrivente intenda avvalersi dei benefici previsti per prima casa, per l’immobile in questione acquisito in DIRITTO DI ABITAZIONE, anche gli altri eredi beneficiano automaticamente delle agevolazioni e quindi si pagano le imposte ipotecaria, catastale, di bollo in misura ridotta.
Tuttavia, mio figlio (erede di detto immobile per il 50% e ivi residente), attualmente è pieno proprietario di altro immobile, situato nel medesimo comune “BETA”, acquistato, in anni precedenti, con i benefici prima casa.
Mi chiedo tuttavia, nel qual caso lo scrivente intenda avvalersi, in dichiarazione di successione, dei benefici previsti per prima casa, per l’immobile acquisito in DIRITTO DI ABITAZIONE e che quindi sarebbero estesi a tutti gli eredi; mio figlio, a sua volta potrebbe avere delle cause ostative, in ragione del fatto che, come detto, è già proprietario di altra abitazione nello stesso comune acquistata in precedenza con benefici prima casa?
Ringraziandovi anticipatamente per il riscontro, porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 19/05/2022
Il secondo comma dell’art. 540 c.c. riconosce in favore del coniuge superstite il diritto di abitazione della casa familiare ed il diritto d’uso dei mobili che la corredano.
Tale norma si propone di evitare che alla cessazione del rapporto matrimoniale, dovuta alla morte di uno dei coniugi, ne possa far seguito una forzosa alterazione dell’ambiente di vita nel quale quel medesimo rapporto risultava insediato.
Da ciò se ne fa conseguire che con l’espressione “casa familiare”, utilizzata dalla norma citata, deve intendersi quella di cui all’art. 144 del c.c., ovvero quella nella quale i coniugi vi abbiano concretamente svolto la loro vita in comune e presso la quale la vita della famiglia si svolgeva con normalità e regolarità, a prescindere dalla residenza anagrafica.

In tal senso è orientata anche la giurisprudenza di legittimità, ed in particolare si vogliono qui citare:
- Cassazione civile, Sez. II, sent- n. 13407 del 12 giugno 2014, nella quale è detto che “I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, secondo comma, cod. civ. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del de cuius, sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare;
- Cassazione civile n. 4088/2012, in cui si fa riferimento al “concreto” utilizzo della residenza familiare, concetto diametralmente opposto alla residenza anagrafica;
- Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2159 del 27 febbraio 1998, in cui si legge: “I diritti reali di abitazione e di uso dei mobili che l'arredano, riservati per legge, a titolo di legato, al coniuge superstite (art. 540 c.c.), hanno ad oggetto la casa coniugale, ossia quella che in concreto era adibita a residenza familiare, e non quella ove i coniugi, prima del decesso di uno di essi, avrebbero voluto fissare la residenza della famiglia (art. 144 c.c.)”.

Un’ulteriore conferma della non necessità del requisito della residenza anagrafica, quale presupposto per godere dei diritti di cui all’art. 540 c.c., la si può anche ricavare dalla giurisprudenza tributaria, tra cui si segnala Comm. Trib. Prov. Emilia Romagna, Reggio Emilia, Sez. II del 07.04.2017, nella quale si afferma quanto segue:
L'imposta dovuta a titolo di IMU in relazione ad immobili caduti in successione, è dovuta non dal proprietario, ma dal coniuge del de cuius, in quanto titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite, non rilevando in senso contrario, la circostanza che tale soggetto risulti residente anagraficamente altrove. La norma in parola, invero, è diretta a costituire il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare non residenza anagrafica”.

La circostanza, dunque, della non necessità che vi sia una coincidenza tra residenza anagrafica e residenza familiare, comporta che debba rispondersi negativamente anche alla seconda domanda posta, ovvero se, per continuare a godere di tali diritti, occorra che il coniuge superstite trasferisca nella casa familiare anche la residenza anagrafica.

Altra questione che si chiede di affrontare è se relativamente al medesimo immobile sia possibile godere, in sede di dichiarazione di successione, delle agevolazioni prima casa, sia per il padre che per il figlio, entrambi proprietari al 50%, tenuto conto che il figlio ha già usufruito di dette agevolazioni per un altro immobile, acquistato negli anni passati e sito nello stesso comune.

Ora, occorre precisare che le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa sono riconosciute in presenza di alcune condizioni e solo se l’acquirente possiede precisi requisiti.
Innanzitutto è necessario che l’abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici), mente è possibile fruire delle agevolazioni anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e purchè le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale.

Altra condizione essenziale è quella relativa al luogo in cui si trova l’immobile per il quale si intende fruire dell’agevolazione.
Infatti, per fruire dei benefici l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza, questa volta da intendere, però, come residenza anagrafica.
Ciò significa che il coniuge superstite, che ha residenza anagrafica nel Comune Alfa, se vuole richiedere i benefici prima casa per l’immobile ubicato nel Comune Beta, dovrà entro 18 mesi trasferire la residenza in quest’ultimo comune.

Per ciò che concerne la posizione del figlio, già proprietario di altro immobile nel medesimo comune Beta, acquistato con i benefici prima casa, va precisato che, fino all’entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, per poter richiedere le agevolazioni prima casa occorreva:
a) non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
b) non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”.

Dal 1° gennaio 2016, invece, i benefici fiscali sono stati estesi anche al contribuente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a condizione però che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto (ciò vale anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito, a seguito di donazione o successione).
Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione o dichiarazione di successione) dovrà risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno.
Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Per la mancata assunzione dell’impegno è prevista, tuttavia, la possibilità di ottenere una riduzione della sanzione (mediante l’istituto del ravvedimento operoso), presentando un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale dichiarare la decadenza dall’agevolazione.

Precisato quanto sopra, occorre adesso distinguere tra acquisto a titolo oneroso ed acquisto a titolo gratuito (come quello che viene qui in esame).
Infatti, nel caso di pluralità di acquirenti a titolo oneroso, potranno avvalersi dell’agevolazione soltanto coloro che rivestano congiuntamente tutti i requisiti sopra esaminati, con la conseguenza che se tutti gli acquirenti possiedano i requisiti, l’agevolazione risulterà totale, mentre ove soltanto alcuni ne siano in possesso, l’atto risulterà “soggettivamente” agevolato per coloro che vantino i requisiti, rimanendo soggetto alla tassazione ordinaria per la quota riferibile agli altri.

In caso di acquisto a titolo gratuito, invece, è sufficiente che uno soltanto degli acquirenti faccia richiesta dell'agevolazione prima casa, avendone i requisiti, perché gli effetti dell’agevolazione si estendano all’intero acquisto.
Ciò significa che l’imposta di donazione o di successione, se dovuta, resta in ogni caso determinata secondo le aliquote ordinarie, mentre le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute in misura fissa per Euro 200 ciascuna, anche se uno soltanto degli acquirenti abbia i requisiti della prima casa, in quanto i relativi benefici si estendono a tutti gli acquirenti, sebbene non ne abbiano i requisiti e/o non ne facciano richiesta.

In conseguenza di ciò, dunque, non può che essere rimesso alla valutazione personale dei coeredi interessati valutare per chi, tra padre e figlio, può risultare più conveniente fare richiesta delle agevolazioni, tenuto conto che sul padre incomberà il solo obbligo di trasferire la residenza anagrafica dal Comune Alfa al Comune Beta, mentre sul figlio graverà l’obbligo di alienare entro l’anno l’immobile di cui è già proprietario con benefici nel medesimo Comune Beta.


Giampaolo D. chiede
martedì 21/12/2021 - Liguria
“In caso di vacanza e in regime di separazione dei beni sono tenuto a pagare l'IMU di un immobile di cui non ero a conoscenza e acquistato prima del matrimonio e oggetto di una disputa legale tra il coniuge defunto e il compagno convivente a causa dell'assunzione di un mutuo per ristrutturazione e non assolto.”
Consulenza legale i 29/12/2021
Ai sensi dell’art. 540 c.c. il coniuge diventa erede della moglie defunta anche sui beni acquisiti dalla stessa prima del matrimonio in regime di separazione dei beni.
Il coniuge superstite, a meno che non rinunci all’eredità ai sensi dell’art. 519 c.c., è erede universale in assenza di figli mentre concorre all’eredità con questi ultimi in caso di loro presenza.
Nel caso che ci occupa, da quanto nel quesito esplicitato, non sembra siano presenti figli, conseguentemente il coniuge superstite sembrerebbe essere erede universale. Pertanto, in mancanza di rinuncia all’eredità, proprietario al 100% dell’immobile. Nel quesito viene indicata la presenza di un contenzioso tra la signora defunta ed il suo ex compagno inerente un mutuo contratto per la ristrutturazione dell’immobile. Orbene, ove anche il precedente compagno fosse comproprietario dell’immobile, il marito della signora defunta sarebbe erede esclusivamente della quota di appartenenza della moglie e non anche, ovviamente di quella appartenente, al compagno.

Tornando al quesito principale relativo all’obbligo di versamento dell’IMU occorre dire che ai sensi dell’art. 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019 l’IMU è dovuta dai seguenti soggetti passivi:
  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
L’IMU è dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020).
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
Va da sè che il marito della signora defunta, qualora erede, pagherà l’IMU in base alla quota di possesso, a meno che il bene non sia stato concesso in usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.




A. D. P. chiede
mercoledì 15/12/2021 - Lazio
“Può la vedova di mio padre, seconda moglie dopo mia madre da cui mio padre era divorziato, con diritto di abitazione su proprietà di cui sono coerede insieme a mio fratello dal novembre del 2015 usucapire il bene? Tale vedova ha il diritto d'abitazione sul bene in quanto coniuge superstite ed esclude noi fratelli da qualsiasi forma di godimento sull'immobile. Non abita l'immobile ma lo ha ceduto da qualche mese a titolo di ospitalità ad una terza persona, ma risulta lì residente. Quale azione legale è possibile proporre da parte di noi figli coeredi?”
Consulenza legale i 21/12/2021
Il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare (oltre a quello di uso dei mobili che la corredano) è un diritto che l’art. 540 c.c. riconosce espressamente al coniuge superstite del de cuius in aggiunta alla quota di riserva spettantegli pure per legge (ex artt. 536 e ss. c.c.).
Finalità di tale norma è sostanzialmente quella di evitare che dalla cessazione del rapporto matrimoniale, verificatasi a seguito della morte di uno dei coniugi, ne possa anche conseguire una forzosa alterazione dell'ambiente di vita in cui quello stesso rapporto era stato costruito, volendosi così soddisfare l’interesse morale di mantenere vivo il nucleo essenziale della famiglia.

La casa familiare menzionata dalla norma in commento non può che essere quella a cui fa riferimento l’art. 144 del c.c., ossia la casa nella quale i coniugi, al di là del mero proposito di instaurarvi il consorzio familiare, vi abbiano in concreto svolto il riflesso della propria vita in comune (deve, pertanto, considerarsi “familiare” la casa nella quale la vita della famiglia si svolgeva con normalità e regolarità).
Secondo la tesi che si ritiene preferibile, i diritti di uso e abitazione riconosciuti al coniuge superstite ai sensi del predetto art. 540 c.c. hanno natura giuridica di legati ex lege di specie, in quanto riferiti a diritti specificatamente determinati (e non attribuiti in funzione della quota ereditaria riservata al coniuge superstite).
La conseguenza principale del riconoscimento di tale loro natura sta nel fatto che il loro acquisto è immediato, ossia si realizza ipso iure al momento stesso dell’apertura della successione, secondo quanto previsto in via generale dall’art. 649 del c.c. per l’acquisto dei legati (cfr. in tal senso, di recente, Cass. n. 12042/2020).

Inoltre, sempre in quanto legati ex lege e di specie, essi potranno comunque essere conseguiti da parte del coniuge superstite anche a fronte della rinunzia all'eredità e, di contro, la rinunzia a siffatti diritti non preclude la possibilità di accettare l'eredità.
Si tratta di diritti personalissimi, come tali incedibili e per i quali si ritiene applicabile l’art. 1024 del c.c., norma in forza della quale gli stessi non possono formare oggetto di contratto di locazione.
Tuttavia, a quest’ultimo proposito parte della giurisprudenza sostiene che la norma di cui all’art. 1024 c.c. può essere derogata con il consenso del nudo proprietario, poiché posta proprio a tutela di quest’ultimo (cfr. Cass. n. 4599/2006).
E’ stato anche sostenuto che qualora il coniuge superstite, successivamente all’apertura della successione, dovesse mutare la propria residenza, trasferendola dall’immobile sul quale ha il diritto di abitazione ad un altro ed ulteriore immobile, il diritto di abitazione sulla casa familiare non viene comunque meno, in tal senso argomentandosi dal rilievo che le norme che disciplinano l’estinzione del diritto di abitazione non menzionano la tacita rinunzia quale sua causa di estinzione.

In considerazione di quanto fin qui detto, dunque, può affermarsi che il coniuge superstite consegue automaticamente all’apertura della successione il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare e di usare i mobili che la arredano.
L’esercizio di tale diritto gli attribuisce la semplice posizione di detentore qualificato del bene, e nulla di più, il che è insufficiente per consentirgli di usucapire il diritto di proprietà su quel bene.

L’usucapione, infatti, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 1164 del c.c., è per sua natura incompatibile con un diritto reale di godimento concesso dal proprietario o, come nel caso di specie, dalla legge, salvo il caso in cui, come dice la stessa norma, il titolo di colui che esercita il possesso corrispondente all’esercizio del diritto reale non muti per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario (in tal senso si esprime anche l’art. 1141 del c.c.).

Ora, considerato che il coniuge superstite non sta esercitando il diritto di abitazione sulla casa coniugale e che di fatto ne ha concesso il godimento ad un terzo estraneo al nucleo familiare, per dipanare ogni dubbio in ordine al timore che la sua intenzione possa essere quella di far valere un diverso titolo del suo possesso e giungere un giorno a reclamare l’usucapione del diritto di proprietà su quell’immobile, ciò che può suggerirsi è di agire in giudizio per chiedere la revoca giudiziale di tale diritto.
Le ragioni da addurre a sostegno di tale domanda sembrano evidenti, in quanto sarà sufficiente dare prova della circostanza che il coniuge superstite, anche se ivi mantiene la propria residenza, di fatto non sta usando l’immobile, avendone concesso il godimento, seppure a mero titolo di ospitalità, a persona non facente parte del ristretto nucleo familiare a cui fanno espresso riferimento gli 1022 e 1023 c.c. (ciò denota il venir meno della stessa ratio giustificatrice che sta alla base del riconoscimento legislativo di tale diritto, secondo quanto detto nella parte iniziale di questa consulenza).

Ovviamente, prima di intraprendere un’azione di tale tipo si suggerisce di intimare al medesimo coniuge superstite, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di consentire agli altri coeredi, nonchè nudi proprietari di quell’abitazione, di rientrare nel possesso dell’immobile, considerato che lo stesso non viene più usato come casa familiare, dichiarando espressamente, nel corpo della stessa missiva, di volersi opporre ex art. 1024 c.c. alla cessione, a qualunque titolo, del diritto di godere dell’immobile in favore di soggetti estranei alla famiglia del de cuius.

F. L. I. chiede
sabato 20/11/2021 - Friuli-Venezia
“Una donna, madre di 6 figli, risiedeva nella casa ereditata al 30% per successione alla morte del marito nel luglio 1964. Era esente dal pagamento dell'IMU in quanto quella era la sua prima e unica casa. I figli sono comproprietari per 11,11 ciascuno per successione dalla morte del padre nel 1964.
In data 24-10-2018 la donna é deceduta.
Nel mese di luglio corrente anno, il comune ha chiesto hai suddetti figli, il pagamento dell'IMU sulla loro quota della casa e delle pertinenze, anche per gli anni 2016, 2017, 2018 nonostante in quegli anni la casa fosse abitata dalla loro madre fino alla data del decesso (i figli non erano conviventi con la madre, eccetto 1, anche lui successivamente deceduto nel 2020).
I figli devono pagare come richiesto dal Comune ?
In attesa di risposta si ringrazia.”
Consulenza legale i 26/11/2021
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC). La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Attualmente restano in vigore la TARI e l’IMU, quest’ultima come disciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.

Sebbene sarebbe opportuno conoscere il Comune in cui si trova l’immobile di cui si discute, al fine di potere esaminare il relativo Regolamento del tributo va, tuttavia, evidenziato che, in generale, tutti i regolamenti, coerentemente con la norma, individuano il soggetto passivo del tributo, così come sopra evidenziato, nel:
- proprietario dell’immobile o, alternativamente,
- titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
- genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
- concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Poiché nel caso di specie, alla morte del padre, l’immobile è stato destinato ad abitazione principale della madre, il presupposto soggettivo del tributo va verificato non in relazione ai proprietari dell’immobile ma in riferimento al soggetto che diviene titolare del diritto di abitazione dello stesso, ossia la madre, convivente con uno dei fratelli, per i quali, per altro, l’immobile costituiva l’abitazione principale.
Ai sensi dell’art. 540, comma 2, del c.c., infatti, al coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Quest’ultima precisazione è importante dal momento che l’IMU, per l’abitazione principale, non è dovuta, salvo il caso in cui l’immobile sia classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ossia come casa di lusso).

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare (in questo caso la madre ed uno dei figli) risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente (art. 1, co. 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019).
Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale, inoltre, le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (art. 1, co. 741, lett. b), terzo periodo della legge n. 160 del 2019).

Tenuto conto di ciò, va evidenziato al Comune in cui si trova l’immobile e che ha emesso l’avviso di recupero che, per i periodi di imposta 2016, 2017 e 2018 (sino al mese di ottobre), in cui l’immobile è stato destinato ad abitazione principale della madre, il tributo non è dovuto: non si configurano, infatti, come soggetti passivi i fratelli che, pur essendo proprietari dell’immobile, non godevano dell’immobile per effetto del diritto di abitazione giuridicamente riconosciuto alla madre; non è dovuto da quest’ultima, convivente con uno dei fratelli, dal momento che la stessa, pur configurandosi come potenziale soggetto passivo per effetto del diritto di abitazione, aveva però destinato l’immobile a sua abitazione principale, esclusa, unitamente ad eventuale pertinenza, per quanto già detto prima.
Sulla base di detti presupposti, occorre, quindi, chiedere al Comune l’annullamento in autotutela di eventuali atti di recupero.

A partire, invece, dal mese di novembre 2018, l’immobile risulta destinato ad abitazione principale di uno dei fratelli. Alla morte della madre si realizza, in relazione al predetto immobile una situazione di comproprietà paritaria tra tutti i fratelli. Conseguentemente, ciascuno di essi è soggetto al pagamento del tributo in funzione della propria quota e tenendo conto, però, del fatto che, per uno di essi, l’immobile si configura come abitazione principale.
È da ritenere che agli altri fratelli non possa essere neppure riconosciuta la riduzione al 50% della base imponibile dal momento che detta riduzione è prevista solo in relazione agli immobili, non di lusso, concessi in comodato (con contratto registrato) tra i parenti in linea retta, entro il primo grado, ossia genitori e figli. Le condizioni per usufruire della predetta riduzione della base imponibile sono state oggetto di una circolare del Dipartimento delle finanze (la 1/DF del 17 febbraio 2016), che ha esaminato le norme punto per punto e dettato le regole applicative.

Conseguentemente, poiché i fratelli non sono parenti di primo grado in linea retta ma, di secondo grado, non possono usufruire della predetta riduzione, salvo il caso di previsioni specifiche, indicate dal Regolamento del Comune in cui è situato l’immobile e, dovranno quindi corrispondere l’IMU sull’immobile in proporzione alle rispettive quote. Resta escluso dall’obbligo di pagamento del tributo solo il fratello che ha destinato l’immobile ad abitazione principale e, ovviamente, solo in relazione alla propria quota.

M.M. chiede
giovedì 21/10/2021 - Lazio
“Buonasera e vi ringrazio anticipatamente... Da più di un anno ho perso mio marito all'età di 59 anni e siamo in attesa per la successione. Mio marito ha lasciato testamento. Anche se non stava bene di testa gli è stato suggerito che la casa dove noi abbiamo vissuto e costruito insieme si mettesse in vendita dopo che nostra figlia avrà finito gli studi della scuola superiore. Io ho accettato quel testamento perché non sapevo dell'articolo 540 comma 2. Lo ho saputo da poco. Mi hanno detto che io, essendo la moglie, ho il diritto di abitare finché sono in vita anche se la casa era intestata solo a marito... Mio marito ha altri 2 figli con il matrimonio precedente. Io pensavo che la "legge" fosse quella che è scritto nel testamento. Per favore mi potete dire se io veramente ho il diritto di abitare nella casa dove ho vissuto con mio marito?”
Consulenza legale i 27/10/2021
Il diritto di abitazione che il secondo comma dell’art. 540 c.c., citato nel quesito, riconosce al coniuge superstite, integra un’ipotesi di successione legale e si intende costituito sulla c.d. “casa familiare”.
Si intende come tale la casa nella quale la vita della famiglia si svolgeva con normalità e regolarità, nella quale i coniugi vi abbiano concretamente svolto la propria vita in comune.
Per quanto concerne le modalità con cui tale diritto si acquista, prevale la tesi secondo cui per esso opera un meccanismo simile a quello previsto per l’acquisto di un legato (si parla infatti di legato ex lege), con la conseguenza che il coniuge superstite ne diviene titolare senza che debba porre in essere alcun atto di accettazione, conformemente a quanto previsto dal’art. 649 del c.c. (in tal senso si veda Cass. civ. sez. II n. 6231/2000, Cass. civ. n. 12042/2020).

Dalla sua natura di legato ex lege se ne fa altresì discendere che il diritto di abitazione previsto da questa norma sarà opponibile ai terzi a prescindere dall'effettiva trascrizione dell'acquisto, poiché il legatario acquista recta via il diritto attribuito dalla legge (così Cass. civi. Sez. II n. 6625/2012).
Inoltre, tali diritti potranno essere comunque conseguiti da parte del coniuge superstite anche a fronte della rinunzia all'eredità, così come la rinunzia a siffatti diritti non preclude la possibilità di accettare l'eredità.

Altro aspetto che si rende necessario affrontare è quello relativo alla proprietà dell’immobile sul quale tale diritto viene a costituirsi.
L’art. 540 c.c. fa riferimento alla “casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”, espressione interpretata dalla giurisprudenza ormai prevalente nel senso che tali diritti sorgono allorchè l’immobile nel quale si svolgeva la vita familiare era di proprietà esclusiva del defunto o comune con l’altro coniuge.

Per quanto concerne la durata di tale diritto, così come quello di uso dei mobili che corredano l’abitazione, in conformità alle norme che lo stesso codice civile detta in tema di diritto di abitazione (cfr. artt. 1021 e ss. c.c., che a loro volta richiamano le norme dettate in materia di diritto di usufrutto), deve intendersi commisurata a quella della vita del titolare.

In considerazione di quanto sopra detto, dunque, può così sinteticamente rispondersi alla domanda che viene posta:
a seguito della morte del de cuius il coniuge superstite è divenuto ex lege ed automaticamente titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare e del diritto di uso dei mobili che la corredano (a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di successione) e, pertanto, la volontà dello stesso de cuius (sempre se contenuta in una scheda testamentaria) potrà essere soddisfatta, finchè vive il coniuge superstite, ma soltanto con un atto di alienazione che abbia ad oggetto la sola nuda proprietà di quell’’immobile.

M.R. chiede
mercoledì 13/10/2021 - Lombardia
“Spett.le Redazione BROCARDI,
avendo i coeredi contestato il “Diritto di Abitazione” spettante al Coniuge Superstite” ai sensi dell’art. 540 del c.c. per i seguenti motivi:
“non sussiste nessun diritto di abitazione in favore del coniuge superstite in quanto al momento del decesso della moglie risultava residente anagraficamente in un altro Comune, oltre al breve lasso di tempo intercorso tra il matrimonio e il decesso (appena 5 mesi)”.
Cortesemente desidero conoscere, in riferimento al “Diritto di Abitazione” al coniuge superstite, in servizio permanente alle FF.AA., in mancanza di corrispondenza tra la “Residenza Anagrafica” e ubicazione dell’immobile, possa o meno essere esteso/applicato anche il disposto dell’art. 66, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 342 e come può dimostrare palesemente e senza ogni ombra di dubbio, l’effettiva residenza familiare, con riferimento anche a delle sentenze della Cassazione riferite esclusivamente a tale problematica (cortesemente da allegare alla risposta).
Si forniscono i seguenti elementi per una valutazione della problematica:
-l’immobile era di proprietà esclusiva della moglie al 100%, acquistato prima del matrimonio;
-il matrimonio è avvenuto in comunione di beni;
-il “Diritto di Abitazione” risulta nella dichiarazione di successione e regolarmente trascritto nei registri immobiliari;
-il coniuge superstite è un militare in servizio permanente e svolge la propria attività nello stesso Comune dove è ubicato l’immobile;
-il coniuge superstite, al momento del decesso della moglie, risultava residente anagraficamente in un altro Comune.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, invio
Distinti saluti”
Consulenza legale i 19/10/2021
La soluzione di ciò che viene chiesto non può che individuarsi nella esatta determinazione del concetto di “casa familiare” di cui all’art. 540 c.c.
Prevale, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi secondo cui per casa familiare deve intendersi quella a cui fa riferimento l’art. 144 del c.c., ovvero la casa nella quale i coniugi, al di là del mero proposito di instaurarvi il consorzio familiare, vi abbiano, concretamente, svolto il riflesso della propria vita in comune.
Tale definizione di casa familiare, peraltro, è pienamente conforme alla stessa ratio dell’istituto, che, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale ( sentenza n. 310 del 26 maggio 1989), va ricercata nella tutela di interessi non patrimoniali quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio.

Sulla base di tale nozione si è ritenuto non sia da escludere che il diritto di abitazione possa interessare più residenze della famiglia, allorché la vita familiare si svolgeva in concreto presso più abitazioni; pertanto, si è giunti ad ammettere che deve intendersi come familiare sia la casa nella quale una data famiglia risiede abitualmente nel periodo estivo, sia la casa in cui, nel periodo invernale, la famiglia stabilmente dimori.
Da ciò se ne deve per forza di cose dedurre che, al fine di individuare la casa familiare, in relazione alla quale il coniuge superstite può vantare il diritto di abitazione, non può essere ritenuto indispensabile aver fissato in essa la residenza anagrafica, essendo impensabile che uno stesso soggetto possa avere più residenze anagrafiche, allorchè, come detto sopra, la vita familiare si svolgeva in concreto presso più abitazioni.

Detto questo, prima di riportare le sentenze di cui si fa richiesta nel quesito, si ritiene possa essere utile analizzare quali sono i presupposti in presenza dei quali può dirsi costituito il diritto di abitazione di cui si discute.
Tale diritto, infatti, si attiva solo al ricorrere dei seguenti presupposti:
1) viene, innanzitutto, in rilievo un “presupposto soggettivo”, ossia l’esistenza di un coniuge superstite al momento dell'apertura della successione.
Si discute se il presupposto soggettivo possa ritenersi rispettato anche nell’ipotesi in cui il coniuge superstite sia separato consensualmente o senza addebito, e ciò perché l’art. 585 del c.c. attribuisce al coniuge separato consensualmente o senza addebito gli stessi diritti successori spettanti al coniuge non separato.
Un'applicazione letterale e rigorosa di tale norma dovrebbe in effetti condurre ad affermare che ad esso spetti anche il diritto di abitare la casa familiare; senonché, in tal caso, risulta concretamente difficile poter parlare di abitazione adibita a "residenza familiare" e la norma non avrebbe ragione di essere applicata, venuta meno la sua ratio così come individuata dalla corte costituzionale.
2) viene, poi, in rilievo, quale “presupposto oggettivo” indispensabile per l'operatività della disciplina in oggetto, l'esistenza di una casa adibita a residenza familiare di proprietà del defunto o comune.
In ordine a tale requisito va detto che, mentre risultano ormai superati i dubbi relativi alla nozione di casa “di proprietà del defunto o comune” (escludendosi in linea generale la comunione di tale immobile con terze persone estranee al nucleo familiare), meno agevole è in effetti per l'operatore giuridico l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'ulteriore requisito oggettivo necessario per l'operatività della fattispecie in esame, ossia la circostanza che la casa sia adibita a “residenza familiare”.
Due sono i sistemi per mezzo dei quali in genere ci si accerta, anche in giurisprudenza, se una casa debba qualificarsi o meno come residenza familiare, ovvero:
  1. mediante acquisizione di una dichiarazione del coniuge superstite, che indubbiamente deve trovare riscontro nella realtà fattuale, sulla scorta della definizione che prima è stata data di casa familiare;
  2. basandosi sulle risultanze del certificato di residenza, che sicuramente è un documento formale, ma che non sempre corrisponde alla situazione di fatto che, invece, è alla base della norma.

Nessuna norma, invece, richiede il requisito della durata minima della vita matrimoniale, come sembra vorrebbero sostenere gli altri eredi della de cuius nella fattispecie in esame.

Premessa la trattazione teorica dell’istituto, dalla quale ci si augura che possano trarsi validi argomenti per sostenere la venuta ad esistenza nel caso di specie del diritto di abitazione, non resta adesso che ripotare una selezione di pronunce giurisprudenziali che, sebbene non si occupino espressamente del requisito della residenza anagrafica, si ritiene che possano essere comunque utili per sconfessare la necessità dello stesso ai fini della configurabilità di tale diritto.

Comm. trib. prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia, Sez. II, Sentenza, 07/04/2017, n. 103: L'imposta dovuta a titolo di IMU in relazione ad immobili caduti in successione, è dovuta non dal proprietario, ma dal coniuge del de cuius, in quanto titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 c.c. a favore del coniuge superstite, non rilevando in senso contrario, la circostanza che tale soggetto risulti residente anagraficamente altrove. La norma in parola, invero, è diretta a costituire il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare non residenza anagrafica”.

Cassazione n. 15277/2019:
I diritti di abitazione e d’uso riservati al coniuge superstite dall’art. 540, secondo comma, cod. civ. riguardano l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del “de cuius”, sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare (Cass. n. 13407/2014)”.
Inoltre, rimarca la Cassazione, è principio pacifico in giurisprudenza che “il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540 comma 2 c.c.), può avere ad oggetto soltanto l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del “de cuius” come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare (Cass. n. 4088/2012)”.

Perché si possa discorrere di casa adibita a residenza familiare, occorre, anche secondo il prevalente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione (Cass., 16 luglio 1992, n. 8667, in Giust. Civ., 1992, I, p. 3002 ss.; Cass., 22 maggio 1993, n. 6793, in Giur. It., 1994, I, 1, c. 242 ss.; Cass., 13 luglio 1980, n. 3934, in Giur. It., 1981, I, 1, c. 544) che si tratti di casa in cui i coniugi trascorrevano, in maniera continuativa e prevalente, la propria vita. Ciò esclude che possa essere considerata residenza familiare la casa usata dai coniugi, ancorché ripetutamente negli anni, come casa estiva, per trascorrere uno o due mesi di vacanza, o la casa usata dai coniugi per trascorrere le vacanze invernali. Il che, tuttavia, non significa che la casa adibita a residenza famigliare debba, di necessità essere una. Perché potrebbero darsi che i coniugi abbiano scelto come case adibite a residenza familiare, due o più abitazioni, nelle quali trascorrevano analoghi periodi di tempo. A tal fine potrebbe rilevare la cura che i coniugi abbiano scelto nell’arredare e curare l’abitazione, trattandosi di un dato rilevante, al fine di stabilire se si tratta di più case adibite a residenze familiari. Va da sé che ai fini della qualificazione di una abitazione siccome casa adibita a residenza familiare occorre, soltanto il fatto che i coniugi vi trascorressero concretamente, in modo continuativo e prevalente, la propria vita, mentre non è determinante il luogo nel quale i coniugi, a norma dell’art. 144 Cod. civ., abbiano fissato la residenza della famiglia.

Cass. Civile n.4077/2012: in questa sentenza la S.C. ha avuto modo di precisare che il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l’immobile che, in concreto, era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l’oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l’immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare”.


Giuseppe C. chiede
lunedì 28/12/2020 - Sicilia
“Buon giorno, vi scrivo in merito ad una questione che riguarda mia moglie.
A seguito della morte del padre e in assenza di testamento, non riuscendo per le vie bonarie a dividere i beni di questi fra gli eredi:
• mia moglie e un fratello, frutto del primo matrimonio del padre,
• seconda moglie e il figlio nato da questo secondo matrimonio,
nel 2015, mia moglie ed il fratello hanno dovuto intentare causa di divisione giudiziale nei confronti dei secondi.

Questa la situazione riguardo al patrimonio degli immobili:
• mia moglie ed il fratello in fatto sono comproprietari di due immobili siti in ......., in forza di successione legittima alla madre morta nel 1982, per la quota di 1/6 ciascuno, essendo stati detti immobili in regime di comunione fra i due genitori;
• a seguito del decesso del proprio padre, avvenuto nel 2014, la quota indivisa di lui, pari a 4/6 dell’intero, in base alla composizione del nucleo familiare, è stata devoluta ex lege. Lei ed il fratello hanno acquisito un ulteriore quota di 8/54 ciascuno;
• è pertanto cointestataria degli immobili di cui sopra per la complessiva quota di 17/54;
• un primo immobile non è abitato da nessuno degli eredi e risulta e sfitto;
• un secondo immobile (quello in oggetto), è stato prima abitato dal padre e dal nucleo familiare ricostituito da questi e successivamente alla sua morte, dalla coniuge e dal figlio nato dal secondo matrimonio.

Secondo il mio intendimento, la seconda moglie di mio suocero (de cuius), diversamente da quanto prescrive il secondo comma dell'art.540 del Cc non maturerebbe sotto il profilo giuridico il "diritto di abitazione" sulla casa coniugale, in quanto la stessa non era di esclusiva proprietà di mio suocero (n.d.r. “solo se di proprietà del defunto o comuni), ma in comune con terzi, mia moglie ed il fratello (nati dal primo matrimonio).

Sarebbe invece mia intenzione rappresentare al comune di Santa Flavia, che:
• la vedova, esclusivamente sotto il profilo tributario, acquisirebbe il diritto di cui sopra, ai sensi del comma
12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n.16 del 2012 (che allego).

L’articolo di cui sopra, norma casi in cui è intervenuta "assegnazione" a seguito di provvedimento ........, essendo la casistica considerata dal legislatore, riguardare i più classici dei casi, ovvero l'istanza di un coniuge, per ottenere un giudizio di legittimità avente ad oggetto la dichiarazione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tenuto conto che nel caso in specie, da parte della vedova non c’è un procedimento di richiesta di “assegnazione di un bene”, vorrei far valere un "estensione" (non so giuridicamente come si possa esprimere) del concetto di "assegnazione", che a mio parere non può semplicemente dipendere dal provvedimento adottato dal giudice a seguito di procedimento di separazione.

Dico questo per due ordini di motivi.
Il primo, legato al secondo comma dell'art.149 del Cc, che recita: "Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi ........".

Il secondo, ne traggo spunto dal commento all'art.149 del Cc. (che allego). Dove secondo la mia interpretazione del testo:
• al primo paragrafo, "@ L’accertato fatto giuridico della morte di uno dei coniugi determina lo scioglimento del vincolo matrimoniale in modo automatico.”
Quindi per determinare la condizione di "scioglimento" o nel caso di matrimonio con rito religioso "cessazione degli effetti civili del matrimonio", non occorre nessun provvedimento da parte del giudice che lo attesti. É lo stato di morte stessa di uno dei due coniugi, oltretutto certificato da un ufficiale degli uffici di stato civile, che ne sanciscono la cessazione di quegli effetti.
• al secondo paragrafo, "@ Secondo la costante interpretazione della S.C., l’intervenuto decesso di uno dei coniugi ......",
farebbe addirittura venir meno l'interesse ad una definizione del giudizio, essendo intervenuti fatti che sottraggono la materia del contendere. Quindi anche nell'ipotesi di un giudizio in corso, questo non ha motivo di prosecuzione per un conclamato stato di fatto "non reversibile".

Anche l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.15667/2019 che relativamente "al diritto di abitazione", sebbene si riferisca al profilo giuridico recita: "tali diritti hanno natura di legati ex lege e si costituiscono automaticamente in capo al coniuge al momento dell'apertura della successione".

Alla luce di quanto rappresentato, mi scuso se forse in modo non chiaro, il mio quesito è:
• occorre comunque esclusivamente sotto il profilo tributario, formale provvedimento che disponga l'attribuzione del "diritto di abitazione della casa coniugale" o c’è la possibilità di far valere "l’estensione" del concetto di attribuzione?

Se così fosse e avendone io modo di rappresentarlo all’ente locale, questo consentirebbe che: secondo quanto riportato nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione IMU, soggetto passivo dell’imposta sia esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, ecc., e in tale circostanza il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Aggiungo inoltre che nel caso in questione, a prescindere dalla configurabilità o meno del secondo comma dell'art.540 del C.c. (n.d.r. “solo se di proprietà del defunto o comuni) e per il quale vi chiedo parere, c’è una condizione di conclamata “abitazione” della ex casa coniugale da parte della vedova del de cuius, alla quale obtorto collo è stato ad oggi concesso (ha sostituito le chiavi dell’immobile) di abitarla.
La vedova l’ha utilizzata come dimora abituale e presso questa ha continuato a stabilirvi la residenza, che le ha consentito di godere dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, sebbene la stessa sia titolare di usufrutto su un immobile terzo immediatamente disponibile all’uso, del quale il figlio detiene la nuda proprietà.
Ai rimanenti partecipanti alla comunione, titolari della maggiore quota 34/54, sebbene ne impedisca qualsiasi uso, al momento non rimane altro che pagarne l’IMU.

Ringrazio anticipatamente,

Consulenza legale i 07/01/2021
Il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, di cui all’art. 540 c.c. comma 2, non sorge in caso di comune appartenenza dell’immobile al de cuius ed a soggetti terzi.

E’ questa la tesi prevalente sia in dottrina (per tutti Capozzi, Successioni e donazioni) che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sulla scorta di una interpretazione restrittiva della norma volta a tutelare le ragioni legate all’affidamento del terzo comproprietario, a fronte della già corposa e preminente sistemazione concessa alle ragioni successorie del coniuge.

Infatti, alla tesi minoritaria secondo cui l’inciso contenuto nella norma “se di proprietà del defunto o comuni” debba essere inteso nel senso di includere anche i beni che siano di proprietà del defunto solo per quota (essendo in comproprietà con terzi), si contrappone altra impostazione, maggiormente restrittiva, la quale interpreta il predetto inciso nel senso che il termine “comuni” sia da riferire solo al caso di comproprietà dell’immobile tra il de cuius ed il coniuge superstite (così, tra le altre Cass. n. 6691/200, Cass. n. 2474/1987).

Corretta, dunque, è l’intuizione espressa nel quesito secondo cui nel caso di specie non può ritenersi costituito in favore del coniuge superstite un diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (trattandosi di immobile appartenente al de cuius solo per quota), così come corretta è la tesi riportata secondo cui i diritti di uso e di abitazione di cui all’art. 540 c.c. hanno in ogni caso natura di legati ex lege, nel senso che sorgono automaticamente al momento dell’apertura della successione, senza necessità di una loro espressa attribuzione né di un atto di accettazione.

Per quanto concerne il problema della identificazione del soggetto passivo IMU, è pacifica in linea generale la tesi secondo cui l’imposta dovuta a titolo di IMU in relazione ad immobili caduti in successione è dovuta non dal proprietario, ma dal coniuge del de cuius, in quanto titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 c.c. a favore de coniuge superstite, non rilevando in senso contrario neppure la circostanza che tale soggetto risulti residente anagraficamente altrove (cfr. Comm. Trib. Prov. Emilia Romagna, Reggio Emilia Sez. II n. 103 del 07.04.2017).

Occorre capire, invece, cosa succede nei casi in cui, come quello di specie, non sussistano i presupposti per il sorgere ex lege dei diritti di cui all’art. 540 c.c., sebbene l’immobile, già adibito a residenza a familiare prima della morte del de cuius, continui di fatto ad essere abitato dal coniuge superstite e dal figlio e sebbene lo stesso coniuge superstite usufruisca per il medesimo immobile dell’agevolazione prevista per l’abitazione principale.

Non essendo giuridicamente ipotizzabile che il coniuge superstite detenga l’immobile sulla base del diritto di abitazione e, non sussistendo, d’altra parte, un negozio a titolo oneroso in virtù del quale ha la disponibilità dell’immobile, l’unica ipotesi giuridicamente possibile sarebbe che la stessa detenga l’immobile gratuitamente per effetto di un contratto, non scritto, di comodato ex art. 1803 del c.c..

Sul punto si fa preliminarmente osservare che, in realtà, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico imposta di registro (DPR n. 131/1986), nel caso di immobili il contratto di comodato andrebbe stipulato in forma scritta e registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione.
Andando, comunque, al tema che qui interessa, va evidenziato quanto segue.
Con la Legge di stabilità 2016 (art.1, c. 10, legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 13 del dl 201/2011) è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti ai fini IMU.

A favore dei proprietari dell’immobile dato in comodato viene prevista esclusivamente una riduzione del 50% della base imponibile IMU, a patto che sussistano determinate condizioni:
- l’immobile deve essere concesso in comodato dal proprietario (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari);
- l’immobile non deve rientrare tra quelli di lusso, ossia quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodatario deve utilizzare l’immobile come abitazione principale;
- il contratto deve essere registrato;
- il proprietario dell'abitazione deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato e deve possedere un solo immobile in Italia, o non più di due immobili entrambi nello stesso Comune, uno dei quali adibito a propria prima casa.

Le condizioni per usufruire delle nuove agevolazioni sono state oggetto di una circolare del Dipartimento delle finanze (la 1/DF del 17 febbraio 2016), che ha esaminato le norme punto per punto e dettato le regole applicative.
Relativamente al possesso del requisito di un solo immobile, nella circolare è stato precisato che la disposizione si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo e, dunque, laddove la norma richiama in maniera generica il concetto di immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo.
Pertanto, il possesso di un altro immobile che non sia destinato a uso abitativo non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.

Riguardo alla necessità di redigere il contratto in forma scritta e di effettuarne la registrazione, con risoluzione del Dipartimento delle finanze 1/DF del 2016, è stato precisato che, in ogni caso, l'agevolazione spetta a partire dalla data di stipula del contratto e resta, in ogni caso fermo il fatto che il contratto di comodato, in analogia a quanto previsto per i contratti di locazione, possa essere registrato anche in ritardo, presso qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate, usufruendo del ravvedimento.

In base alla norma, infine, per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione.
Al di fuori dei limiti posti dalla Legge i Comuni potranno deliberare aliquote agevolate per le casistiche non comprese da questa riduzione, con applicazione di una aliquota compresa tra il 4,6 per mille e 10,6 per mille.

É evidente, da quanto sopra riportato che, anche laddove sussistessero tutte le altre condizioni richieste dalla legge, allo stato attuale, i figli della prima moglie non potrebbero fruire della riduzione della base imponibile dal momento che non risulta verificata la condizione del rapporto di parentela di primo grado in linea retta.
Conseguentemente, non avendo titolo per applicare la riduzione, sarebbero soggetti passivi di imposta ai fini IMU e dovrebbero scontare l’imposta in misura piena.

L’unica eccezione che si potrebbe sollevare presso l’ente impositore è che non sussisterebbe il presupposto impositivo in capo ai figli della prima moglie per mancanza del possesso del bene, ipotizzando un’occupazione abusiva dello stesso da parte della seconda moglie.
Richiamando il presupposto impositivo (ex art. 13 co. 2 D.Lgs. n. 201/2011, art. 1 co. 639 L. n. 147/2013) e alcune sentenze della Suprema Corte (Cass. n. 1732/2016 e n. 9406/2006), non mancano infatti pronunciamenti giurisprudenziali (Cfr inter alia sent. n. 419/10/2020 la Commissione Tributario Regionale del Lazio - sentenza 4133 del 23 ottobre 2019 della Commissione tributaria regionale di Milano, prima sezione) che hanno evidenziato come in presenza di occupazione abusiva manchi la disponibilità materiale del bene e di conseguenza anche l’elemento intenzionale di conservarne il possesso, non potendo il titolare ripristinare il contatto materiale con l’immobile quando lo desidera.

I giudici tributari precisano infatti che per la conservazione del possesso è necessario che il possessore possa ripristinare tale rapporto materiale con la cosa quando lo desidera, con la conseguenza che, in caso di impossibilità, la sola volontà di rientrare nel rapporto materiale con l’immobile non è sufficiente per la conservazione del possesso inteso come presupposto impositivo del tributo.
In altre parole, il possesso ai fini IMU “si perde nel momento in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità del bene”.

Occorre però, evidenziare che, in altri contesti diversi dall’occupazione abusiva, i giudici tributari hanno ritenuto prevalente la titolarità del possesso, indipendentemente che a questo fosse connessa anche la detenzione del bene, con la conseguenza che il possessore è stato considerato comunque soggetto passivo.
È indubbio, quindi, che non corrispondendo il tributo e non volendo/potendo sostenere l’ipotesi dell’occupazione abusiva, i figli della prima moglie si esporranno comunque al rischio di dovere affrontare una discussione con l’ente impositore (il Comune) per stabilire chi fra i due soggetti coinvolti – possessore e detentore – debba versare il tributo adducendo l’orientamento giurisprudenziale di volta in volta a loro più favorevole.
Allo stato attuale delle cose, non si rinvengono, però, altre soluzioni.


Mirko S. chiede
mercoledì 14/10/2020 - Lombardia
“Buongiorno elenco di seguito la mia situazione.
Mio padre e mia madre con altri due proprietari hanno ristrutturato un immobile da cui sono stati ricavati due appartamenti mantenendo 1/4 di proprietà mio padre, 1/4 mia madre, 1/4 il proprietario A e 1/4 la proprietaria B.
Mio padre è venuto a mancare nel maggio del 1987 e in novembre dello stesso anno è stata fatta la dichiarazione di successione. A seguito di suddetta nell’ aprile 1989 veniva redatto il verbale di accettazione di eredità con allegato relativa perizia tecnica estimativa asseverata (in questa dichiarazione veniva dichiarato dal geometra addetto alla suddetta perizia che l’appartamento al 1 piano era abitato dal sig. A con moglie e nell’appartamento al piano rialzato era abitato da mia madre con me e mio fratello).
Detto questo l’immobile era così suddiviso: per la quota di 6/12 al proprietario A in comunione di beni con la moglie B, per la quota di 4/12 a mia madre e a me e mio fratello per la quota di 1/12 ciascuno.
Nel novembre 1992 abbiamo fatto un atto di divisone dove l’immobile è stato frazionato in due lotti:
-Lotto “A” con proprietari mia madre per la quota di 4/6 e io e mio fratello per la quota di 1/6 ciascuno
-Lotto “B” con proprietari il sig. A e moglie B.
Mio fratello si è sposato nel 2003 ed ha acquistato casa, mentre io mi sono sposato nel 2005 acquistando ovviamente casa e mia madre vive tutt’ora nel suo appartamento.
Ad inizio anno il comune notifica a me e mio fratello un accertamento per l’IMU dovuta per l’anno 2014 e successivamente manda il pagamento per l’IMU anno 2020.
Ho parlato con il responsabile uff. tributi del comune il quale mi ha spiegato che quando è venuto a mancare mio padre, essendo l’immobile di proprietà anche di altre persone al di fuori del nucleo famigliare, a mia madre non spettava il “diritto di abitazione”.
La domanda che pongo è se devo pagare l’IMU come seconda casa essendo proprietario della quota di 1/6?
Sperando di essere stato abbastanza chiaro ringrazio e porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 22/10/2020
Come viene correttamente indicato nel quesito, il titolo di provenienza dell’immobile per il quale il Comune sta chiedendo il pagamento IMU si rinviene nella successione della quota di pertinenza del padre, successione apertasi nell’anno 1987, a cui ha fatto seguito nell’anno 1989 l’accettazione con beneficio di inventario ex art. 471 del c.c., per la presenza all’epoca dei due figli minori.

Già da tale inventario è facile desumere che, sebbene oggetto di successione risulti essere una quota di immobile (e precisamente una quota pari a 3/12 indivisi), detto immobile nella sua interezza risultava composto, a seguito di ristrutturazione, da due distinti alloggi (uno a piano terra e l’altro a piano rialzato), ciò di cui si dà atto nello stesso verbale di inventario.

Il passaggio successivo è quello della divisione, posta in essere in data 06.11.1992, a seguito della quale al coniuge superstite ed ai figli viene assegnato l’alloggio al piano rialzato, mentre agli altri comproprietari l’alloggio al piano primo.

Analizzando i citati titoli di provenienza, non si può fare a meno di constatare che, in tutti gli atti pubblici, la residenza della famiglia del de cuius viene individuata presso l’immobile caduto in successione, non godendo, peraltro, quella famiglia di altro immobile ove abitare ed in cui avrebbe potuto fissare la propria residenza (ciò di cui fa fede il verbale di inventario redatto dal Cancelliere della Pretura di Bergamo in data 13.11.1989, e da cui risulta espressamente che il compendio ereditario si compone di quella sola porzione immobiliare).

Tanto si ritiene sufficiente perché possa dirsi sorto in capo al coniuge superstite, ex art. 540 c.c., e sin dal momento della apertura della successione, il diritto di abitazione su quella porzione di immobile ove risultava fissata la residenza propria e dei propri figli minori, diritto che viene quasi unanimemente qualificato come legato ex lege, il quale si acquista senza necessità di compiere alcun atto di accettazione e, perfino, anche nell’ipotesi di rinunzia all’eredità.

La “casa familiare”, infatti, non può che essere quella a cui fa riferimento la norma dell'art. 144 del c.c., ovvero quella in cui i coniugi vi abbiano, concretamente, svolto il riflesso della propria vita in comune ed in cui la vita della famiglia si svolgeva con normalità e regolarità.

Per quanto concerne le difficoltà di riconoscimento del venire ad esistenza di tale diritto, sollevate dall’ufficio tributi, va detto che non può in effetti negarsi che vi è un contrasto di opinioni circa l’espressione contenuta all’art. 540 c.c. “se di proprietà del defunto o comuni”, essendo controverso se il diritto di abitazione sulla casa familiare , ed il diritto di uso sui mobili che la corredano, sorga in caso di comune appartenenza dell’abitazione al de cuius ed a soggetti terzi.

Da un lato, infatti, vi è chi ritiene che la portata della norma possa essere estesa nel senso di includere anche i beni che siano di proprietà del defunto solo per quota, essendo in comproprietà con terzi.
Dall’altro lato, invece, si pongono coloro i quali sostengono una tesi più restrittiva, affermando che il termine “comuni”, contenuto nel codice, sia riferito ad una comproprietà con gli altri eredi e non anche con terzi estranei.
Tuttavia, questa seconda tesi si fonda sul presupposto fondamentale, confermato anche in giurisprudenza, che l’immobile presenti una indivisibilità tale che non possa attuarsi il materiale distacco della porzione spettante al coniuge e sulla quale quest’ultimo possa esercitare il materiale ed esclusivo godimento.
Per tale ipotesi, infatti, si ritiene applicabile il principio di convertibilità del diritto di abitazione della casa familiare nell’equivalente monetario (così Cass. n. 14594/2004; Cass. n. 2474/1987).

Si ritiene, però, che tale ipotesi sia del tutto da escludere nel caso di specie, considerato che da tutti gli atti pubblici, di cui si è in possesso, risulta abbastanza chiaramente che l’immobile era perfettamente divisibile e che di fatto ciascun gruppo familiare aveva da sempre goduto di una porzione ben precisa ed individuata di quell’immobile.
A ciò si aggiungano le seguenti ulteriori considerazioni:
  1. lo stesso codice civile, all’art. 714 del c.c., dettato in materia di divisione ereditaria ed a cui l’art. 1116 del c.c. fa rinvio per la divisione ordinaria, dà rilevanza giuridica al godimento separato di parte dei beni facenti parte della comunione ereditaria;
  2. la divisione, almeno secondo la tesi largamente maggioritaria, ha per sua natura efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che l’effetto traslativo del diritto deve intendersi retrodatato al momento dell’insorgenza della comunione (ereditaria-incidentale o volontaria) anche per il singolo assegnatario condividente;
  3. il diritto di abitazione è opponibile a qualunque terzo a prescindere dall'effettiva trascrizione dell'acquisto, poiché il coniuge legatario acquista recta via il diritto attribuito dalla legge (così Cass. n. 6625/2012). Ciò significa che, per effetto della detta natura dichiarativa della divisione, il diritto di abitazione deve intendersi immediatamente acquistato all'apertura della successione, senza che possa ritenersi sussistente un conflitto tra più acquirenti del medesimo diritto, da risolversi mediante l'applicazione delle norme pubblicitarie.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, si ritiene che debba riconoscersi, sin dal momento dell’apertura della successione, la sussistenza, in capo al coniuge superstite, del diritto di abitazione sull’immobile per il quale il Comune sta chiedendo il pagamento dell’IMU, non avendo, peraltro, lo stesso coniuge mai fruito dell’equivalente monetario di tale diritto.

Si suggerisce quindi, se il valore della controversia non è superiore all’importo di € 50.000,00, di presentare istanza di reclamo-mediazione ai sensi dell’art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017.
In questo modo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune (procedimento di reclamo-mediazione) che si può concludere o con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione con lo stesso Comune.
Durante questa fase, inoltre, che ha la durata di 90 giorni, rimane sospeso il termine per la costituzione in giudizio dinanzi alla competente Commissione Tributaria provinciale.
Qualora non si addivenga alla mediazione, potrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni a partire dalla data di scadenza del termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo, depositando presso la Commissione Tributaria Provinciale il ricorso-reclamo (che deve essere identico a quello notificato all’ufficio a pena di inammissibilità), con allegata ricevuta di notifica del ricorso-reclamo al Comune.
All’atto del deposito del ricorso-reclamo presso la competente CTP, si rende, inoltre, dovuto il contributo unificato.

Se, invece, il valore della controversia è superiore ad € 50.000,00 potrà presentare al medesimo comune un’istanza di riesame in autotutela ai sensi del D.L. n. 564/94 convertito in legge n. 656/94 e del successivo D.M. 31/12/1997.
Potrà anche rivolgersi al Garante del Contribuente ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 212 del 2000 ma, tanto l’istanza di autotutela quanto l’istanza al Garante non sospendono i termini per l’impugnazione e, pertanto, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, lo stesso diviene definitivo e costituisce titolo per la successiva iscrizione a ruolo di quanto dovuto.
Pertanto, nel caso in cui si opti per una di queste ultime due soluzioni è sempre opportuno tenere ben a mente il termine per l’impugnazione e, in caso di mancata risposta, attivarsi per la proposizione del ricorso ex D. Lgs. n. 546/1992.


Bruno B. chiede
venerdì 25/09/2020 - Lazio
“Buongiorno.
Con riferimento al quesito Q202026259 ed al successivo messaggio dopo la lettura del testamento con il quale mi suggerivate, opportunamente, di evidenziare in fase di appello il vantato diritto di abitazione ex art. 540 c.c. devo precisare che, nel Giugno 2013, aderivo alla proposta fattami dagli eredi, testamentari e succeduti, miei nipoti e cognati nei quali riponevo la più totale ed incondizionata fiducia, frutto di oltre 50 anni di felice frequentazione, di trasferirmi nell’appartamento di proprietà di uno di loro in comodato gratuito facendosi proporzionalmente carico di tutte le spese, dal necessario restauro al trasloco al pagamento del canone di affitto, questo al fine di poter vendere l’appartamento coniugale a prezzo pieno; nel Maggio 2014, formalizzata la vendita, venivano però meno a tutti gli impegni costringendomi a dare corso alla richiesta di risarcimento con la causa in oggetto, nella cui sentenza il Giudice, oltre al rigetto del legato di usufrutto, dice testualmente: "E’ incontroverso l’avvenuto trasferimento dell’attuale attore dall’appartamento indicato nel testamento a un ‘ altra abitazione, dopo l’apertura della successione ereditaria della coniuge, sicché non si ravvisa neanche l’eventuale persistenza del diritto di abitazione ex art.540 c.c. in relazione all’appartamento in Roma (omissis)" .
Siccome tutti i riferimenti trovati sull’art 540 c.c. sono convergenti nel ritenere, contrariamente, la persistenza del diritto anche senza esercitarlo, se non per un periodo ultra ventennale, gradirei il vostro parere in merito e la eventuale giurisprudenza; o si può configurare una tacita rinunzia ?
Ringraziando, cordialmente.

Consulenza legale i 01/10/2020
Nella consulenza 26259, che qui si richiama, veniva in chiusura affermato che il diritto di abitazione, che l’art. 540 c.c. attribuisce al coniuge superstite, non viene meno in caso di rinuncia all’eredità, per come è stato espressamente sostenuto dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 11285/16, che riprende, peraltro, un’interpretazione costante della giurisprudenza.

Tale interpretazione trova il suo fondamento normativo nella qualificazione giuridica che la stessa giurisprudenza attribuisce a tale diritto, ossia quella di legato ex lege, il quale si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione, in forza del meccanismo che il secondo comma dell’art. 649 del c.c. prevede per l’acquisto di un legato di specie.

In tale consulenza, nel consigliare di far valere quantomeno la sussistenza in proprio favore del diritto di abitazione sulla casa coniugale, ovviamente non si è potuto tener conto di ciò che nel frattempo era accaduto nell’anno 2013 e che qui, adesso, viene riferito.
Tale fatto, infatti, determina un cambiamento significativo del quadro della situazione e delle possibilità che si hanno di pretendere, quantomeno, il riconoscimento in proprio favore del valore economico del diritto di abitazione.

Infatti, per rispondere alla domanda che adesso viene posta, occorre prendere innanzitutto in esame la stessa natura dei diritti di abitazione e uso, i quali sono incedibili e la cui durata è commisurata a quella della vita del titolare.
La disciplina ad essi applicabile è quella che si rinviene agli artt. 1021 e ss. c.c. e tra queste norme occorre prendere in particolare considerazione l’art. 1024 del c.c., il quale dispone espressamente che i diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Dall’applicazione di tale norma se ne deve far discendere, in generale, la nullità di qualunque negozio di cessione o locazione, con la conseguenza che anche l’atto di compravendita posto in essere dagli altri eredi nel maggio 2014, ed avente ad oggetto la piena proprietà dell’immobile, dovrebbe ritenersi inficiato di nullità, almeno parziale, in quanto avente ad oggetto anche il diritto di abitazione.

Tuttavia, non sembra essere di questo avviso parte della giurisprudenza, la quale fa osservare che la norma di cui all’art. 1024 c.c. sia derogabile perché posta sostanzialmente a mera tutela di coloro che sull’immobile hanno la nuda proprietà (così Cass. 4599/200); è proprio a questa giurisprudenza che si ritiene si riallacci la sentenza resa nel giudizio intrapreso e di cui ci si lamenta, in quanto il giudice ha preferito ritenere valida ed efficace la rinunzia al diritto di abitazione ravvisata, implicitamente e tacitamente, nel trasferimento della residenza da parte del titolare in altra abitazione messa a disposizione dei nudi proprietari.

E’ pur vero che secondo parte della dottrina, anche laddove il coniuge superstite, successivamente all’apertura della successione, muti la propria residenza, trasferendola dall’immobile sul quale ha il diritto di abitazione, ad un altro immobile, non verrà meno il diritto di abitazione medesimo sulla casa familiare, in quanto le norme che disciplinano l’estinzione dell’usufrutto e del diritto di abitazione non menzionano la tacita rinunzia quale causa di estinzione.
Si tratta, però, di una tesi sostenuta in dottrina (così Mazzon), alla quale sicuramente qualunque giudice preferirà il diverso orientamento giurisprudenziale, che ne ammette la possibilità di disporne (anche con una rinunzia tacita), ancor più se tale facoltà di disposizione si fa consistere in una tacita rinunzia in favore degli stessi nudi proprietari.

Peraltro, secondo Cass., sentenza n. 2754/2018, lo scopo del riconoscimento del diritto di abitazione di cui all’art. 540 c.c. consiste nella tutela dell'interesse morale del coniuge superstite a conservare i rapporti affettivi e di consuetudine con la casa in comunione di vita con il coniuge scomparso, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona.
Del permanere di tale esigenza, tuttavia, non è stata data, nel caso di specie, alcuna prova tangibile, avendo il titolare del diritto acconsentito dapprima al trasferimento in altro alloggio e successivamente alla vendita della piena proprietà della casa familiare, senza in alcun modo opporsi a tale vendita, chiedendo accertarsi il proprio diritto sull’immobile in forza della previsione del secondo comma dell’art. 540 c.c.

In conclusione, dunque, sulla scorta dei comportamenti posti in essere nel corso di questi anni e della sentenza che nega espressamente la sussistenza di un diritto di abitazione, si ritiene che sia ormai troppo tardi per proseguire su questa strada.


Michele S. chiede
martedì 22/09/2020 - Emilia-Romagna
“Buongiorno, elenco di seguito alcuni punti necessari a inquadrare la situazione all'interno della quale la mia domanda si configura:
ho intrapreso giudizio divisionale in autonomia per dividere i beni in comproprietà con mia madre adottiva e mia sorella naturale, parte dei quali derivanti dalla successione testamentaria di mio padre adottivo
specifico che nel testamento mio padre adottivo indica semplicemente che il suo patrimonio debba essere diviso 1/3 a sua moglie e 1/3 a me e 1/3 all'altra figlia adottiva, cioè mia sorella naturale
specifico anche che l'immobile gravato dal diritto di abitazione del coniuge era di intera proprietà del solo de cuius e che è strutturato come un piccolo condominio con 5 unità abitative (3 appartamenti e 2 uffici) di cui 1 di queste era appunto l'appartamento dove hanno vissuto i miei genitori adottivi e dove successivamente anche io ho vissuto con loro per oltre 30 anni
nella comparizione la controparte utilizza il seguente metodo per valutare il valore del diritto di abitazione riservato al coniuge superstite:
1) viene richiamato l'articolo 540cc, l'art. 649 comma 2 cc e cass. 9651/2013 per indicare che tale diritto è garantito automaticamente al coniuge superstite e che il valore di tale diritto grava sulla disponibile e che tale diritto va trattato similarmente a un prelegato
2) viene richiamata la sentenza cass. sez.II, 11.06.2019 n.15667 per determinare che tale diritto è garantito sempre e comunque anche se non specificato in testamento come in questo caso
3) viene richiamata cass. 10014/2003 per indicare che la proprietà acquisita dagli eredi in successione sulla abitazione coniugale, come nel nostro caso, è già gravata del diritto di abitazione del coniuge
4) viene richiamata cass. 14406/2018 per dire che il diritto di abitazione è equiparato all'usufrutto vitalizio e quindi si usano i medesimi parametri nel calcolo del valore di tale diritto
5) la controparte allega perizia del loro ingegnere che valuta usando i valori OMI e quindi in valore commerciale, tale immobile, dando un valore a ogni singola unità abitativa (condominio di 5 unità abitative come dicevamo) e quindi poi sommandoli tutti, l'intero fabbricato prende il valore di 600.000€
6) viene sottolineato che all'apertura della successione mia madre adottiva, quindi il coniuge superstite, aveva 66 anni
La controparte giunge poi a calcolare il valore di tale diritto col seguente metodo:
A) usando la tabella di usufrutto vitalizio sull'età alla morte del marito si determina un coefficiente pari al 50%
B) la base su cui applicare tale coefficiente viene identificata nel valore commerciale totale delle 5 unità abitative facenti parte del fabbricato quindi in 600.000€
C) il valore del diritto di abitazione viene quindi valutato in 300.000€
Tutti i punti 1,2,3,4,5 e 6 che la controparte adduce sono chiari e legittimi per quello che capisco leggendo su internet, ma la mia domanda verte proprio nello specifico sul metodo di calcolo di tale diritto, nello specifico le mie questioni:
Q1) mia madre adottiva ha già goduto fino ad oggi di tale diritto, attualmente ha 76 anni e ha vissuto appunto fino ad oggi nello stesso appartamento dove ha il diritto di abitazione, quindi mi sembra di buon senso ridurre il coefficiente degli anni a 30% come determinato dall'età di 76 anni sulla tabella di usufrutto vitalizio
Q2) è mia intenzione e anche sua da quello che si evince nel testo di comparizione della controparte arrivare a fine divisione lasciando a mia madre adottiva l'appartamento in questione dove quindi potrà rimanere fino a che lo desidererà, mi chiedo quindi perché le sia dovuto, nel caso la divisione dovesse permettere una spartizione in questi termini, un risarcimento di un diritto che non le verrà nei fatti mai tolto
Q3) leggendo su internet leggo che il coefficiente di usufrutto si applica sul valore di "piena proprietà" che se non capisco male si calcola moltiplicando la rendita catastale in questo caso 371,85€ per il un coefficiente di 115, il calcolo porterebbe a un valore di gran lunga minore, mi chiedo quindi se sia corretto usare questo valore di "piena proprietà" oppure la "stima commerciale" basata sui valori OMI come fa la controparte
Q4) l'altra questione riguarda se è legittimo da parte della controparte determinare senza alcuna prova o documentazione che le 5 unità abitative siano tutte da considerarsi abitazione coniugale, sono in possesso della dichiarazione ici del de cuius che identifica come "abitazione principale" il solo appartamento al 1° piano, mi chiedo quindi anche qui se sia legittimo estendere il calcolo dell'usufrutto arbitrariamente al valore di tutto il fabbricato garage e uffici compresi oltre ai 3 appartamenti presenti
Ho anche cercato di identificare se nelle sentenze di cassazione riportate dalla controparte fossero presenti già le risposte a queste mie questioni ma non sono stata in grado di determinarlo, chiedo quindi, se possibile, identificare delle sentenze di cassazione che rendano evidente l'eventuale legittimità della mia interpretazione su questi punti.
Grazie”
Consulenza legale i 01/10/2020
Si ritiene opportuno preliminarmente muovere dall’esame delle sentenze che vengono richiamate nel testo del quesito.

Cass. 9651/2013:
In tale sentenza la S.C. distingue l’operatività dei diritti di uso e di abitazione, o meglio la loro capacità di incidere sul calcolo della massa ereditaria relitta, a seconda che si tratti di successione necessaria o legittima.
Nel primo caso (successione necessaria) la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 540 c.c. determinerebbe un incremento quantitativo della quota prevista in favore del coniuge, in quanto il valore capitale dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà.
Si afferma, dunque, che per giungere a tale risultato e dare nel contempo attuazione a quella parte del medesimo art. 540 c.c. ove viene detto che “Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli” occorre in primo luogo calcolare la disponibile sul patrimonio relitto secondo quanto previsto dall’art. 556 del c.c. (ossia formando una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti e riunendo fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione) e, per differenza, determinare la quota di riserva.
Effettuato tale calcolo, alla quota di riserva, prevista dall’art. 542 del c.c. in favore del coniuge, occorre aggiungere il valore capitale dei diritti di uso e di abitazione, i quali dovranno farsi così gravare:
  1. sulla disponibile;
  2. se la disponibile non è sufficiente, sulla quota riservata al coniuge;
  3. se neppure la quota riservata al coniuge è sufficiente, sulla quota riservata ai figli o agli altri legittimari (si richiama anche Cass. 4329/2000).

A questo punto la S.C. tiene a precisare che tale sistema di calcolo vale per il caso di successione necessaria, ma non nell’ipotesi di successione legittima, richiamando a tal fine la sentenza della medesima Corte a Sezioni Unite n. 4847 del 27/02/2013, nella quale si afferma che anche in tale forma di successione al coniuge superstite debbono essere riconosciuti i diritti di uso e di abitazione di cui al secondo comma dell’art. 540 c.c., precisandosi tuttavia che “il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”.

Cass. N. 10014/2003
Questa sentenza si ritiene che possa assumere rilievo, ai fini della soluzione del caso di specie, solo per la qualificazione che dà del diritto di uso e di abitazione spettante al coniuge superstite, definendolo come un diritto reale (si richiama a tal fine l’art. 1022 del c.c.) e aggiungendo che il coniuge acquista tale diritto in forza di un legato stabilito dalla legge, il quale viene trasmesso in suo favore al momento della morte del de cuius (si richiama a tal fine il secondo comma dell’art. 649 del c.c.).

Cass. N. 14406/2018
Il caso preso in esame in questa sentenza riguarda un’ipotesi di successione ab intestato, e viene richiamata la precedente sentenza della medesima Corte (la n. 4847/2013 prima citata) per riconoscere, anche in tale ipotesi di successione, la sussistenza in favore del coniuge superstite del diritto di uso e di abitazione di cui all’art. 540.
Anche in questa sentenza, trattandosi di successione legittima, se ne riconosce la natura giuridica di prelegato, il quale, come tale, va detratto preventivamente dalla massa ereditaria.
Inoltre, viene anche affrontato l’altro tema oggetto del quesito, ossia quello della valutazione del diritto di abitazione, precisandosi che, sebbene tale diritto diverga da quello di usufrutto, anche sotto il profilo della disciplina, di contro risulta evidente che le utilità ritraibili dall’usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l’abitatore.
Tanto basta, secondo la S.C., per utilizzare per entrambi i diritti lo stesso tipo di valutazione ai fini della loro quantificazione economica.

Cass. N. 15667/2019
Questa sentenza conferma quanto già statuito in Cass. 9651/2013, facendosi osservare che nel caso di successione testamentaria, il coniuge, in aggiunta alla quota riservata, ha anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano.
Tali diritti vanno considerati come legati ex lege e si intendono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario.
Si aggiunge che, anche nell’ipotesi in cui vi sia una disposizione testamentaria che attribuisca ad altri la piena proprietà o il godimento della casa familiare, il coniuge può ugualmente invocare l’acquisto ipso iure ai sensi dell’art. 649 comma 1 c.c., senza che la tutela del coniuge debba passare attraverso l’esercizio dell’azione di riduzione.
L’erede al quale perviene per testamento la proprietà dell’immobile già adibito a casa familiare acquista su tale immobile un diritto di proprietà gravato dal diritto reale di abitazione.


Alla luce del contenuto di tali sentenze, si può adesso esaminare la fattispecie oggetto del quesito.
Il tipo di successione che viene in considerazione è quella testamentaria, avendo il testatore voluto istituire eredi la moglie ed i figli in ragione di un terzo indiviso ciascuno.
L’apertura della successione testamentaria comporta che debba farsi applicazione di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella prima delle sentenze esaminate (la più completa sotto il profilo della qualificazione giuridica del diritto di cui all’art. 540 c.c.), ossia la sentenza n. 9651/2013.
Si legge in tale sentenza che nell’ipotesi di successione testamentaria la disposizione di cui al secondo comma dell’art. 540 c.c. determinerebbe un incremento quantitativo della quota prevista in favore del coniuge, in quanto il valore capitale dei diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà (a differenza dell’ipotesi di successione legittima in cui “il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”).
E’ corretta l’interpretazione, tratta dalla sentenza n. 14406/2018, secondo cui diritto di abitazione e diritto di usufrutto, sebbene diritti reali di natura e contenuto diverso (il primo meno ampio del secondo), vanno equiparati ai fini della loro valutazione, dovendosi a tale scopo utilizzare le tabelle relative al diritto di usufrutto.
Non è corretto, invece, il sistema di calcolo attraverso cui si pretende di voler determinare il valore del diritto di abitazione, e ciò per le ragioni che adesso verranno illustrate.
Intanto è più che legittima e fondata la considerazione contenuta al punto Q1) della consulenza, ossia quella secondo cui il coefficiente a cui moltiplicare il valore della piena proprietà è quello della attuale età dell’usufruttuario e non quello relativo all’età che l’habitator aveva al momento della morte del de cuius.
La capitalizzazione o monetizzazione dell’usufrutto, infatti, presuppone che il coniuge superstite debba, per qualunque ragione, rinunziare o non potersi avvalere di tale diritto (es. nel caso in cui gli eredi decidano la vendita dell’immobile) e la conseguente necessità di determinarne il relativo valore in proporzione ai rispettivi diritti di ciascun coerede.
Nel caso di specie, dovendosi il diritto di abitazione considerare alla stregua di un legato ex lege, che si consegue automaticamente al momento dell’apertura della successione ex art. 649 comma 2 c.c. (così Cass. N. 10014/2003), non può prendersi in considerazione, ai fini della sua valutazione economica, il periodo di tempo in cui il coniuge ha goduto di tale diritto e ne ha tratto tutte le utilità.
Pertanto, il coefficiente di moltiplicazione non potrà che essere quello corrispondente all’età che il coniuge avrà al momento del perfezionamento della divisione (secondo le tabelle 2020, che poi hanno confermato quelle del 2019, il coefficiente stabilito per una età di 76 anni è, come viene detto nel quesito, il 30%).

Passando adesso all’osservazione contenuta al punto Q2), va detto che si tratta di una considerazione errata.
Infatti, la determinazione del valore del diritto di cui all’art. 540 c.c. non è legata al fatto che il coniuge resti o meno nella casa di abitazione familiare, ma si rende necessaria solo per determinare concretamente il valore di quel terzo del suo patrimonio che il testatore ha voluto assegnarle.
Anche qui si deve richiamare la prima delle sentenze esaminate (Cass. 9651/2013), dalla quale si evince che in caso di successione necessaria (cioè di successione dei legittimari con diritto a quota di riserva), il diritto di abitazione ha natura di legato ex lege ed il suo valore si aggiunge alla quota riservata al coniuge ex art. 542 c.c. e determinata ex art. 556 c.c.
Un esempio forse riuscirà a chiarire meglio quanto appena espresso.
Si consideri il patrimonio del de cuius, determinato ex art. 556 c.c. (relictum + donatum) pari a 120.
Il secondo comma dell’art. 542 c.c. dispone che, in caso di concorso del coniuge con più di un figlio, ai figli va la metà del patrimonio (ossia 60, a ciascuno 30), al coniuge un quarto (ossia 30); il restante quarto (cioè 30) è la quota disponibile.
Consideriamo, per semplicità, che il valore del diritto di abitazione sia pari a 30.
Poiché il testatore ha disposto che a ciascuno degli eredi debba essere attribuito un terzo del suo patrimonio (ossia 40), la sua volontà non potrà essere soddisfatta, in quanto, per soddisfare il legato ex lege dell’art. 540, al coniuge andranno 60 (valore della quota di riserva + valore del diritto di abitazione gravante sulla disponibile) ed ai figli resteranno 30 ciascuno (valore della loro quota di riserva, cioè quanto gli spetta per successione necessaria).

Corretto è quanto dedotto al punto Q3).
Il coefficiente di usufrutto, determinato in base all’età dell’usufruttuario (e che nel caso di specie, si ribadisce, è pari al 30% per un’età di 76 anni) va moltiplicato per il valore della piena proprietà, quest’ultimo, a sua volta, pari al valore catastale dell’immobile, ottenuto moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per un coefficiente dato (il c.d. moltiplicatore catastale, che è 110).
Va escluso che quale valore della piena proprietà possa prendersi a riferimento la stima commerciale dell’immobile, in tal senso potendosi argomentare dall’art. 48 del T.U.R. (che a sua volta rinvia all’art. 46 del T.U.R.), il quale dispone che va assunta “come annualità l’ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse”.
A sua volta, l’articolo 46 TUR dispone che la base imponibile per la costituzione delle rendite è costituita: nel caso di rendita vitalizia, dal valore dell’annualità (cioè quello determinato ex art. 48) moltiplicato per un coefficiente determinato in base all’età del beneficiario (cioè della persona alla cui morte il diritto di usufrutto deve cessare).
Come si vede, nessuna di tali norme fa riferimento al valore commerciale dell’immobile, ma alla c.d. annualità, che poi non sarebbe altro che la rendita catastale.

Per quanto concerne, infine la questione Q4), è senza dubbio scorretto ed illegittimo assumere come base di calcolo la rendita dell’intero immobile di cui fa parte l’abitazione destinata a casa coniugale.
Per suffragare l’illegittimità di tale tesi si può argomentare dalla stessa ratio che ha indotto il legislatore a riconoscere in favore del coniuge superstite il diritto di uso e di abitazione di cui al secondo comma dell’art. 540 c.c., ossia soddisfare l’interesse morale del coniuge superstite di mantenere vivo il nucleo essenziale della famiglia, continuando ad abitare la casa familiare e usare i mobili che la corredano.
Per casa familiare, poi, non può che intendersi quella a cui fa riferimento la norma dell’art. 144 del c.c., nella quale i coniugi vi abbiano concretamente svolto il riflesso della propria vita comune e vi abbiano fissato la residenza.
Pertanto, al di là della dichiarazione ICI, che identifica come prima casa l’appartamento del primo piano (e che sicuramente avrà la sua valenza probatoria in favore di chi pone il quesito), sembra insostenibile che una famiglia possa fissare la propria residenza in locali aventi, anche dal punto di vista catastale, una destinazione ben diversa da quella abitativa, quali sono i garage e gli uffici.


Matteo L. chiede
giovedì 10/09/2020 - Liguria
“Buongiorno,
vi scrivo in quanto vorrei ricevere un parere legale circa una questione che mi riguarda inerente l'uso di una abitazione.
La situazione è la seguente:
Mio padre (62 - pensionato) e mia madre (63 - pensionata) sono i proprietari al 50% in comunione dei beni di una casa indipendente su più livelli di discrete dimensioni, adibita a residenza familiare ed entrambi hanno la residenza in tale abitazione. I miei genitori si sono legalmente e consensualmente separati (non divorziati) circa 10 anni fa, ma hanno mantenuto la residenza presso l'immobile di cui sopra suddividendolo in 2 distinti e indipendenti appartamenti con ingressi e utenze separate, ma restando formalmente un'unica abitazione (un solo numero civico, un solo contatore ENEL\GAS ecc.) e ripartendosi le spese in base ad accordi verbali. Entrambi hanno rapporti sentimentali con i rispettivi partner e, tra alti e bassi, un rapporto civile tra di loro.
Io (36 - dipendente) e mia sorella (27 - neolaureata attivamente in cerca di impiego) abbiamo abitato in questa casa per diversi anni, poi, io prima e lei dopo, abbiamo preso residenza presso altre abitazioni non di nostra proprietà.
Purtroppo, a causa del Covid, mio padre è mancato a Marzo. Per vari motivi legati alla tragedia e alla pandemia in atto, siamo tornati all'abitazione di cui sopra io, mia moglie incinta, nostro figlio (2) e mia sorella, nel tentativo di superare insieme la situazione drammatica che ci aveva colpiti.
A seguito di tale tragedia, è stata aperta successione e sono stati ripartiti tra gli eredi - mia madre, io e mia sorella - i lasciti di mio padre nelle quote di 1/3 ciascuno. Essenzialmente si tratta dell'abitazione di cui sopra e di modeste somme economiche. A seguito della successione, la casa è quindi ripartita tra mia madre per 2/3, io e mia sorella per la quota di 1/6 ciascuno.
In seguito al nuovo assetto familiare, per motivi sentimentali e pratici, io e mia sorella in accordo, abbiamo chiesto a nostra madre di mantenere la suddivisione dell'abitazione e assegnarci l'abitazione precedentemente abitata da nostro padre, permettendoci così di continuare a frequentare in autonomia e senza ledere la sua privacy l'abitazione, suddividendoci e organizzandoci tra me e mia sorella la gestione di quella parte di casa. Di fatto, mia madre non avrebbe alcuna modifica delle proprie abitudini e dei propri spazi, nonché delle responsabilità civili ed economiche legate alla casa in quanto c'è nostra disponibilità a compensare le spese per quanto di nostra competenza.
In seguito a tale proposta, sorvolando sulle prime motivazioni di contrarietà alla richiesta, mia madre ha esibito un foglio ricevuto dal notaio o dall'avvocato, dove in virtù dell'Ex art. 540 cod.civ. scopriamo che è sua intenzione far valere il diritto alla conservazione dell'abitazione familiare - e quindi al diritto esclusivo di abitazione - non solo per la parte in cui abita, ma anche per la parte che era abitata da nostro padre, ovvero per l'intera abitazione, invitandoci quanto prima ad abbandonare l'abitazione e tornare sporadicamente previa richiesta da lei accordata.

Premesso ciò, vorrei sapere se in virtù della specifica situazione (separazione dei coniugi e esistente suddivisione in 2 distinte abitazioni seppur formalmente ancora un'unica unità abitativa) è comunque valido ed applicabile quanto indicato nell'articolo ex.540 o se ci sono gli estremi per richiedere ed ottenere, da parte mia e di mia sorella, il mantenimento della suddivisione dell'abitazione e l'assegnazione di una delle 2 abitazioni, concedendo alle 2 parti - io e mia sorella \ nostra madre - l'utilizzo esclusivo dell'abitazione ciascuno per la parte assegnatagli. È documentabile e regolare la suddivisione delle 2 unità.

Rimango a disposizione per qualunque chiarimento e integrazione a quanto sopra, sono raggiungibile tramite i contatti indicati nel modulo.
Grazie
Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 16/09/2020
Il diritto di abitazione è riconosciuto, nel nostro ordinamento, dall'art. 540 del c.c., a favore del coniuge del defunto sulla casa adibita a residenza familiare, anche quando egli concorra con altri chiamati.

La ratio della disposizione si può cogliere nell’esigenza di tutelare le abitudini di vita del coniuge rimasto in vita ed evitargli l'ulteriore danno, psicologico e morale, che potrebbe derivare dal dover abbandonare l'alloggio abituale.
La ratio dell’istituto non è, quindi, di soddisfare un bisogno materiale quanto garantire all'avente diritto la "conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbol goduti durante il matrimonio" (C. App. Cagliari, 26/09/2005).

Presupposti di applicazione della norma sono: che la casa fosse di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge (Cass. 6691/2000); che la casa fosse adibita a residenza familiare.

Per rispondere al quesito in oggetto, si deve innanzitutto stabilire se tale diritto di uso e abitazione spetti comunque anche nel caso di separazione legale dei coniugi e se si possa in tal caso ritenere ugualmente esistente una casa “adibita a residenza familiare”.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15277 del 5 giugno 2019 si è espressa sul punto, ravvisando nella separazione personale dei coniugi un ostacolo insormontabile all'applicazione di tale disposizione.
Nel caso di separazione personale dei coniugi infatti, come noto, vengono meno una serie di obblighi derivanti dal vincolo matrimoniale, e cessa anche l'obbligo di coabitazione.
Tale evenienza fa sì che non sia più in alcun modo possibile individuare una casa adibita a residenza familiare, la quale deve sussistere come tale al momento dell'apertura della successione.
Il diritto di abitazione de quo, infatti, può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile in concreto utilizzato dai coniugi come residenza familiare.
L'applicabilità della norma in questione non può quindi essere predicata, ad avviso dei giudici della Cassazione, nel caso in cui, a seguito di separazione personale dei coniugi, sia cessata la convivenza tra gli stessi (vedi anche, in senso conforme, Cass. 13407/2014).
Nell’ordinanza del 2019 citata, peraltro, la Corte di Cassazione ha precisato che “La circostanza che, nella specie, la casa familiare era stata attribuita al coniuge in virtù di previsione della separazione consensuale omologata, a un attento esame, non introduce un elemento che possa giustificare la diversa considerazione della vicenda”.

Per quanto riguarda poi, il fatto che l’appartamento abitato dal coniuge superstite, pur facendo parte dello stesso immobile, sia separato da quello in cui abitava il defunto, si può richiamare la sentenza della Cassazione, n. 4088/2012 che ha escluso che questo diritto possa cadere su un appartamento (pur facente parte dello stesso edificio) che sia autonomo da quello sede della vita domestica e non utilizzato a questo scopo. Questo perché il diritto in esame "può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare".

Dalle pronunce richiamate, si possono trarre alcune considerazioni importanti in relazione al caso di specie.
La Suprema Corte fa leva sul concetto di residenza familiare effettiva, cioè di luogo in cui i coniugi concretamente svolgevano la propria vita insieme al momento del decesso di uno di essi. Nel caso sottoposto al nostro esame, i coniugi erano separati e risiedevano già da diversi anni in appartamenti separati, seppure facenti parte dello stesso immobile.
Nel caso di specie, pare doversi concludere nel senso della mancanza di una residenza familiare effettiva e soprattutto dell’assenza della memoria affettiva che l'istituto vuole tutelare.
Facendo leva su tali considerazioni, si potrebbero contrastare le pretese del coniuge superstite, affermando che il diritto di abitazione di cui all’art. 540 c.c. non sarebbe applicabile al caso di specie e anche se lo fosse sarebbe limitato all’appartamento separato in cui ormai da diversi anni vive il coniuge superstite.

Diverso è il discorso per un’eventuale assegnazione dell’appartamento del de cuius ai figli.
Una volta escluso il diritto di abitazione ai sensi dell’art. 540 c.c., viene in rilievo l’art. 1102 c.c., secondo il quale ciascun partecipante alla comunione “può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Ciascun comproprietario può utilizzare l’immobile comune senza però impedire agli altri di farne uguale uso. Ciascuno deve osservare essenzialmente tre obblighi:
  • non può impedire il contemporaneo utilizzo del bene agli altri comproprietari;
  • non può alterare la destinazione d’uso del bene senza il consenso degli altri;
  • non può pregiudicare il bene, distruggendolo o danneggiandolo.
Peraltro, l’immobile in questione, essendo diviso in due appartamenti potrebbe essere facilmente utilizzato contemporaneamente.

Il singolo comproprietario che usa la cosa in modo tale da impedire, anche solo in astratto, il medesimo uso agli altri comproprietari, compie un atto illecito e dà diritto agli altri comproprietari di chiedere il pagamento di una indennità.

Nel caso di specie, facendo leva da un lato sul fatto che la madre comproprietaria dell’immobile non possa impedire l’utilizzo del bene comune ai figli e dall’altra sull’inapplicabilità dell’art. 540 c.c.,si potrebbe trovare un accordo con la madre che preveda l’utilizzo dell’appartamento del de cuius da parte dei figli.
Diversamente, si dovrebbe procedere con la divisione dell’immobile e i figli dovrebbero versare il conguaglio alla madre (essendo quest’ultima attualmente proprietaria di una quota di 2/3 dell’immobile).


Freducci L. chiede
martedì 10/03/2020 - Liguria
“Mia moglie è deceduta lasciando in eredità la sua quota della casa di abitazione pari al 99,70%, io possiedo il 0,30%.
Gli eredi della quota di mia moglie sono io per 1/2 e sua figlia (avuta da precedente matrimonio) per 1/2.
La figlia vuole la divisione giudiziale ed io intendo esercitare il diritto di abitazione.
CHIEDO
Posso oppormi? Quali sono i possibili scenari che possono verificarsi?

Consulenza legale i 16/03/2020
L’art. 581 del c.c. disciplina la successione del coniuge, disponendo che, in caso di concorso con un solo figlio, ciascuno di essi ha diritto alla metà del patrimonio ereditario.
Tale norma deve essere raccordata con l’art. 540 c.c., il quale, a sua volta, attribuisce al coniuge superstite il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, precisando che tale diritto sorge sia nel caso di abitazione di proprietà esclusiva del de cuius sia nel caso in cui si tratti di abitazione comune.

Quest’ultima norma si fonda sull’interesse morale di mantenere vivo il nucleo essenziale della famiglia e si propone sostanzialmente di evitare che alla cessazione del rapporto matrimoniale, dovuta alla morte di uno dei coniugi, possa far seguito una forzosa alterazione dell’ambiente di vita nel quale il medesimo rapporto si era costituito.

E’ importante, al fine di giungere alla soluzione del quesito posto, cercare di inquadrare correttamente la natura giuridica di tale diritto, e tra le diverse tesi che al riguardo sono state sviluppate, si ritiene preferibile quella secondo cui si tratta di un legato ex lege, cioè di una disposizione legale a titolo particolare.
Da tale inquadramento giuridico se ne fa derivare che:
  1. l’acquisto del diritto avviene ipso iure, cioè immediatamente al momento dell’apertura della successione, senza che sia necessaria alcuna accettazione;
  2. tale diritto sarà opponibile a qualunque terzo, a prescindere dalla trascrizione del relativo acquisto;
  3. è possibile rinunciare all’eredità e mantenere tale diritto;
  4. l’eventuale possesso da parte del coniuge superstite della casa familiare non integra il requisito della fattispecie di cui all’art. 485 del c.c., cioè non vale a qualificare il chiamato come possessore dei beni ereditari (così Cass. 1588/2016).

Il problema principale che in ordine a tali diritti si è posto è stato quello di capire se essi debbano considerarsi come un quid pluris rispetto alla quota già garantita dalla legge al coniuge superstite oppure se tali diritti debbano considerarsi ricompresi nel valore di detta quota.
Prevale, sia in dottrina che in giurisprudenza, la tesi secondo cui essi si aggiungono alla quota già riservata al coniuge, cosicché essa si compone della frazione di patrimonio riservata per legge al coniuge e dei due diritti attribuiti per legato ex lege (in giurisprudenza Cass. n. 26741/2017).

In particolare, secondo la giurisprudenza anche nella successione legittima i diritti del coniuge vanno ad incrementare la quota di riserva, il che comporta che in caso di successione ab intestato (ossia devolutasi senza testamento, ma per legge) l’interesse del coniuge superstite ad abitare nella casa familiare ed usare i mobili che la corredano, è garantito non solo mediante una composizione qualitativa della legittima, ma anche con un aumento quantitativo (così Cass. 6691/2000; App. Roma 07.11.2006; Trib. Roma 01.06.2010).

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 4847/2013, hanno espressamente precisato che in tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano di cui al secondo comma dell’art. 540 c.c., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall’asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato.

Il primo problema che la S.C. affronta in detta sentenza è quello della applicabilità dell’art. 540 c.c. anche al caso della successione legittima, considerato che il legislatore non fa alcun riferimento a tali diritti se non all’art. 584 del c.c. in tema di successione del coniuge putativo.
A tale questione la Corte di Cassazione ritiene che debba darsi risposta positiva, in tal senso argomentando dalla stessa ratio di tali diritti, che è quella di realizzare anche nella materia successoria una nuova concezione della famiglia, che tenda ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale, ma anche sul piano etico e sentimentale, ritenendosi che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona (finalità questa valida per il coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima).

Accertato che tali diritti spettano al coniuge superstite anche nella successione legittima, si pone a questo punto il problema di stabilire come va calcolato il valore della quota del coniuge a cui gli stessi spettano.
Due sono le tesi elaborate al riguardo.

Secondo una prima tesi occorre fare applicazione dell’art. 553 del c.c., norma che realizza un collegamento tra le norme della successione legittima e quelle della successione necessaria e da cui se ne fa derivare che se l’operatività delle norme sulla successione legittima comporta in concreto una lesione delle quote dei legittimari, la successione legittima si potrà realizzare con il rispetto delle quote destinate a questi ultimi.
Detto in altri termini, se il valore di tali diritti dovesse oltrepassare il valore della disponibile, essi potranno incidere sulla legittima dei figli solo dopo che la legittima del coniuge sia risultata insufficiente a soddisfarli.

Secondo un altro orientamento, invece, nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso del coniuge vanno cumulati alla quota del coniuge come prevista dagli artt. 581 e 582 c.c. ed ai fini del relativo calcolo occorrerà stralciare il valore capitale degli stessi secondo modalità assimilabili al prelegato.
Ciò significa che il valore capitale di tali diritti va detratto dalla massa ereditaria, la quale va poi divisa tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, senza tenere conto di tale attribuzione, rimanendo invece compreso nell’asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.

Al fine poi di quantificare concretamente il suddetto valore capitale, è stato proposto in dottrina di considerare il loro valore in termini di equivalenza con il calcolo del valore di usufrutto (così Bianca).

Un’ultima precisazione va fatta prima di giungere alla soluzione prospettabile.
Secondo il chiaro disposto dell’art. 713 del c.c. ciascuno dei coeredi può in qualsiasi momento domandare la divisione, dovendosi necessariamente giungere alla divisione giudiziale qualora gli stessi non raggiungano un accordo in ordine alla formazione delle quote.
Inoltre, secondo quanto disposto dall’art. 720 del c.c., qualora gli immobili facenti parte dell’eredità non siano comodamente divisibili, essi dovranno essere preferibilmente ricompresi per intero nella porzione del coerede avente diritto alla quota maggiore, e quest’ultimo sarà tenuto a versare all’altro coerede il valore corrispondente alla sua quota.

Ebbene, applicando i suddetti principi al caso di specie e volendo così giungere ad una sua soluzione, vediamo quali sono i possibili scenari che possono verificarsi, come è stato chiesto:
  1. il giudice aderisce al primo orientamento e così procede a quantificare il valore dei diritti di abitazione e di uso (secondo le regole dell’usufrutto) e procede a divisione garantendo alla figlia una porzione di immobile, in nuda proprietà, che non può avere valore inferiore alla quota che la legge le riserva, pari ad un terzo ex art. 542 del c.c.;
  2. il giudice aderisce al secondo orientamento, quello fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e procede a divisione attribuendo alla figlia la metà in nuda proprietà della quota di immobile caduta in successione (99,70%) ed al coniuge superstite la piena proprietà dell’altra metà di immobile oltre al diritto di uso e di abitazione sull’intero immobile.

Dovrebbe essere quest’ultima la soluzione che con maggiore probabilità verrà adottata, considerato che è questa la linea interpretativa seguita dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente.


Giuseppe L. chiede
lunedì 29/07/2019 - Sicilia
“Nel 1963 avviene il decesso di Tizio che lascia moglie e tre figli piccoli: secondo il diritto di famiglia dell'epoca, alla moglie va soltanto l'usufrutto di un terzo dell'abitazione e di un magazzino commerciale mentre la proprietà viene divisa in parti uguali fra i figli. Il nucleo familiare continua a risiedere nell'abitazione fino a quando alla fine degli anni Settanta i figli lasciano l'abitazione e acquistano ciascuno una casa di loro proprietà dove vanno a risiedere, lasciando il diritto di abitazione alla madre, secondo il nuovo diritto di famiglia entrato in vigore nel 1975. La madre mantiene residenza e domicilio e paga regolarmente tutte le tasse relative all'abitazione, prima ICI e poi IMU, mentre i figli pagano le tasse relative al magazzino commerciale, per le quali, ovviamente, non si può far riferimento al diritto di abitazione. Nel 2012 il Comune di ...omissis... effettua un accertamento sull'IMU e, nonostante la tassa risulti pagata per intero dalla madre, come da ricevute in nostro possesso, sostiene che la tassa sull'abitazione in questione non deve essere pagata dalla madre, in quanto essendo il decesso avvenuto nel 1963, la sua quota dell'usufrutto non le garantisce il diritto di abitazione. Quindi, secondo questa tesi, a prescindere dalle valutazioni giuridiche, non viene riconosciuta una situazione di fatto cristallizzata da oltre 30 anni, con un diritto di abitazione mai messo in discussione dagli eredi, con lo scopo surrettizio di ottenere il pagamento di una tassa già pagata in alcuni anni, o non dovuta quando la legge prevedeva l'esenzione per l'abitazione principale. Noi riteniamo che l'amministrazione sia incorsa in un eccesso di potere, in quanto il tipo di controlli che si possono effettuare in queste circostanze, riguardano le dichiarazioni mendaci (sostengo di usare una abitazione per evitare di far pagare l'imposta ai proprietari, ma in realtà, abito altrove) non certo per verificare la genesi del diritto di abitazione del coniuge superstite, in relazione alla normativa vigente al momento del decesso del coniuge, avvenuto più di 50 anni prima dell'accertamento tributario. Peraltro, si potrebbe mettere in discussione il diritto di abitazione, solo qualora l'accertamento fosse intervenuto prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, non certo 37 anni dopo. E, ammesso e non concesso che la tesi del Comune avesse un qualche fondamento, interviene l'art. 1014 del codice civile che parla di estinzione prescrittiva, quando l'usufrutto non viene usato o rivendicato per venti anni, cosa che è documentalmente provata (tutti e tre i figli hanno lasciato l'abitazione da oltre trentanni senza richiedere alcun compenso alla madre). Dopo un confronto molto acceso con i dirigenti del Servizio tributario, abbiamo ottenuto la richiesta di un parere all'avvocatura comunale, ma vorremmo anche noi in parere giuridico neutrale. Sono pronto a fornire via mail tutto il materiale che doveste ritenere necessario al fine di formulare un parere e attendo un vostro riscontro. Cordiali saluti”
Consulenza legale i 06/08/2019
Per affrontare il presente caso occorre preliminarmente analizzare ciò che dettava il codice civile prima della riforma del diritto di famiglia del 1975.
Disponeva l’art. 581 c.c., nel testo in vigore dal 19.04.1942 al 19.09.1975 che "Quando con il coniuge concorrono figli legittimi, soli o con figli naturali, il coniuge ha il diritto all’usufrutto di una quota di eredità. L’usufrutto è della metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e di un terzo negli altri casi.…".
Secondo l’opinione prevalente tale diritto reale di usufrutto, riconosciuto al coniuge, non poteva valere ad attribuire allo stesso la qualità di erede, bensì quella di semplice legatario ex lege.

Continuava poi lo stesso vecchio testo dell’art. 581 c.c. disponendo al terzo comma che i diritti del coniuge superstite potevano essere soddisfatti nel modo indicato dall’art. 547 c.c.
Si trattava della c.d. facoltà di commutazione, attribuita ai figli del defunto e che svolgeva le funzioni di una vera e propria condizione risolutiva (di natura meramente potestativa) del diritto reale di usufrutto del coniuge.

Tale norma, infatti, abrogata anch’essa dalla riforma del diritto di famiglia, riconosceva agli eredi (ossia i figli, avendo la moglie la qualità di legataria) la facoltà di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.
Fin quando il coniuge non fosse stato soddisfatto delle sue ragioni, avrebbe continuato a conservare i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari, in ragione della quota spettantele per legge.

Trattasi, peraltro, di un diritto di commutazione diverso da quello che l’art. 541 c.c., sempre ante riforma, riconosceva ai figli legittimi in caso di concorso con figli naturali, ed in forza del quale ai figli legittimi veniva concessa la facoltà di soddisfare con attribuzione di una somma di denaro o di uno o più immobili ereditari la quota di eredità spettante per legge ai secondi.

In ogni caso, l’esercizio della facoltà di commutazione non avrebbe potuto farsi discendere da una semplice situazione di fatto, ma necessitava di una espressa e formale manifestazione di volontà in tal senso, racchiusa in un atto pubblico e regolarmente trascritto ai fini della sua opponibilità ai terzi.
Solo in tal modo il Comune interessato sarebbe stato posto in condizione di individuare correttamente i soggetti passivi delle diverse imposte, tra cui va annoverata anche l’IMU.

La semplice circostanza che la madre continuasse ad occupare l’immobile adibito a residenza familiare, dunque, non può valere a costituire sul medesimo immobile quel diritto reale di abitazione che l’art. 540 c.c. post riforma riconosce al coniuge superstite ed in forza del quale si verifica il presupposto oggettivo dell’imposizione IMU.
Vale la pena di ricordare, a tal proposito, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6192 del 16 marzo 2007, ha perfino sancito che l’assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, essendo finalizzata all’esclusiva tutela dei figli ed assumendo natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale, non può costituire presupposto per l’individuazione del soggetto passivo IMU.

Logico corollario di quanto sopra detto è che, non potendo la situazione di fatto mutare le posizioni giuridiche degli eredi ed i diritti a ciascuno di essi spettanti, si ritiene corretta la pretesa avanzata dall’Amministrazione comunale interessata, né può intravedersi in tale sua pretesa un eccesso di potere, in quanto non sta svolgendo alcuna attività esegetica, ma si sta soltanto limitando a fare applicazione della reale situazione giuridica, quale sicuramente risulta dai pubblici registri immobiliari.

Si ritiene che non colga nel segno neppure il richiamo fatto all’art. 1014 del c.c., nella parte in cui è disposto che il diritto di usufrutto si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.
Risulterebbe estremamente difficile, infatti, poter asserire che quell’immobile sia stato utilizzato in forza di un diritto di abitazione (mai validamente costituito) e non in forza del sussistente diritto di usufrutto (in ogni caso, sia per l’estinzione del diritto di usufrutto che per il riconoscimento in favore del coniuge del diritto di abitazione occorre quantomeno una sentenza costitutiva).

La scelta corretta, dunque, sarebbe dovuta essere quella di adempire al pagamento dell’IMU in ragione dei rispettivi diritti di pertinenza, tenendo conto di quanto si ricava dagli artt. 8 e 9 del D.L. n. 23 del 14 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo municipale”.
In particolare, in base al tenore letterale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, e con particolare riferimento agli immobili ed al caso di specie, soggetti passivi IMU sono, tra gli atri:
  1. il proprietario, ossia colui che, in base all’art. 832 c.c., ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico;
  2. l’usufruttuario, cioè colui che ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica.
Il nudo proprietario non è tenuto al pagamento del tributo che, di conseguenza, grava sul titolare del diritto reale di godimento (in generale, i soggetti privi di diritti reali non sono soggetti passivi del tributo).
In conclusione, dunque, il pagamento dell’IMU sarebbe dovuto gravare per un terzo sulla moglie nella sua qualità di usufruttuaria e per due terzi sui figli, nella loro qualità di pieni proprietari della suddetta quota.


Franco F. chiede
martedì 12/02/2019 - Emilia-Romagna
“Mio suocero ha lascialo per testamento (olografo) il 50% del suo patrimonio alle quattro figlie e l'altro 50% alla seconda moglie, precisando nel testamento che alla moglie spetta anche il diritto di abitazione sulla residenza coniugale.
Fatte le perizie ci viene proposto un conteggio che detrae preliminarmente il valore del diritto di abitazione e divide a metà il residuo, comprimendo in questo modo la spettanza delle figlie, già al limite della legittima.
Ho trovato due sentenze di Cassazione (9651/2013 e 26741/2017) che mi sembra siano applicabili al nostro caso. Secondo queste la quota di riserva delle figlie dovrebbe essere calcolata sull'intero valore, quindi il 50% comprendendo la residenza coniugale in piena proprietà.
Il diritto di abitazione (valorizzato 103.000 euro) sarebbe quindi già coperto nella quota disponibile del 25% (in valore 155.000 euro) che il decuius ha nel testamento interamente destinato alla moglie.
Per completare il quadro preciso che sulla parte mobiliare visto che c'erano stati dei trasferimenti di valori è già stato raggiunto e perfezionato un accordo transattivo.”
Consulenza legale i 19/02/2019
Partiamo dalla norma di riferimento, che è l’articolo 540 c.c., inserito nelle norme sulla successione testamentaria: secondo tale norma al coniuge è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui beni mobili in essa contenuti e che la corredano.

La finalità dell’istituto sta nell’intento di tutelare il coniuge non solo e non tanto sotto il profilo patrimoniale, quanto soprattutto sotto quello affettivo e psicologico, perché la ricerca di una nuova abitazione è quasi sempre fonte di stress e disagio e incide sulla stabilità delle abitudini di vita della persona (questa l’opinione della Corte di Cassazione: sentenza n. 2754 del 5/2/2018).

I diritti in commento attribuiti al coniuge sono dei veri e propri legati ex lege, ovvero delle disposizioni a titolo particolare (lasciti) a favore di una o più determinate persone, in questo caso al coniuge - erede.
Il diritto di abitazione di cui all’art. 540 c.c. non viene attribuito “in conto di legittima”, ovvero non è già compreso nella porzione di legittima (la porzione di eredità riservata per legge al coniuge) ma in aggiunta rispetto a quest’ultima, e dev’essere computato dunque sulla quota disponibile (ovvero la quota del patrimonio ereditario di cui il testatore può liberamente disporre e non deve riservare a nessuno).

Se e solo se il valore della porzione disponibile non è sufficiente a soddisfare il legato, il valore di questo andrà a gravare sulla porzione riservata al coniuge ed eventualmente su quella riservata ai figli.

Pertanto, tornando al caso in esame, si dovrà in primo luogo stabilire quali siano la porzione disponibile e quella di riserva; dopodiché si dovrà detrarre dalla porzione disponibile il valore del diritto di abitazione.

Le due sentenze citate nel quesito sono molto chiare in merito:

In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell’art. 540, secondo comma, cod civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà, e gravano in primo luogo sulla porzione disponibile, determinata, a norma dell’art. 556 cod. civ., considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato) comprensivo del valore capitale della casa familiare in piena proprietà, mentre, in caso di incapienza della disponibile, comportano la proporzionale riduzione della quota di riserva del medesimo coniuge, nonché, ove pure questa risulti insufficiente, delle quote riservate ai figli o agli altri legittimari. (Nella specie, alla luce dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito la quale, allo scopo di determinare la legittima riservata ai figli del "de cuius", aveva calcolato la consistenza dell'asse ereditario dopo aver preliminarmente detratto il valore dei diritti di abitazione e di uso spettanti al coniuge)” (Cass. civ. Sez. II Sent., 19/04/2013, n. 9651);


In tema di successione necessaria, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ex art. 540 comma 2, c.c. si sommano alla quota spettante allo stesso in proprietà, con conseguente incremento quantitativo di tale quota, gravando in primo luogo sulla porzione disponibile e, ove questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge in proprietà nonché, eventualmente, su quella riservata ai figli; ciò implica che la determinazione della porzione disponibile e delle quote di riserva dei legittimari deve avvenire considerando il valore del "relictum" (e del "donatum", se vi sia stato), comprensivo del valore della casa familiare in piena proprietà.” (Cass. civ. Sez. II Sent., 13/11/2017, n. 26741)

Il calcolo che è stato proposto agli eredi, dunque, alla luce di quanto illustrato e delle citate sentenze, non pare corretto.

Si evidenzia a tal proposito come, probabilmente, chi ha suggerito la detrazione del legato ex lege dall’intera massa ereditaria lo abbia fatto applicando il criterio di imputazione valevole per le successioni legittime.
Chiariamo: il caso di cui parliamo e la norma applicabile (art. 540 c.c.) concernono un caso di successione testamentaria. La giurisprudenza, però, nel tempo si è interrogata sull’applicazione del 540 c.c. anche al caso di successione legittima (ovvero quella che avviene in base alla legge, in assenza di testamento).
La conclusione è stata affermativa, ma con l’utilizzo di un criterio di imputazione del diritto di abitazione del tutto diverso da quello dettato dalla norma per la successione testamentaria, ovvero con detrazione preventiva del legato dalla massa ereditaria e successiva divisione del residuo sulla base delle quote previste per legge.

ANTONIO M. chiede
sabato 10/11/2018 - Lombardia
“Dal 2016 ho il diritto di abitazione sulla casa ove tutt'ora abito. Mio figlio (nato dal primo matrimonio) è il nudo proprietario della stessa casa. Nel 2017 ho contratto nuovo matrimonio e, la casa in questione, è diventata la residenza mia e della mia nuova moglie.
DOMANDA: Nel caso morissi prima di mia moglie il diritto di abitazione, costituito originariamente in capo a me, si trasmetterebbe in capo a mia moglie? Mia moglie vanterebbe il diritto di continuare ad abitare la casa? Ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 13/11/2018
Il diritto di abitazione fa parte della categoria dei diritti reali di godimento su cosa altrui di cui il titolare può servirsi limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022 c.c.).
Per espressa previsione normativa (art. 1024 c.c.) il diritto di abitazione non può essere ceduto né dato in locazione.

Ciò posto, per rispondere al quesito in esame occorre far riferimento all’art. 540 del codice civile che testualmente prevede che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Come ha sottolineato la Suprema Corte (sentenza n.22456/2014) "il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad aggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare e si identifica con l'immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi - vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare".

Appurato quale sia l’oggetto di tale diritto, già dalla semplice lettura della norma sopra citata appare pacifico che esso spetti al coniuge superstite (cioè Sua moglie, nell’ipotesi prospettata nel quesito) soltanto se la casa coniugale fosse di proprietà del coniuge defunto ovvero in comproprietà.
Nel quesito leggiamo invece che Lei è titolare soltanto del diritto di abitazione e non anche del diritto di proprietà (nemmeno pro quota).

Alla luce di ciò, le risposte alle due domande contenute nel quesito devono intendersi negative: alla Sua morte il diritto di abitazione non si trasferirebbe a Sua moglie e, pertanto, essa non vanterebbe il diritto di continuare ad abitare nella casa di proprietà di Suo figlio.

Piercarlo C. chiede
giovedì 28/06/2018 - Piemonte
“Il testamento con il quale il testatore nomina erede universale suo fratello, in assenza di figli ed ascendenti, ma con presenza del coniuge è, ovviamente, impugnabile dal coniuge stesso.
Tale testamento è da considerarsi nullo e pertanto, in assenza di altro testamento, l’eredità si devolve per 2/3 al coniuge superstite ed 1/3 al fratello o si devolve 50% al fratello e 50% al coniuge ( come quota di legittima)?”
Consulenza legale i 03/07/2018
Se è corretto affermare che la disposizione testamentaria che devolve l’intera eredità al fratello in presenza del coniuge non è legittima, è però altrettanto vero che il testamento non è affatto nulloannullabile.
Esso, infatti, è semplicemente inefficace nei limiti della lesione e nei soli confronti dei legittimari che hanno agito in riduzione.

Chiariamo i concetti.
Vi sono delle categorie di successibili (chiamati “legittimari”) o "necessari" che, per legge, hanno diritto ad una quota del patrimonio ereditario: si tratta di coniuge, figli ed ascendenti.

Per quanto riguarda il coniuge, in particolare, l’art. 540 c.c. riserva al medesimo, in assenza degli altri legittimari, la metà del patrimonio del defunto.

Qualora il testatore, nelle sue ultime volontà, non rispetti la suddetta proporzione e non lasci nulla, oppure meno della metà del proprio patrimonio, al proprio coniuge, quest’ultimo avrà diritto di agire in “riduzione”.
Si tratta di una vera e propria azione giudiziale che il legittimario leso nella propria quota di legittima può promuovere nei confronti del soggetto a favore del quale il testatore ha disposto nel testamento.

La seguente pronuncia riassume bene quanto detto sinora: “Quando il legittimario sia stato pretermesso (…) dal testatore (e cioè allorquando questi abbia disposto interamente dell'eredità mediante disposizioni a titolo universale che non includono il legittimario), questi non ha la posizione di chiamato all'eredità: a questa, infatti, sono chiamati coloro che sono designati dal testamento, il quale è intanto valido ed efficace. Per conseguire la quota di eredità spettantegli, il legittimario (…) deve esercitare un'azione giudiziaria a carattere costitutivo, e cioè l'azione di riduzione, al fine di ridurre le disposizioni testamentarie lesive della sua quota. Solo a seguito di tale azione il legittimario conseguirà la qualità di chiamato all'eredità, in quanto avrà conseguito una quota dell'eredità, infatti, solo dal momento della sentenza che accoglie la domanda di riduzione viene rimossa l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie; tali disposizioni, in quanto lesive della legittima, non sono nulle ne' annullabili (fino a quando esse non vengano impugnate con l'azione di riduzione, esse conservano, pertanto, la loro piena efficacia).” (App. Potenza Sent., 29/06/2009).

Più precisamente, si procede con quella che viene chiamata la “riunione fittizia”: si forma (solo sulla “carta” e non realmente) una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti; poi si riuniscono a questa massa tutti quei beni (se ci sono) dei quali si sia disposto in vita a titolo di donazione. Sulla massa che residua si calcola la porzione disponibile (art. 556 c.c.).

Nel caso di specie, per rispondere al quesito – essendo il testamento valido e non operando, in difetto di nullità dello stesso, le regole della successione per legge - la quota di patrimonio riservata al coniuge sarà del 50% (da calcolarsi, attenzione, con le modalità sopra descritte), cosicché al fratello nominato erede spetterà il residuo 50%.

Si precisa che la reintegrazione della quota di legittima lesa deve sempre avvenire in natura e non per equivalente in denaro: il calcolo, insomma, si effettua “formando la massa” in modo fittizio, ma una volta calcolate le quote, il legittimario avrà diritto alla sua parte di beni in natura e non solo mediante liquidazione in denaro da parte degli altri eredi.
Afferma a tal proposito la giurisprudenza: “La reintegrazione della quota di legittima, conseguente l'esercizio dell'azione di riduzione, deve essere effettuata con beni in natura (…). Tale principio trova fondamento giuridico nella natura della legittima, che è una quota di eredità, cosicché la riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni poste in essere dal de cuius attribuisce al legittimario la qualità di erede. Il legittimario, pertanto, ha diritto di ricevere la sua quota di eredità in natura e non può essere obbligato a ricevere la reintegrazione della sua quota in denaro. Peraltro, quando la riduzione riguarda le disposizioni a titolo universale con le quali sono stati nominati eredi testamentari, il legittimario interamente pretermesso acquista, con la riduzione, la qualità di erede pro quota, che lo rende partecipe della comunione ereditaria. La partecipazione alla comunione ereditaria da parte del legittimario è limitata alla quota astratta o frazione prevista dalla legge,(…). Pertanto, il giudice, nell'accogliere la domanda di riduzione, è tenuto a dichiarare quali siano i beni ereditari e quale sia la quota astratta di partecipazione alla proprietà degli stessi che spetta a ciascun legittimario, divenuto erede necessario.” (Cass. civ. Sez. II, 04/12/2015, n. 24755) ed ancora “poiché, dopo la riduzione di disposizioni testamentarie a titolo universale, il legittimario preterito acquista la qualità di erede e partecipa alla comunione ereditaria in proporzione alla quota di riserva, il giudice che accoglie la relativa domanda di riduzione deve dichiarare, non quale sia il valore economico della quota medesima, ma quali siano i beni ereditari e, in relazione ad essi, la quota di comproprietà spettante a tale legittimario.

Se nel patrimonio ereditario, poi, vi sono degli immobili, si procede come segue: “Qualora il patrimonio relitto comprenda beni immobili, il giudice che dispone la riduzione di disposizioni testamentarie a titolo universale deve individuare i beni medesimi ed ordinare la trascrizione, nei pubblici registri immobiliari, della quota di comproprietà spettante al legittimario e, correlativamente, di quelle spettanti agli altri eredi.” (vedi Cass. n. 24755/2015 già citata).




Vincenzo B. chiede
lunedì 23/04/2018 - Lazio
“il coniuge superstite comunque titolare del diritto d'uso e abitazione sulla casa coniugale di esclusiva proprietà del defunto marito per mantenere tale diritto deve essere necessariamente residente e domiciliata nella stessa abitazione? Cosa accade se dovesse cambiare domicilio e eventualmente anche residenza a causa del suo soggiorno in una casa di cura per anziani temporaneo o permanente che sia? Nel caso in cui decadesse la titolarità del diritto d'uso e abitazione gli altri attuali comproprietari (i figli) possono vantare il diritto di abitarvi o comunque usare il bene?”
Consulenza legale i 03/05/2018
L’art. 540, comma 2 del c.c. stabilisce che al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

La giurisprudenza ha chiarito che la ratio di tali diritti risiede nell’esigenza di realizzare, anche nella materia successoria, una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona (così Cass. SS. UU. 4847/2013).
Ed ancora: “secondo l'opinione prevalente, la ratio della suddetta normativa è da rinvenire nella tutela non tanto dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare. In proposito, è stato autorevolmente rilevato che oggetto della tutela dell'art. 540, secondo comma, c.c., non è il bisogno dell'alloggio (che da questa norma riceve protezione solo in via in indiretta ed eventuale), ma altri interessi di natura non patrimoniale, riconoscibili solo in connessione con la qualità di erede del coniuge, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbols goduti durante il matrimonio, con conseguente inapplicabilità, tra l'altro, dell'art. 1022 c.c., che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore" (così Cass. II, 13407/2014).

La legge non subordina né l’acquisto né la conservazione dei diritti in esame al mantenimento della residenza, o del domicilio, nell’immobile già adibito a residenza familiare, e neppure allo stato di bisogno del coniuge superstite.
Anzi, secondo l’opinione condivisa i diritti in questione hanno natura di legato ex lege; pertanto, conformemente a quanto disposto dall’art. 649 del c.c., si acquistano senza bisogno di accettazione. Viene fatta salva la possibilità di rinunciarvi: ora, anche se il codice non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia, deve ritenersi che, trattandosi di beni immobili, la stessa debba essere effettuata non solo espressamente ma per iscritto, ai sensi dell'art. 1350, n. 5) del c.c. (così Cass. 8878/2000).

Le considerazioni che precedono - relative alla finalità non solo patrimoniale dell’istituto in esame, all'automaticità dell’acquisto e al carattere necessariamente espresso della eventuale rinuncia - inducono a ritenere che il coniuge superstite non perda i diritti di uso ed abitazione sulla casa familiare per effetto del trasferimento ad altro “domicilio” (peraltro, il concetto di domicilio è diverso da quello di residenza: si veda l’art. 43 del c.c.), tanto più ove ciò avvenga per esigenze di cura e assistenza della persona come nel caso del ricovero in una struttura per anziani.

Vincenzo B. chiede
lunedì 08/01/2018 - Lazio
“Nel 2009 mio suocero è deceduto senza lasciare testamento. È stata presentata una successione per Legge che ha attribuito la proprietà dell'unico appartamento per il 33,33% alla moglie e per il 66,66% ai 5 figli. Fin qui tutto giusto.
La domanda è: poiché sul 66,66% di proprietà dei figli grava di diritto reale di abitazione in capo al coniuge superstite, tale proprietà non è piena e può essere ritenuta alla stregua di una nuda proprietà?
Se si, deve risultare nelle visure catastali ed in Conservatoria?
Grazie.
Cordialità
Consulenza legale i 09/01/2018
Al decesso di uno dei coniugi, la legge accorda all’altro, ancora in vita, il diritto di continuare a vivere nello stesso immobile.

Si tratta del c.d. diritto di abitazione che spetta per tutta la vita al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, 2° comma, c.c. secondo il quale “Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni…”

Si tratta dell’unica ipotesi di costituzione legale (ovvero per volontà diretta della legge e non per accordo libero della parti) del diritto di abitazione previsto dalla legge al fine di tutelate le abitudini di vita del coniuge rimasto in vita ed evitare l’ulteriore danno morale che potrebbe derivare dal dover abbandonare l’alloggio attuale.

Requisito fondamentale affinché il coniuge possa vedersi riconosciuto il diritto di abitazione è che la casa e gli arredi siano di proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione fra i coniugi.

Il diritto di abitazione è inteso quale diritto di abitare direttamente la casa o l’alloggio che ne costituisce oggetto.

Tale diritto è riconosciuto solo alla persona del titolare ed ai membri della sua famiglia.

Ha natura rigorosamente personale con la conseguenza che non può essere ceduto, né la casa può essere concessa in affitto.

Il nudo proprietario di un bene, invece, conserva solo il diritto di proprietà e non ha il possesso e la disponibilità del suo bene.

Dunque, se una piena proprietà è gravata dal diritto di abitazione, quello che resta è una nuda proprietà in quanto, ai sensi dell’art. [[n1026cc]] c.c., il diritto di abitazione è regolato, ove compatibili, dalle disposizioni in materia di usufrutto.

Nel caso in esame la proprietà spetta, nel rispetto delle quote che la legge riserva ai legittimari, al coniuge che vi ha anche il diritto di abitazione e ai figli che vanno, quindi, qualificati come nudi proprietari.

Il diritto di abitazione si acquista ex lege all’apertura della successione e come tale è valido ed efficace a prescindere dalla sua trascrizione.

Tuttavia, in quanto diritto reale, solo con la trascrizione è opponibile ai terzi.

Anche la nuda proprietà risulta dalla visura catastale.

Nelle visure catastali sono, difatti, indicati i diritti reali (piena proprietà, nuda proprietà, usufrutto) e la relativa quota.

Tali diritti vengono annotati a seguito della presentazione della dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

Nel caso in esame la proprietà spetta, nel rispetto delle quote che la legge riserva ai legittimari, al coniuge che vi ha anche il diritto di abitazione e ai figli che vanno, quindi, qualificati come nudi proprietari.

P. C. chiede
venerdì 03/11/2017 - Piemonte
“Permane il diritto di abitazione, a favore del coniuge superstite, sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540, secondo comma, in caso di trasferimento della residenza del coniuge superstite ad altro indirizzo (esempio casa di riposo), sia prima che dopo il decesso del coniuge?
É compreso nel diritto di abitazione l’uso di beni mobili (esempio: capi di abbigliamento, libri, quadri ed, in generale, oggetti di arredamento non strettamente necessari alla vita quotidiana)?”
Consulenza legale i 13/11/2017
In qualità di legatario il coniuge beneficia dei diritti di uso e di abitazione sulla residenza familiare ai sensi dell’art. 540 c.c. 2° comma e sui beni mobili che la corredano.
La ratio di questa disposizione è quella di offrire una tutela al coniuge vedovo, non proprietario, tutela che investe non tanto l’aspetto economico (quello di lasciare al coniuge la disponibilità del bene immobile), ma piuttosto quello morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare.
In una recente sentenza la Cassazione si è pronunciata con riguardo all’abbandono della casa coniugale da parte di un coniuge, a seguito della separazione, specificando che “deve ritenersi che, in caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare faccia venire meno il presupposto oggettivo richiesto ai fini dell'attribuzione dei diritti in parola.
Se, infatti, per le ragioni esposte, il diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili) in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del "de cuius" come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi

(Cass. 13407/2014).

Anche nel caso oggetto della presente consulenza, già prima della morte del coniuge, era venuto meno il presupposto di applicabilità della norma in parola: la convivenza e la destinazione dell’immobile in parola alla coabitazione familiare; ragion per cui deve negarsi permanga il diritto d'abitazione e d'uso della casa familiare.

Per quanto attiene poi al diritto d’uso dei beni che corredano l’abitazione, il riferimento deve farsi a tutti quei beni che hanno una relazione accessoria rispetto all’abitazione: dunque non vi possono rientrare i beni personali del de cuius come gli abiti ed i gioielli.
Sicuramente invece vi rientrano i quadri, ed anche gli oggetti di arredamento non strettamente necessari alla vita quotidiana.

Andrea M. chiede
martedì 09/05/2017 - Lombardia
•Area unioni-civili-convivenza
•Quesito: Legge 76 del 2016.
Immobile di proprietà 50% padre e 50% madre. Muore la madre nel 2010 e l'immobile per successone legittima va per il75% al padre e per il 25% all' unica figlia sposata. dal 2014 il padre convive con una signora divorziata. la convivenza > non e stata certificata all'anagrafe. nel 2017 il padre muore e la figlia per successione legittima diventa proprietaria dell'intero immobile.la signora "convivente" acquisisce il diritto di uso dell'abitazione in base alla legge 76 2016 ?. Tale diritto di abitazione/uso e' applicabile nel caso in questione essendo l'immobile in comproprietà fra padre e figlia ?.”
Consulenza legale i 16/05/2017
In primo luogo va detto che la recente Legge n. 76/2016 non disciplina solamente le unioni civili ma altresì le cosiddette “convivenze di fatto”.

L’unione civile è una “formazione sociale” che viene costituita formalmente “mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni” (art. 1 della citata legge).
L'unione civile tra persone dello stesso sesso è quindi certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
All’unione civile sopra definita si applicano anche le disposizioni del codice civile relative ai legittimari e dunque anche l’art. 540 del cod. civ. sul diritto di abitazione della casa familiare del coniuge superstite: “(…) Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. (…)”.

Le convivenze di fatto, invece, sono disciplinate dagli articoli 36 e seguenti della legge n. 76/2016, dove i “conviventi di fatto” sono definiti “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
Il comma 42 dell’articolo 1 stabilisce, per quel che qui interessa, che “Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Pertanto, come si può leggere, è riconosciuto il diritto di abitazione anche al convivente superstite, diritto assimilabile in tutto e per tutto a quello di cui all’art. 540 cod. civ. ad eccezione della durata.

Il problema, tuttavia, nel caso in esame è dato dall’esistenza di uno stato di comproprietà dell’immobile, mentre il de cuius era in vita, con la figlia di quest’ultimo.
Nessuna questione, in effetti, si porrebbe se l’immobile fosse stato in comproprietà tra il convivente defunto e quello superstite.
Ma la figlia del defunto, non essendo parente della convivente superstite, va considerata soggetto “terzo” rispetto a quest’ultima ed alla situazione giuridica in esame.

Ebbene, la giurisprudenza e la dottrina (ovvero gli studiosi del diritto) hanno dibattuto a lungo sul tema, che rimane ancora, in realtà, piuttosto controverso.
Si può affermare, in ogni caso, che la Corte di Cassazione sia giunta alla conclusione negativa in merito al riconoscimento del diritto di abitazione in un caso come quello in esame.
La sentenza di riferimento è la n. 6691 del 23/5/2000 (si veda, sostanzialmente conforme, anche la successiva Cassazione civile, sez. II, 30/07/2004, n. 14594), la quale effettua una lunga disamina delle varie posizioni dottrinali sul punto, e della quale si riportano di seguito le parti più significative ai nostri fini.

Si tenga ben presente, in ogni caso, che la giurisprudenza fa riferimento a situazioni di coniugio e non di convivenza: dato, però, lo spirito ed il contenuto della legge n. 76/2016, ad avviso di chi scrive dovrebbero valere per le convivenze di fatto i medesimi principi enunciati per i rapporti di coniugio.

Questo il testo della citata sentenza: “Questa Corte deve pertanto esaminare il problema del se al coniuge superstite, non importa se sposato in prime o in seconde nozze, spettino i diritti di abitazione e di uso degli arredi anche quando la casa coniugale non fosse in proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comunione tra coniugi, bensì in comunione tra il de cuius e terzi. Diritti che, riconosciuti a favore del coniuge superstite a seguito delle novazioni alla normativa ereditaria introdotte dalla legge di riforma del diritto di famiglia, all'ultimo momento del suo iter formativo, costituiscono, forse proprio per questo, istituti successori fra i più discussi e incerti, oggetto di persistenti, divergenti valutazioni dottrinarie sotto vari aspetti, primo fra tatti quello dei meccanismi di acquisizione dell'attribuzione patrimoniale concessa al coniuge superstite.
In base al capoverso dell'art. 540 c.c., al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. In altri termini, condizione per la nascita dei diritti in questione è che la casa e gli arredi siano "di proprietà del defunto o comuni".
(…)
Ponendo l'accento sul contenuto economico dei diritti in discorso, la Cassazione è in un primo arresto (sent. n, 2474-87) (…), ha ammesso che il coniuge superstite, nei limiti della quota di proprietà del coniuge defunto, possa avere l'equivalente monetario del predetto diritto.
(….) Chiamata una seconda volta a pronunciarsi sul problema, la Corte di legittimità affermò che i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono, per la loro concreta realizzazione, l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o, in comunione, a costui e all'altro coniuge, essendo manifestamente inammissibile una loro estensione a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti (sent. n. 8171-91) (…)
Sulla scia di questo dictum, che il Collegio condivide, si deve pervenire alla conclusione che una direttrice interpretativa, indirizzata ad una più valida e corretta ricostruzione della norma, non può esimersi dal negare la configurabilità del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite quando la casa familiare fosse in comunione tra il coniuge defunto e un terzo.
(…)
Deve, quindi, conclusivamente rilevarsi che la locuzione "se di proprietà del defunto o comuni" sia da interpretare "se di proprietà del defunto o comuni tra i coniugi", secondo le regole della comunione ordinaria o legale di cui agli artt.177 e segg. c.c.”.

Per rispondere, in conclusione, al quesito, la situazione di comproprietà dell’immobile – antecedente la morte del de cuius – tra quest’ultimo e la figlia, proprio in forza del principio sopra espresso nella sentenza, per il quale il dettato dell’art. 540 cod. civ. va inteso nel senso di comunione della casa familiare con il coniuge e non con un terzo soggetto (che sia parente o meno), conduce ad escludere il diritto di abitazione della convivente superstite.

Albino B. chiede
giovedì 04/05/2017 - Calabria
“Le mie due figlie maggiorenni, sono destinatarie di un lascito testamentario olografo da parte di una carissima amica di famiglia coniugata ma sola al mondo.
Il giorno 20 di aprile ultimo, ci ha lasciati.
A me, nel 2004, aveva affidato la custodia, in busta chiusa, delle sue ultime volontà:
......"nomino eredi universali: (seguono i nominativi delle mie due figlie).
Data la nostra frequentazione familiare, saremmo più o meno a conoscenza della consistenza patrimoniale e finanziaria della coppia:
1) la casa di abitazione che dalla visura per soggetto, risulta di proprietà di entrambi coniugi, in regime di comunione dei beni, in seguito a voltura del 1986. Noi abbiamo saputo sempre che detto immobile fosse di proprietà della madre di lei e che pertanto facesse parte dei "beni personali" della medesima, giacché la madre ed il papà sono già deceduti, ragion per cui non si comprende il dante causa della acquisizione della comproprietà da parte del marito!

2) un appartamento avuto in successione esclusiva da lei, da parte di una cugina con testamento olografo, che dalla visura risulta venduto a terzi!

3) un altro appartamento al mare in Calabria costruito con il ricavato della vendita di una edicola di proprietà della medesima !

4) un consistente quantitativo di preziosi in oro e pietre personali di lei, pari a kg quattro o più !

5) conti correnti bancari e postali, titoli finanziari, probabilmente, cointestati ad entrambi!

Una autovettura importante acquistata di recente !

Abbiamo già informato il marito della esistenza di tale documento, fornendogli fotocopia dello stesso.
Ci ha informati che egli ha già provveduto a intestarsi il tutto e che pertanto deciderà lui a chi lasciare i beni di cui trattasi.
Alla luce di quanto esposto, conoscendo la leggerezza dei notai, prima di avviare la pubblicazione, abbiamo necessità di capire come muoverci, soprattutto rispetto al dettato dell'art 179 cc, poiché non è chiaro come e in base a quale titolo il marito risulti comproprietario di quanto sopra elencato !”
Consulenza legale i 11/05/2017
Vi sono, in relazione al caso di specie, due aspetti da chiarire.

Il primo è quello legato all’art. 179 cod. civ. citato nel quesito.
E’ senz’altro vero che i beni derivanti da successione non rientrano nella comunione dei coniugi, in quanto beni “personali”, proprio in forza del comma 1, lett. b, della norma. Tuttavia, la disposizione non vincola la destinazione dei beni stessi, vale a dire che se – per legge – essi automaticamente divengono di proprietà esclusiva del coniuge che li ha ereditati, quest’ultimo può in seguito, del tutto liberamente, disporne come vuole.
Nel caso di specie, i due coniugi si sono probabilmente accordati, mentre la cara amica di famiglia era ancora in vita (quasi certamente al tempo dell'apertura della successione della di lei madre) di intestarsi l’immobile ciascuno al 50%.
Infatti questo risulta dalla visura, nella quale si fa riferimento ad una voltura: trattasi sicuramente di voltura catastale, presentata dal notaio a seguito del rogito notarile che ha disposto il trasferimento di quota.
L'operazione è del tutto lecita. Probabilmente la signora ha voluto beneficiare il marito di una parta della sua, personale eredità.

Per quanto riguarda, invece, la successione dell’amica in generale, vanno fatte due osservazioni:

a) la testatrice non poteva “pretermettere” (il che significa, in gergo tecnico, escludere) totalmente il marito dalla successione: egli, infatti, rientra per legge nella categoria degli eredi “legittimari”; ovvero coloro che hanno diritto (irrinunciabile ed indisponibile) ad una parte del patrimonio del defunto in virtù del particolare rapporto di parentela che hanno con quest’ultimo. Si chiama, per legge, “quota di legittima”.
Nel caso del coniuge, è l’art. 540 cod. civ., che stabilisce: “A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli (…)”.
Pertanto, nel caso che ci occupa, l’immobile ai coniugi cointestato – che era già al 50% di proprietà del marito – rimarrà tale per il 50%, mentre per il restante 50% sarà devoluto per la metà (25% dell’immobile) alle due eredi designate nel testamento e per l’altra metà (residuo 25%) al marito della defunta (che arriverà pertanto ad un totale 75%).

b) Il marito non poteva intestarsi tutti i beni ereditari e se lo ha fatto è incorso in violazione di legge: il testamento, infatti, anche se egli è stato escluso, è e rimane comunque valido ed efficace fino a che non venga impugnato.
Perciò il legittimario pretermesso (quindi il marito, nel nostro caso) doveva correttamente agire in un diverso modo: impugnare il testamento davanti al Giudice, facendo valere il proprio diritto alla quota di legittima, attraverso un’azione chiamata di “riduzione”, disciplinata dagli articoli 553 e seguenti del codice civile: “Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima” (art. 554 cod. civ.).
L’azione rende inefficaci nei confronti del legittimario le disposizioni testamentarie lesive della sua quota di legittima e consente di rideterminare le porzioni spettanti a tutti per poi assegnarle in modo corretto.

Si consiglia, quindi, di procedere con la pubblicazione del testamento e di far seguire una formale lettera di diffida al marito della testatrice nella quale si esporrà la situazione, spiegando quali siano i diritti dei vari soggetti coinvolti, richiedendo la restituzione alle due eredi designate della quota parte di beni mobili dei quali il marito si è illegittimamente appropriato nonché invitando quest’ultimo a collaborare per la re-intestazione dell’immobile secondo le quote più sopra indicate).
Se il marito non dovesse collaborare spontaneamente, bisognerà muovergli causa per l’accertamento dei diritti successori e le conseguenti condanne.

Anonimo chiede
martedì 18/04/2017 - Abruzzo
“G.le redazione,
a seguito del decesso di mia madre, ha lasciato la casa coniugale di sua proprietà, quindi ora spettante per 1/3 a mio padre e 2/3 a me e mio fratello. Per quanto ho capito documentandomi, lui gode del "diritto di residenza". Fin qui tutto chiaro.
Il problema sorge nel momento in cui lui (mio padre), dopo neanche quattro mesi dal decesso di mia madre, inizia a far frequentare la casa da un altra donna in modo sistematico, per 3-4-5 giorni a settimana, il restante dei quali torna a casa sua, in un altra città distante un centinaio di chilometri, per recarsi al lavoro. Tale frequentazione è a titolo sentimentale e non per servizi di governance della casa e professionale.
Io e mio fratello ci opponiamo alla frequentazione di questa donna nella casa coniugale, originariamente della famiglia di mia madre, in quanto lo viviamo come una gravissima e palese mancanza di rispetto alla memoria di nostra madre.
Possiamo io e mio fratello impugnare diritto di residenza e pretendere che se tale frequentazione debba continuare, venga pure fatta ma altrove?
Grazie!”
Consulenza legale i 25/04/2017
Va preliminarmente specificato che quello di cui gode il padre non è un diritto di residenza ma più propriamente il “diritto di abitazione” di cui all’art. 540 cod. civ., in forza del quale al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano (se tali beni erano in comunione con il coniuge defunto).

Il diritto di abitazione - disciplinato, più in generale, dall’art. 1022 cod. civ. - non attribuisce il diritto di usare e godere del bene come si preferisca (come nel caso dell’usufrutto), ma è soggetto – al contrario – a dei limiti ben precisi.

La norma, infatti, in primo luogo stabilisce che colui che gode del diritto in questione può abitare nell’immobile solo con la propria famiglia; in secondo luogo, egli può servirsi della casa soltanto nella misura occorrente ai bisogni suoi e della sua famiglia, tanto che può occupare con i propri familiari esclusivamente le parti della casa la cui utilizzazione si renda necessaria e sufficiente per il soddisfacimento di questi bisogni.

Già da quanto sopra chiarito risulta evidente che, nel caso che ci occupa, non è consentito al vedovo far entrare nella casa familiare e sulla quale insiste la comunione ereditaria un’estranea, a maggior ragione se lui stesso non vi abita stabilmente.
D’altra parte: “La ratio dell'art. 540 c.c. è da rinvenire non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, delle relazioni sociali e degli status symbol goduti durante il matrimonio.” (Cassazione civile, sez. II, 22/10/2014, n. 22456).

In ogni caso, quand’anche il padre non godesse del diritto di abitazione ai sensi del 540 cod. civ., egli non avrebbe comunque la libertà di far entrare chiunque in casa senza il consenso degli altri comproprietari.
Sull’uso e l’amministrazione della cosa comune (articoli 1102 cod. civ. e seguenti) i comunisti devono essere d’accordo.
La donna di cui si parla nel quesito potrà accedere all’immobile solo quando è presente il vedovo ed intrattenersi presso l’appartamento con lui per qualche tempo, ma non può entrare quando lui non c’è e soprattutto non può disporre delle chiavi dell’appartamento utilizzandolo a proprio piacimento.
D’altra parte, il vedovo non potrebbe obiettare che egli ha il diritto di ospitare la donna nella parte di casa corrispondente alla sua quota di proprietà del bene: nelle comunioni ereditarie, infatti, le quote di proprietà degli eredi non si possono identificare fisicamente con delle porzioni di proprietà, quindi il suddetto ragionamento non avrebbe alcun fondamento giuridico.

L’unica possibilità, per il vedovo, di fare entrare la donna o qualunque altro terzo estraneo nella casa comune è quella di acquistare le altre quote di quest’ultima dai figli e liquidarne loro il valore, divenendone proprietario esclusivo.
Nel caso in cui la situazione descritta nel quesito dovesse reiterarsi, i figli comproprietari saranno poi legittimati a denunciare la signora per violazione di domicilio (art. 614 c. p.).

Anonimo chiede
venerdì 08/04/2016 - Toscana
“Buongiorno. Sono (omissis).Vi chiedo gentilmente quanto segue. Mia zia, sorella di mia Madre, sposata, senza figli, ha lasciato un testamento olografo,da lei scritto a mano nel (omissis), già pubblicato con atto notarile a (omissis), un mese dopo la morte di zia, nel quale in relazione alla casa di sua esclusiva proprietà, in quanto ricevuta se non erro tramite donazione da sua madre, nostra nonna, cinque anni prima di contrarre matrimonio con suo marito, tra l'altro ancora in vita, ha lasciato appunto l'usufrutto di questa casa a suo marito, e la piena proprietà a me e mio fratello. Il marito, in virtù di non so cosa, avanza lesione di legittima sull appartamento, dove abitava con zia, e dove dice di avere diritto di abitazione, ovvero chiede impugnando il testamento che gli venga riconosciuto il valore del 50% dell appartamento. A parere mio e di mio fratello, non dovrebbe essere così in virtù del fatto che tale appartamento, non dovrebbe rientrare in regime di comunione, ved. art.179 c.c. dato che zia lo aveva ereditato 5 anni prima del matrimonio. Nello stesso testamento olografo, in virtù di un altro cespite,questo acquistato dopo il matrimonio,ha lasciato sempre l usufrutto pieno a suo marito, e per quanto riguarda la sua spettanza, ovvero il 50% del valore, come nuda proprietà a noi.Tra l l altro il marito, ci ha invitati ad una mediazione,alla quale si è presentato solo al primo incontro, e poi ha disertato tutti gli altri,dando adito al mediatore di chiudere la mediazione con esito negativo per ingiustificata e reiterata assenza della parte istante. Il problema, è che io e mio fratello, abbiamo già versato il 50% del valore della mediazione, ovvero (omissis) e questi non vogliono rilasciarci verbale, fino a quando non effettuiamo il saldo, ovvero versando altri (omissis). Ma è normale, per una mediazione, che ha avuto solo il primo incontro con la parte istante, e che non ha avuto nessun epilogo, tanto meno nessun tentativo di accordo che dovremmo versare anche questo saldo, altrimenti non ci rilasciano verbale finale? Tra l'altro, questo signore, ovvero la parte istante, per la mediazione, ha pagato solo (omissis) e per il primo incontro, e poi assolutamente più nulla... Ci sembra un po anomalo tale atteggiamento. In virtù di questa situazione, questo, dato che zia è deceduta in data (omissis), anche se consci di essere in leggero ritardo, possiamo effettuare denuncia di successione,sulla casa senza che nessuno possa arrecarci problemi successivi?Mia zia non aveva figli, ma questo,ovvero il marito, addirittura aveva tenuto nascosta a mia zia una relazione con un altra donna,con la quale aveva avuto un figlio, che ha riconosciuto ed attualmente ha (omissis) anni, cosa che confermo, mia zia, assolutamente non conosceva. Altra cosa degna di attenzione, era la disponibilità di somme di denaro, che mia zia per testamento, devolveva a me e mio fratello, disponibili presso alcuni istituti bancari. Bene, questi soldi,sono spariti tutti...Cosa possiamo eventualmente fare in merito? Desidererei vostra autorevole attenzione e chiarimento in merito. In attesa di un felice riscontro, ringrazio ed invio cordiali saluti.”
Consulenza legale i 19/04/2016
Il quesito pone diverse questioni: prima di esaminarle nel dettaglio, va velocemente chiarito che la presentazione tardiva della denuncia di successione ha come unica conseguenza la comminazione di sanzioni pecuniarie, in merito alle quali può essere, tuttavia, avviata una pratica di “ravvedimento operoso”, la quale consente la regolarizzazione della posizione col beneficio di una riduzione dell’importo delle sanzioni.

Ciò detto, la prima questione riguarda i diritti che può vantare il coniuge superstite rispetto alla moglie defunta: esaminiamo, dapprima, le norme applicabili al caso concreto per poi individuare le soluzioni più appropriate ai quesiti posti.
Il marito rientra nella categoria degli eredi cosiddetti “legittimari”, ovvero quelli ai quali la legge riserva, senza possibilità di deroghe da parte del testatore, una determinata quota di eredità (appunto “quota/porzione di riserva”); la parte, invece, di eredità della quale il testatore può disporre come vuole si chiama “quota/porzione disponibile” od anche, più sinteticamente, “disponibile”.

Tra i legittimari, il coniuge, in particolare, ha diritto (art. 540 c.c.):
a) a metà del patrimonio dell’altro coniuge defunto (in assenza di figli, come in questo caso); “metà del patrimonio” va inteso come la metà del valore dell’intera eredità: si noti bene che si parla di valore perché la “quota di legittima” va soddisfatta in senso quantitativo e non qualitativo, ovvero il testatore può soddisfare il legittimario con beni di qualsiasi natura, purché compresi, evidentemente, nell’asse ereditario. Quindi non necessariamente con immobili ma anche solo con denaro o altri beni mobili che però, nel loro complesso, abbiano una valore corrispondente, appunto, alla “quota di legittima del coniuge” (50% del valore dell’eredità).
b) anche in presenza di altri eredi, al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Per quanto riguarda, in particolare, il diritto di abitazione, si tratta di una forma di tutela molto ampia accordata dal legislatore al coniuge superstite: l’immobile, infatti, non necessariamente deve rientrare nella comunione legale dei coniugi ma può anche essere (come dice espressamente la norma) unicamente di proprietà del defunto (pertanto, può trattarsi anche di un bene che rientrava, mentre il defunto era ancora in vita, tra quelli suoi personali ex art. 179 c.c. e non in comunione).
Inoltre – e questo è molto rilevante – il valore del diritto di abitazione va a “gravare” sulla “porzione disponibile”. Cerchiamo di spiegarlo con parole semplici: il diritto di abitazione ha un vero e proprio valore monetario, che si calcola utilizzando determinati coefficienti; questi ultimi sono gli stessi elaborati per il calcolo del valore del diritto di usufrutto.
Una volta calcolato il valore del diritto di abitazione, si verifica se quest’ultimo corrisponda al valore della “porzione disponibile” oppure lo superi: se corrisponde, allora il coniuge superstite avrà diritto sia al diritto di abitazione che alla sua intera quota di riserva (50% del patrimonio del coniuge defunto); se viceversa (ma è raro che accada) il valore del diritto di abitazione supera quello della “porzione disponibile”, esso andrà ad intaccare la quota di riserva del coniuge, il quale in tal caso avrà diritto alla differenza (50% del valore del patrimonio del coniuge defunto meno il valore del diritto di abitazione che eccede la quota disponibile). Se anche la porzione di riserva del coniuge superstite non dovesse bastare, si andrà ad intaccare quella degli altri legittimari (ma nel caso di specie non ve ne sono).

Il diritto di usufrutto su di un bene immobile, consiste nel potere di godere della cosa altrui, nel rispetto della sua destinazione economica (art. 981 c.c.), ma anche il diritto di abitazione (art. 1022 c.c.) è un diritto di godimento su cosa altrui, tuttavia di contenuto più ridotto, perché incontra due limitazioni:
1) il titolare può utilizzare l’abitazione solamente dimorandovi con la propria famiglia;
2) il titolare può servirsene solo nella misura occorrente per far fronte ai bisogni suoi e della famiglia.
Nella fattispecie che ci occupa, pertanto, per individuare la soluzione al primo problema (se siano fondate o meno le pretese del marito della defunta), va detto che il diritto di abitazione è stato rispettato, dal momento che l’usufrutto assegnato dalla moglie defunta al marito sull’appartamento dove vivevano insieme ricomprende certamente anche il diritto di abitazione. Del tutto errato, pertanto, è il ragionamento del marito che pretende il 50% dell’immobile per sé: egli gode dell’abitazione familiare, nel rispetto dell’art. 540 c.c., ed avrà diritto al 50% del patrimonio della moglie ma non necessariamente della titolarità dell’appartamento. Occorrerà, quindi, per verificare se i suoi diritti successori siano stati lesi, dapprima procedere con il calcolo esatto del valore delle quote di riserva e della disponibile; dopodiché si dovrà calcolare, secondo le modalità sopra descritte, il valore del diritto di abitazione di cui egli gode e verificare se questo valore leda o meno la sua quota di legittima, tenendo conto altresì dell’altro lascito (secondo immobile con usufrutto).

Per quanto riguarda, invece, la procedura di mediazione, il marito della defunta l’ha esperita in quanto obbligatoria per legge (Decreto Legislativo n. 28/2010) ogni qualvolta si voglia intentare in giudizio in materia di successioni ereditarie. Il previo esperimento della procedura di mediazione è condizione di procedibilità della domanda avanti al Giudice.
La norma lascia un certo margine di discrezionalità a ciascun Organismo di mediazione per quel che riguarda le modalità concrete di svolgimento del procedimento, stabilendo solamente poche regole. Tra queste, l’art. 11, punto 4, indica: “Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono”.
Le spese di mediazione variano a seconda del valore della lite: in materia è intervenuto il Decreto Ministeriale n. 180/2010 relativo ai criteri per determinare le indennità nella mediazione civile e commerciale, che all’articolo 16 così stabilisce: “L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato (…)
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione (6).
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
La tabella A allegata al predetto decreto è la seguente:
Valore della lite Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000 Euro 65
da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 130
da Euro 5.001 a Euro 10.000 Euro 240
da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 360
da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 600
da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.800
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 5.200

Sotto questo profilo, il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) aveva apportato delle modifiche alla legge sulla mediazione, introducendo la gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo; tuttavia, il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1694 del 22 aprile 2015, ha invece affermato che sono sempre dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate.
Sembra che queste ultime non debbano intendersi, tuttavia, come comprensive dell’onorario del mediatore per l’intero procedimento ma solamente quali residue spese generali di avvio sostenute dal mediatore stesso.
Per comprendere, dunque, se nella fattispecie concreta al nostro esame vi siano state o meno delle irregolarità da parte dell’Organismo di mediazione per quanto riguarda le spese addebitate, oltre che su tempi e condizioni delle richieste di pagamento, si può affermare che sicuramente erano dovuti da chi ha promosso il procedimento gli € 40,00 per diritti di cancelleria, importo che, tuttavia, anche i soggetti invitati avrebbero dovuto versare; per quel che riguarda, invece, l’altro e ben maggiore importo pagato (€ omissis), sembrerebbe trattarsi (nonostante l’importo non certo esiguo) delle menzionate spese generali di avvio di cui all’ordinanza citata. Per essere più precisi ed esatti, tuttavia, sarebbe necessario visionare il regolamento dell’Organismo di mediazione coinvolto nella controversia in oggetto il quale, come detto, contiene le regole interne applicate al procedimento.

Per quanto concerne, ancora, il figlio che il marito della defunta ha avuto con un’altra donna, questi non potrà vantare alcun diritto di successione sul patrimonio ereditario di cui si sta parlando: potrà solamente vantare diritti sull’eredità paterna, al momento della morte del padre.

Infine, in ordine alle somme scomparse, non avendo ulteriori elementi a disposizione, non resta che sporgere denuncia contro ignoti, fornendo, in sede di redazione della denuncia, all’Autorità di Polizia Giudiziaria tutte le circostanze note che potrebbero aiutare nelle indagini.

Paolo S. chiede
mercoledì 24/02/2016 - Liguria
“Gentile redazione, mio padre alla sua morte mi ha lasciato in eredità (in base a testamento pubblicato ma non ancora accettato con acquiescenza da parte degli eredi) oltre a 2 appartamenti, un terzo appartamento in cui aveva la sua residenza. Sua moglie (seconda moglie), pur essendo residente da sempre in un altra città e regione, pur avendo ereditato 3 appartamenti e usufruito dopo un mese dalla morte del de cuius (mio padre), di una cospicua pensione di reversibilità, ha voluto però esercitare in base alla legge 540, il suo diritto all'utilizzo esclusivo dell'immobile poiché secondo lei era la sede della loro residenza familiare. La mia prima domanda è: in base a quale criterio la moglie può dimostrare che quella dove era residente mio padre è la Residenza Familiare, essendo essa residente in altro luogo dove spesso mio padre, con lei, soggiornava ed essendo la stessa non presente per vari periodi dell' anno nell'abitazione di residenza di mio padre lasciandolo quindi spesso da solo?
La seconda domanda è: qualora essa, potesse per qualche motivo, vantare ed esercitare, tale diritto abitativo nell' immobile da me ereditato, potrebbe il sottoscritto avere comunque diritto, avendo preso la residenza dopo la morte del de cuius nello stesso immobile, alla coabitazione con la moglie (vedova) del de cuius, o invece quest ultima potrebbe impedirlo poiché il suo è un diritto di abitazione esclusivo?
Terza ed ultima domanda, se per ipotesi, pur essendo io, attualmente domiciliato in affitto in altro appartamento, decidessi, con mia moglie e mia figlia di 2 mesi, di trasferirmi nell'appartamento in questione, avuto, ripeto, in eredità da mio padre, avendone le chiavi ed approfittando dell' assenza della moglie (vedova), spesso assente, a quali conseguenze andremmo incontro io e mia moglie, se al suo rientro, trovandoci all'interno insieme a nostra figlia, chiamasse la forza pubblica per obbligarci ad uscire? Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 29/02/2016
Il diritto di abitazione rappresenta un diritto reale di godimento su cosa altrui attraverso il quale il titolare (habitator) può abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1022 del c.c.). Il diritto d'abitazione ha natura strettamente personale, quindi la titolarità ed il godimento dell'immobile spettano unicamente all'habitator e alla sua famiglia che potranno alloggiarvi limitatamente ai propri bisogni.

In ambito successorio, il codice civile prevede, all'art. 540, un'ipotesi di costituzione legale del diritto di abitazione precisando che al coniuge del defunto, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Si precisa che la titolarità del diritto di abitazione riconosciuto dall’art. 540 comma 2 c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare costituisce ex lege oggetto di un legato e viene attribuito immediatamente all’apertura della successione secondo la regola dei legati di specie ex art. 649 c.c.. Non è quindi il coniuge superstite che può scegliere di usufruire del diritto di abitazione, ma gli viene riconosciuto dalla legge.

La ratio della disposizione si può cogliere nell’esigenza di tutelare le abitudini di vita del coniuge rimasto in vita ed evitargli l'ulteriore danno, psicologico e morale, che potrebbe derivare dal dover abbandonare l'alloggio abituale. Il presupposto, quindi, del diritto di abitazione dell’immobile coincide con il fatto di aver fissato la residenza familiare proprio nell’immobile de quo, in quanto con il termine "casa" il legislatore ha voluto intendere la casa abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia.
Restano, pertanto, escluse le seconde case.

Ai fini della risposta al quesito, appare opportuno precisare che per residenza familiare si intende quella che i coniugi hanno scelto di comune accordo e che rileva altresì ai fini fiscali (si pensi al concetto di prima casa, rilevante per le relative agevolazioni). Infatti, i coniugi possono conservare differenti residenze anagrafiche ai sensi dell'art. 43 del c.c. rappresentando però sempre un unico nucleo familiare. La scelta della residenza familiare, inoltre, deve essere effettuata nell’ottica della salvaguardia delle esigenze di ambo i coniugi e "quelle preminenti della serenità della famiglia" (così Cass. Civ. sez. I, n. 24574/2008). Nel caso di specie, la seconda moglie in qualità di coniuge superstite potrà dunque invocare con qualsiasi mezzo probatorio la sussistenza di un accordo con il marito defunto per la fissazione della residenza familiare proprio in quell’immobile, nonostante avesse una residenza anagrafica diversa. Visto da un'altra prospettiva, si potrà parimenti contestare con qualsiasi mezzo il fatto che i coniugi avessero fissato in quell’immobile la loro residenza familiare.

Ove l’immobile, come nel caso di specie, sia stato attribuito ad un erede diverso dal coniuge superstite, è bene precisare che l’erede attributario riveste la qualifica di “nudo proprietario” di fatto, mentre il coniuge superstite gode di un diritto esclusivo di abitazione, potendo fruire interamente della casa coniugale così come ne aveva fruito con il de cuius, pur essendogli preclusa la cessione del diritto di abitazione o la locazione dell'immobile.
Pertanto, non è possibile obbligare il coniuge superstite alla coabitazione con l’erede titolare della nuda proprietà dell’immobile e con la sua famiglia. Al contrario, il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ha tutta la facoltà di escludere dall’uso dell’immobile l’erede attributario.

Nel caso di specie, si potrebbe peraltro suggerire di monetizzare il diritto di abitazione della seconda moglie del de cuius, offrendo l’equivalente monetario del diritto medesimo (quantificabile con l'ausilio di un tecnico) e ottenendo così la piena disponibilità dell’immobile.

Francesco A. chiede
martedì 19/01/2016 - Marche
“Chiedo aiuto per risolvere una questione di natura tributaria.
Trattasi di immobile del quale è stata donata la nuda proprietà ad un figlio da anni riservando l'usufrutto ai genitori:
Situazione al 31/12/2015:
Padre: Usufruttuario al 50% (senza diritto di accrescimento)
Madre: Usufruttuario al 50% (senza diritto di accrescimento)
Figlio: Nuda proprietà al 100%
Al decesso del padre il (2016), è stata fatta una voltura catastale che trasforma come di seguito le quote catastali:
Madre: Usufruttuario al 50% (senza diritto di accrescimento)
Figlio: Nuda proprietà al 50%
Figlio: Proprietario al 50%
Il comune informa il contribuente che probabilmente non potrà avere la possibilità di far dichiarare alla madre l'abitazione in cui risiede solo la signora ed è la casa coniugale (il figlio risiede in altro comune dal 2015) come coniuge superstite, consegnandogli una risposta nel quale citano l'Art. 540 del Codice Civile (libro II - delle successioni), nel quale si cita che "Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e di uso sui mobili che lo corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli." Continua poi affermando che "Nel caso in cui la casa adibita a residenza famigliare sia di proprietà di un terzo (ovvero in comproprietà tra il defunto ed un terzo, per es. un figlio) i diritti d'uso ed abitazione a favore del coniuge non si costituiscono. Il diritto di abitazione, quindi, si forma solo qualora si presenti una delle seguenti fattispecie:
- alloggio posseduto interamente da solo coniuge deceduto;
- alloggio posseduto in comproprietà dai soli due coniugi (senza alcun intervento di altri soggetti anche nel caso di nuda proprietà)."
Secondo voi, mia madre non ha diritto di dichiarare al 100% l'immobile come coniuge superstite ai fini IMU e TASI? Ha diritto per il 50% ed io dovrò provvedere a versare il restante come fabbricato generico?”
Consulenza legale i 25/01/2016
Il diritto di abitazione del coniuge superstite è riconosciuto dall'art. 540 c.c. al ricorrere di alcuni presupposti, vale a dire:
- l'esistenza di un rapporto di coniugio;
- il fatto che la casa fosse adibita a residenza familiare;
- il fatto che la casa ed i mobili che la corredano fossero di proprietà del defunto o comuni.

In ordine a tale ultimo profilo la giurisprudenza si è chiesta se i beni possano essere comuni tra il defunto ed un terzo ovvero possano esserlo solo tra il de cuius ed il coniuge, arrivando ad aderire a tale ultima soluzione (Cass. 6691/2000, Cass. 8171/1991). La risposta fornita al richiedente sembra far leva proprio su questa impostazione giurisprudenziale.

Peraltro, nel caso di specie, la situazione è la seguente: il de cuius, al momento del decesso, non era proprietario dell'immobile ma titolare del solo diritto di usufrutto sul 50% dello stesso. L'usufrutto va tenuto distinto dal diritto di proprietà: quest'ultimo è il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo del bene (art. 832 del c.c.), il primo è un diritto sul bene (diritto reale) ma limitato, che consente al titolare di godere del bene e trarne i frutti (art. 981 del c.c.), e che limita il diritto del proprietario che viene ad essere nudo proprietario.

Pertanto, poiché l'art. 540 c.c. presuppone la proprietà del de cuius sul bene, manca nel caso sottoposto all'esame un presupposto per la sua applicazione, cioè il titolo di proprietà del bene, essendo egli solo usufruttuario. Sulla base di ciò si può ritenere che vada escluso il diritto di abitazione su questo bene a favore del coniuge superstite.

In ogni caso dalla descrizione si evince che sul bene coesistono il diritto di usufrutto della madre per il 50% (al quale corrisponde il 50% di nuda proprietà del figlio) ed il 50% di piena proprietà del figlio. Pertanto, anche ai fini della tassazione IMU e TASI, si potranno far valere entrambe queste situazioni, in modo da calcolare sulla base di esse quanto dovuto, in relazione alle disposizioni di legge ed alle eventuali delibere adottate in materia dal Comune in cui è sito l'immobile.

SILVANO M. chiede
sabato 19/12/2015 - Veneto
“Spett. le Studio di consulenza legale, espongo il mio problema per il quale desidero avere una consulenza a pagamento. Dal decesso di entrambi i genitori avvenuto due anni fa, sono comproprietario con mio unico fratello di una casa in campagna dove lui ci vive con sua moglie ed un figlio di lei, mentre io vivo in altra abitazione di mia proprietà. A mio fratello purtroppo è stata diagnosticata una malattia che non gli concederà speranze di vita. Poiché alla sua scomparsa, è mia intenzione vendere la casa per ricavare la mia quota di capitale, chiedo se sua moglie in questo caso avrà il diritto di abitazione che in tal caso pregiudicherebbe la mia facoltà di vendita. Specifico che la moglie e suo figlio in questo momento non hanno ancora la residenza anagrafica ma l'hanno richiesta recentemente presso il comune. L'ufficio anagrafe del comune ha interpellato anche me in quanto comproprietario dell'immobile, poiché pare che in base ad una norma del 2014 per ottenere la residenza anagrafiche è necessario anche l'assenso dei proprietari.
Chiedo inoltre se è opportuno che in seguito alla sua richiesta di residenza io esprima il mio parere favorevole, oppure in previsione dei fatti di cui sopra sia conveniente esprimere il mio dissenso.”
Consulenza legale i 28/12/2015
L'art. 5 d.l. 47/2014 (convertito, con modificazioni, dalla l. 80/2014) esclude che chi occupa abusivamente un immobile possa ottenere la residenza (così come l'allacciamento ai servizi pubblici). Di conseguenza, la residenza si può ottenere solo dimostrando di occupare il bene in base ad un titolo idoneo: da qui la richiesta, da parte del comune, del consenso del proprietario/i per concedere la residenza ai soggetti indicati.

Il richiedente la consulenza legale intende vendere l'immobile quando il di lui fratello sarà venuto meno. Come egli stesso intuisce, è prudente negare il consenso richiesto dal comune, in quanto certamente, presto o tardi, egli potrebbe essere con buona probabilità penalizzato dal fatto che nell'alloggio risiedano alcuni soggetti.

Quanto al diritto di abitazione del coniuge superstite, questo diritto è riconosciuto dall'art. 540 del c.c. anche quando il coniuge concorra con altri chiamati. La ratio cui risponde l'istituto non è soddisfare un bisogno materiale quanto garantire all'avente diritto la "conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbol goduti durante il matrimonio" (C. App. Cagliari, 26/09/2005).

L'art. 540 si applica solo se vi è un rapporto di coniugio. Inoltre, è necessario che la casa fosse adibita a residenza familiare e che questa ed i mobili fossero di proprietà del defunto o comuni.

In relazione a tale ultimo aspetto, si è posto in dottrina e giurisprudenza il problema di stabilire se il bene debba essere "comune" ai soli coniugi oppure se possa essere comune anche con un terzo. In giurisprudenza alcune sentenze hanno stabilito che se l'immobile è in comproprietà tra il de cuius ed un terzo il diritto di abitazione è escluso (Cass. 6691/2000, Cass. 8171/1991). Questo perché non sarebbe ammissibile estendere le limitazioni che tale diritto comporta a soggetti terzi, estranei all'eredità. Pertanto, seguendo questo orientamento, si può affermare che nel caso di specie il diritto di abitazione della moglie non dovrebbe essere riconosciuto. Altra, più risalente, pronuncia ha invece affermato che il diritto trova solo un limite nella comproprietà, con la conseguenza che se il bene non è materialmente divisibile tale diritto va monetizzato (Cass. 2472/1987). Sarebbe pertanto da riconoscere una somma di denaro alla vedova.

Altro presupposto richiesto dall'art. 540 c.c. è che la casa fosse adibita a residenza familiare, cioè a residenza del soggetto "famiglia". Giuridicamente la residenza è il luogo in cui un soggetto ha la dimora abituale (art. 43 del c.c.). Essa si compone di un elemento oggettivo, dato dalla permanenza stabile in un luogo, ed uno soggettivo, dato dalla volontà di rimanervi in modo stabile.
In tema di diritto di abitazione la giurisprudenza tende a valorizzare un concetto di residenza familiare effettiva, quale luogo in cui i coniugi concretamente svolgevano la propria vita insieme al momento del decesso di uno di essi. Ciò si deduce, ad esempio, da Cass. 13407/2014, secondo cui il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. "ha ad oggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare. Poiché, dunque, l'oggetto del diritto di abitazione mortis causa coincide con la casa adibita a residenza familiare, esso si identifica con l'immobile in cui i coniugi - secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare". Nello stesso senso Cass. 4088/2012 (che ha escluso che il diritto possa estendersi ad un appartamento diverso, anche se situato nello stesso fabbricato).

Sulla scorta di queste considerazioni si può ritenere che, esclusivamente sotto tale profilo e fermo tutto quanto detto sopra, il diritto di abitazione potrebbe essere riconosciuto sull'immobile in cui la famiglia abita anche in mancanza di residenza anagrafica, se in quel luogo si palesasse l'effettiva residenza della famiglia.

Anna A. chiede
giovedì 26/11/2015 - Veneto
“Buongiorno, il comune di P. non riconosce a mio padre il diritto di abitazione a seguito della morte della mamma, che risiedeva da alcuni anni presso una casa di riposo per gravi motivi di salute. La casa coniugale era 50% della mamma e 50% del papà e a seguito della successione sono state fatte le quote di proprietà con i 4 figli. Il papà è il solo residente nella casa coniugale e in base al diritto di abitazione spetterebbe a lui abitare la casa e relative imposte al 100%. Diversamente il comune di P. citando l'art. 540 del cod. civile ritiene che il papà non abbia il diritto di abitazione in quanto la mamma quando è deceduta non aveva la residenza nella casa coniugale e di conseguenza il papà dovrebbe pagare la Tasi al 66,67% e i figli l'imu 2° casa per la loro quota. Per far valere al papà il suo diritto di abitazione sia da un punto di vista legale ma soprattutto morale ed affettivo, chiedo a chi posso rivolgermi per avere qualcosa di ufficiale e garantire sia il papà che noi figli da eventuali pagamenti di multe. Cordiali saluti e grazie”
Consulenza legale i 02/12/2015
Il diritto di abitazione è riconosciuto, nel nostro ordinamento, dall'art. 540 del c.c., a favore del coniuge del defunto sulla casa adibita a residenza familiare, anche quando egli concorra con altri chiamati.
La ratio sottesa all'istituto non è di soddisfare un bisogno materiale quanto garantire all'avente diritto la "conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli status symbol goduti durante il matrimonio" (C. App. Cagliari, 26/09/2005).

Presupposti di applicazione della norma sono: che la casa fosse di proprietà esclusiva del de cuius o in comunione con il coniuge (Cass. 6691/2000); che la casa fosse adibita a residenza familiare.
Nel caso in esame il comune contesta questo secondo presupposto a causa della degenza della moglie in casa di riposo.

Interessante a tal fine Cass. 4088/2012 che ha escluso che questo diritto possa cadere su un appartamento (pur facente parte dello stesso edificio) che sia autonomo da quello sede della vita domestica e non utilizzato a questo scopo. Questo perché il diritto in esame "può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare".

Secondo altra pronuncia tale diritto "sorge chiaramente in esclusivo riferimento alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all'art. 43, comma secondo, c.c., richiama la effettività della dimora abituale nella casa coniugale)". Infatti "l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare" (Cass. 13407/2014): di conseguenza, secondo tale pronuncia, esso non spetta al coniuge separato, a causa della cessata convivenza.

Da tali pronunce possiamo trarre alcune considerazioni importanti in relazione al caso di specie. La Suprema Corte fa leva sul concetto di residenza familiare effettiva, cioè di luogo in cui i coniugi concretamente svolgevano la propria vita insieme al momento del decesso di uno di essi. Nel caso sottoposto al nostro esame, la moglie risiedeva invece già da alcuni anni presso una casa di riposo, per cui pare doversi concludere nel senso della mancanza di una residenza familiare effettiva.
È utile ricordare come la stessa giurisprudenza (Cass. 2396/1980) abbia precisato che la residenza si compone di due elementi essenziali: il fatto, di carattere oggettivo, di permanere stabilmente in un luogo e quello soggettivo dato dalla volontà (volontarietà) di permanervi (Cass. 2936/1980).

Tuttavia, si possono provare a fare anche talune considerazioni di segno opposto.
Innanzitutto, la sentenza Cass. 13407/2014 si riferisce ad una separazione legale, mentre nel caso sottoposto sembra dedursi, al più, una separazione di fatto, dovuta alle condizioni di salute della moglie. Inoltre, è ovvio che tanto più breve è stato il periodo di vita separata tanto più agevolmente si potrà dare la prova che la casa era da considerarsi comunque residenza famigliare e che permaneva quella memoria affettiva che l'istituto vuole tutelare. In sostanza, si dovrà fare leva non tanto sulla situazione immediatamente precedente la morte del coniuge quanto su quella, protrattasi nel tempo, che ha visto per lungo tempo la famiglia svolgere nella casa la propria vita familiare.

In conclusione possiamo dire che la situazione descritta non permette di affermare con certezza che il diritto di abitazione ex art. 540 c.c. a favore del marito sussiste, sebbene ci siano alcuni argomenti, seppure non solidissimi, che appaiono validamente spendibili in questo senso.

Per completezza, ricordiamo che il diritto di abitazione può anche essere costituito ai sensi dell'art. 1022 ss c.c., quale diritto reale su cosa altrui; ad esso si applicano le norme dettate per l'usufrutto, in quanto compatibili (art. 1026 del c.c.).

Il riconoscimento del diritto di abitazione produce conseguenze anche in relazione al pagamento di alcune imposte locali, per cui l'incertezza sulla sua esistenza si riflette anche in tale ambito.

Per far valere la situazione incerta che si crea sull'esatta applicazione di un tributo è possibile utilizzare lo strumento dell'interpello di cui all'art. 11 l. 212/2000, istituto di cui si riportano i punti essenziali.
Esso consente di presentare, all'ente impositore, domande specifiche e circostanziate relative a come applicare le disposizioni tributarie al suo caso concreto, quando, appunto, questa applicazione sia dubbia (co. 1). Resta fermo che l'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa tributaria (co.1). L'amministrazione risponde entro 120 giorni (co.1) e se non risponde opera un meccanismo di silenzio-assenso, cioè si intende che l'amministrazione concordi col comportamento tenuto o l'interpretazione fornita dal richiedente (co. 2) (pertanto è utile che nell'interpello il contribuente suggerisca l'interpretazione che ritiene corretta). La risposta vincola solo in relazione alla questione ed al soggetto richiedente ma è importante considerare che qualsiasi atto (anche di sanzione o impositivo) che sia difforme alla risposta emanata è nullo (co. 2).

NICOLO chiede
lunedì 18/06/2012 - Sicilia
“salve, desideravo un vostro parere in merito imu, essendo comproprietario della casa di famiglia (padre defunto)che risulta essere seconda casa avendone una mia, devo pagare la mia quota di tassa o deve pagarla solo la reale residente cioè mia mamma? In attesa vostra cordiale risposta porgo distinti saluti, RUSSO NICOLÒ PALERMO.”
Consulenza legale i 18/06/2012

In caso di successione, ai sensi dell'art. 540 del c.c. il coniuge superstite vanta il diritto di abitazione sulla casa di famiglia. Inoltre, riveste la qualifica di unico soggetto passivo dell'IMU in relazione a tale abitazione principale.

Secondo la normativa che disciplina la predetta imposta, il coniuge superstite ha diritto all'aliquota ridotta dello 0,4%, che il Comune può variare entro 0,2 punti percentuali in più o in meno, e alla detrazione d'imposta ordinaria pari a 200,00 euro.

Sul punto, merita di essere ricordata una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 1920 del 29.01.2008 con la quale la sezione tributaria ha sancito che il coniuge superstite, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare; quindi la titolarità del diritto sorge non a titolo successorio-derivativo, bensì a titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge che prescinde dai diritti successori.

Tale situazione di diritto rimane immutata e produce effetti anche in relazione all'Imu. Pertanto, sarà solamente il coniuge superstite a dover sopportare interamente il costo dell'imposta.


Cesare D. B. chiede
sabato 11/02/2012 - Friuli-Venezia
È appena decedute mia moglie( di 101 anni, io ne ho 92). Lei, ha stilato testamento con il notaio nominandomi erede universale di tutti i suoi averi. Non abbiamo figli. Il fratello di lei (87 anni) si fa insistente, non capisco perché ! Lui ha qualche diritto sui beni di mia moglie, dopo che non si parlavano per 15 anni ? Per questo motivo Lei ha voluto fare il testamento ! Posso stare tranquillo o devo preoccuparmi di azioni legali ?
Vi ringrazio di cuore per la risposta.
Cesare DB.”
Consulenza legale i 12/02/2012

Ai sensi dell'art. 587 del c.c. il testamento è "un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse". Il riconoscimento dell'autonomia testamentaria è indice di massimo rispetto della personalità del soggetto e della sua volontà da parte dell'ordinamento, che gli consente di decidere a chi attribuire i propri beni o diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere e non potrà più servirsene personalmente. Questo, per esempio, non era minimamente consentito in tutti i paesi del blocco comunista.

La legge riconosce solo ad alcuni stretti congiunti, detti legittimari, il diritto di succedere comunque in una quota del patrimonio del defunto, anche contro la vocazione testamentaria (e quindi la volontà del testatore). L'art. 536 del c.c. dispone, infatti, che "le persone a favore delle quali la legge riserva una quota dell'eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi".

Alla luce di quanto esposto, nel caso di specie il fratello della defunta non ha alcun diritto nei confronti dei beni della sorella, non rientrando tra i soggetti aventi diritto alla quota di legittima ed avendo ella nominato erede universale il marito.


Francescobarlesi D. M. chiede
lunedì 04/10/2010
“Una cugina ottantaquattrenne mi ha chiesto se è giusto e legale che i parenti del defunto marito ogni due/tre mesi le entrino in casa anche facendo fotografie per controllare che non manchi nulla nell'arredamento, e la sollecitino ad una puntuale manutenzione tanto della casa che degli infissi che dei mobili che la arredano, dicendole che deve provvedervi senza scusa alcuna: ho capito che sulla detta casa tale cugina ha avuto riconosciuto il solo diritto di abitazione ed uso dei mobili vita natural durante. Non sapendo cosa dire e addolorato per la sorte toccatale dopo circa 40 anni di vita coniugale, chiedo cortesemente a Voi lumi al riguardo. Grazie Francesco Barlesi”
Consulenza legale i 08/10/2010

Non vi è alcun diritto dei parenti del defunto di entrare in casa per effettuare le verifiche esposte.

Come dice l'art. 1025 c.c., il titolare del diritto di abitazione è tenuto unicamente a sostenere le spese necessarie per la manutenzione ordinaria dei beni, non certo a garantire l'ingresso nell'immobile al nudo proprietario ogni qualvolta questi lo desideri, foss'anche allo scopo di verificare la regolare manutenzione ordinaria dei beni.


G. C. chiede
giovedì 28/04/2022 - Emilia-Romagna
“Il sottoscritto abita un appartamento in bologna dal 1982, di cui la proprieta' era della matrigna deceduta nell'agosto del 2021 senza lasciare testamento- eredi di diritto 2 nipoti figli del defunto fratello. per contro la matrigna da parte sua ha sempre abitato l'appartamento del defunto marito, che dal 1981 e' interamente intestato ai tre figli di primo letto (di cui fa parte il sottoscritto).
Per il possesso e l'uso dell'appartamento concesso di fatto al sottoscritto figliastro da 1982 non fu fatto alcun contratto, ma e' sempre stata versata mensilmente una somma nel c/c della de cuius.
Si evidenzia che in alternativa l'intera eredita andrebbe ai soli eredi di diritto cioe':
-n.1 appartamento di proprietà regolarmente affittato con contratto a terzi
-n.1 appartamento di proprietà abitato/posseduto dal sottoscritto figliastro senza soluzione di continuità fin dal 1982
-la somma liquida riveniente dal c/c bancario
-un'auto
Si chiede
se sia legittimo chiedere l'usucapione dell'appartamento e quindi l'intestazione della proprietà al sottoscritto figliastro, considerato pure che la matrigna, con riferimento a detto appartamento, ha sempre assicurato a lui e alla moglie e non solo, che anche dopo la sua morte non avrebbero dovuto preoccuparsi essendo sua intenzione metterlo per iscritto (cosa che non si e' potuto riscontrare).
restando in attesa
si porgono cordiali saluti
nb: riferimento possessio testatoris.......”
Consulenza legale i 04/05/2022
Nel caso in esame, purtroppo, si ritiene che non possano ravvisarsi i presupposti per far valere l’usucapione di quell’appartamento che si abita sin dal 1982.
E’ noto che l’usucapione rappresenta un particolare modo di acquisto della proprietà c.d. “a titolo originario”, la quale, secondo quanto disposto dall’art. 1158 c.c., si realizza per effetto del possesso continuato e incontestato per venti anni, esercitato con l’animus del proprietario.
Quest’ultimo, in particolare, costituisce un elemento molto difficile da provare, ma sostanzialmente si fa consistere nel fatto che chi possiede un determinato bene, deve possederlo nella convinzione di esserne proprietario.

Sia la dottrina che la giurisprudenza individuano con tre brocardi le caratteristiche fondamentali del possesso utile all’usucapione; in particolare, per poter usucapire un bene sono necessari i seguenti requisiti:
a) l’animus possidendi, cioè la volontà di possedere un bene come se si fosse titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale corrispondente;
b) l’animus rem sibi habendi, cioè la volontà di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale;
c) il corpus possessionis, consistente in uno stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente.

Occorre prestare particolare attenzione al fatto che il possesso, richiesto ai fini dell’usucapione, va tenuto ben distinto dalla mera detenzione, la quale ricorre, invece, nel caso, ad esempio, della locazione o del contratto di comodato.
In particolare, il locatario o il comodatario, i quali detengono un bene in forza di un contratto di locazione o di comodato, non avranno il possesso giuridico del bene oggetto del contratto, pur avendone la materiale disponibilità.
Gli stessi potranno qualificarsi come semplici detentori, risultando giuridicamente ben consapevoli della circostanza che la loro detenzione è legata ad un contratto costitutivo di un diritto personale di godimento (locazione, comodato, affitto), e non ad un diritto reale (piena proprietà, usufrutto, servitù).

Ora, la posizione in cui si trova chi pone il quesito si ritiene che non possa in alcun modo ricondursi a quella del possessore, ma che debba piuttosto qualificarsi come mera detenzione.
In tal senso depone la circostanza che per poter godere di quell’immobile è stato da sempre e mensilmente versato un corrispettivo sul conto corrente della legittima proprietaria (adesso deceduta), il che costituisce prova inconfutabile del fatto che chi vorrebbe adesso usucapire il bene non ha, di contro, mai smesso di riconoscere l’altruità di quello stesso bene.
Nessuna rilevanza in proprio favore può assumere l’ulteriore circostanza che tra le parti non sia stato mai formalizzato alcun contratto.
Infatti, se la somma mensilmente versata era minima, il rapporto intercorrente tra le parti potrebbe ricondursi ad un contratto di comodato, per il quale non è richiesto il rispetto di alcuna forma particolare (le somme corrisposte possono qualificarsi come una sorta di rimborso spese, pagamento tasse e manutenzione).

Se, al contrario, la somma versata non era di minima entità, ma ragguagliata ad un ordinario canone di locazione, il rapporto giuridico creatosi tra le parti potrebbe invece ricondursi ad un contratto di locazione, seppure nullo per difetto di forma.
Si ricorda che, mentre per il codice civile il contratto di locazione ha forma libera, nel senso che le parti potrebbero anche accordarsi oralmente, l’art. 1 comma 4 della Legge n. 431/1998, che ha riformato la disciplina delle locazioni ad uso abitativo, prevede che “per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”.
Dottrina e giurisprudenza prevalenti hanno poi interpretato quest’ultima norma nel senso che la forma scritta deve intendersi richiesta ad substantiam, con la conseguenza che il contratto verbale sarebbe radicalmente ed irrimediabilmente nullo, senza alcuna possibilità di sanatoria.

Tale nullità, tuttavia, non può addursi quale valido elemento probatorio per giustificare una c.d. interversio possessionis, ossia un mutamento del titolo o della qualifica del possesso che è stato esercitato sul bene, tale da poter porre quel possesso a fondamento di un acquisto per usucapione.
Semmai, la mancanza di un valido contratto di locazione potrà assumere rilievo sotto il profilo procedimentale, nel senso che sarà precluso ai legittimi proprietari dell’appartamento, in caso di morosità o di finita locazione, di avvalersi del rito speciale della convalida dello sfratto, dovendo, invece, fare ricorso ad un procedimento ordinario per ottenere il rilascio dell’immobile occupato sine titulo.

Pertanto, ritenendosi, in forza di quanto sopra dedotto, che non vi siano i presupposti per far valere l’usucapione dell’appartamento della matrigna defunta, si deve per forza di cose riconoscere che, in assenza di diversa volontà testamentaria, con l’apertura della successione legittima eredi di quell’immobile non potranno che essere i nipoti della de cuius, per rappresentazione del defunto fratello premorto ex art. 468 del c.c..

Per quanto concerne, invece, l’appartamento abitato dalla de cuius ma di proprietà, sin dal 1981, dei tre figli di primo letto del defunto marito, va detto che nessun diritto avrebbe avuto il coniuge superstite di vivere in quell’immobile, tenuto conto che l’art. 540 del c.c. riconosce il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale e di far uso dei mobili che la corredano solo nel caso di immobile di proprietà del defunto in via esclusiva o in comunione con il coniuge sopravvissuto.
Pertanto, il fatto che i figli, legittimi proprietari di quell’appartamento, abbiano continuato a farlo abitare dalla matrigna (coniuge superstite), non può che trovare il proprio fondamento in un rapporto di comodato, il quale, caratterizzandosi essenzialmente per la sua gratuità, non può addursi a fondamento di alcuna pretesa remuneratoria.

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