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Articolo 1024 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/02/2023]

Divieto di cessione

Dispositivo dell'art. 1024 Codice Civile

I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione(1).

Note

(1) La disposizione vieta, con l'esclusione della cessione e della locazione, tutti i trasferimenti, volontari o imposti, del diritto, quali l'ipoteca (art. 2808), il sequestro (v. art. 2905), il pignoramento (v. artt. 2906 e 2912) dei frutti pendenti - con riferimento al diritto d'uso - a meno che questi non siano ricompresi nel patrimonio dell'usuario al momento della raccolta.

Ratio Legis

La disposizione mira ad impedire che l'usuario o l'habitator possano oltrepassare il limite dell'esclusiva e diretta soddisfazione delle necessità proprie e della famiglia di appartenenza.

Brocardi

Usus non potest a persona separari

Spiegazione dell'art. 1024 Codice Civile

La norma non fa che esprimere chiaramente, come già l' art. 528 del vecchio codice, la conseguenza che logicamente discende dalla natura del diritto di uso e di abitazione: ogni forma di utilizzazione indiretta della cosa è inibita al titolare, il quale non può cedere il suo diritto e neppure il suo esercizio, nè a titolo oneroso, nè a titolo gratuito. Queste forme di disposizione del diritto sono incompatibili con lo scopo dell'uso e dell'abitazione, che è la soddisfazione immediata dei bisogni di una persona.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1024 Codice Civile

Cass. civ. n. 8507/2015

In tema di diritto d'uso, il divieto di cessione sancito dall'art. 1024 c.c. non è inderogabile, non avendo natura pubblicistica e attenendo a diritti patrimoniali disponibili, sicché nell'atto costitutivo del diritto il nudo proprietario e l'usuario possono derogare al vincolo d'incedibilità.

Cass. civ. n. 17643/2013

Il contratto in forza del quale il concessionario per l'occupazione di un'area demaniale e dello spazio d'acqua antistante ceda ad un terzo l'utilizzazione esclusiva, per un certo periodo di tempo e per un determinato corrispettivo, di un posto barca di un pontile compreso nella concessione, configura un contratto di ormeggio e non costituisce un diritto d'uso, con conseguente inapplicabilità del divieto di cessione di cui all'art. 1024 c.c..

Cass. civ. n. 3565/1989

Il divieto di cessione dei diritti di uso e di abitazione, sancita dall'art. 1024 c.c., non è di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga ove espressamente convenuta tra il proprietario (costituente) e l'usuario, senza che la stessa possa desumersi, implicitamente, per il solo fatto che quest'ultimo, violando la norma, ceda il suo diritto a terzi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 1024 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. C. chiede
sabato 21/01/2023 - Marche
“Il titolare del diritto di proprietà gravata dal diritto di abitazione (soggetto X) e il titolare del diritto di abitazione (soggetto Y) vorrebbero vendere contestualmente, nel medesimo atto, i due diritti.
A norma art. 1024 la vendita del diritto di abitazione non è possibile, ma se eseguita nel medesimo atto e previa ''autorizzazione-concessione'' del proprietario gravato del diritto di abitazione, sembra che sia possibile a norma cassaz. n. 3565 del 31 luglio 1989 e prima cassaz.25 marzo 1960, n. 637; Cass. 18 ottobre 1961, n. 2217; Cass. 13 settembre 1963, n. 2502.
Chiedo conferma dell'interpretazione e se va bene una scrittura privata in cui il proprietario autorizzi la vendita del diritto di abitazione prima della stipula dei compromessi e poi dell'atto di compravendita.”
Consulenza legale i 27/01/2023
Il diritto di abitazione è un diritto reale disciplinato dall’art. 1021 del c.c. e seguenti e attribuisce al titolare il diritto di abitare la casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Il diritto di abitazione non è cedibile ai sensi dell’art 1024 c.c.
La dottrina e la giurisprudenza hanno però rilevato che tale disposizione normativa non ha natura pubblicistica e quindi non è inderogabile (Cass civ. n. 8507/2015).
Il nudo proprietario e il titolare del diritto di abitazione possono convenire di derogare al divieto stipulando un apposito negozio.

La Corte suprema ha anche sancito come tale deroga non possa desumersi implicitamente con la cessione al terzo senza che ci sia un accordo esplicito tra le parti perché, se bastasse la semplice cessione, si svuoterebbe di senso la disposizione normativa (Cass. civ. n. 3565/1989).

Si ritiene che sia corretta la sottoscrizione di una scrittura privata tra il proprietario della casa e il titolare del diritto reale di abitazione, prima del preliminare di compravendita, in cui le parti dichiarano di derogare al divieto di cessione previsto dall’art. 1024 c.c.
Si consiglia, in ogni caso, di rivolgersi al Notaio che stipulerà l’atto di compravendita, prima di sottoscrivere il preliminare, chiedendo conferma sulla correttezza dell’accordo di deroga e sulla conseguente validità dell’alienazione del diritto reale.

Simone A. chiede
lunedì 15/11/2021 - Trentino-Alto Adige
“Spett. Redazione Giuridica di Brocardi.it, buongiorno.
Sottopongo alla Vs cortese attenzione questione attinente l'art. 1024 c.c..

Nel prossimo futuro con mia moglie e i miei genitori (pertanto n. 4 conduttori) avremmo intenzione di sottoscrivere un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3, per un edificio costituito da n. 2 unità abitative più un piano seminterrato adibito a garage e locali deposito.
Tale edificio vede un soggetto proprietario ed un secondo soggetto – diverso dal primo - titolare di "diritto d'abitazione" (non è chiaro se per l'intero edificio o solamente per una unità immobiliare). Il secondo soggetto non vive nell'edificio per il quale ha il diritto d'abitazione e che dovrebbe essere oggetto di locazione, ma essendo invalido vive insieme al proprietario, in un edificio poco distante da quello qui descritto. Allo stesso tempo il soggetto titolare del diritto d'abitazione ha mantenuto, nell'abitazione per la quale ha il diritto d'abitazione, la propria residenza.
Dalla nota 1 all'articolo di che trattasi deduco che la locazione, anche in presenza di un diritto d'abitazione, non è vietata, per cui dovremmo poter procedere – come da intenzioni – alla stipula del contratto di locazione. Dalla bozza di contratto redatta da intermediario immobiliare i locatari sarebbero entrambi i soggetti (il proprietario e la persona invalida che detiene il diritto d'abitazione).
Mi sorge un dubbio: dovrei far inserire nel contratto di locazione una dicitura particolare, oppure un richiamo all'atto con il quale si è concesso il diritto d'abitazione, affinché il mio (nostro) contratto di locazione sia valido ed efficace al 100%? é necessaria invece qualche altra azione da parte di noi potenziali conduttori?

Grazie del riscontro, cordiali saluti.”
Consulenza legale i 22/11/2021
Il diritto di abitazione, previsto dagli artt. 1022 e ss. c.c., è un diritto reale di godimento, funzionale a soddisfare le esigenze abitative del suo titolare e della di lui famiglia.
In proposito la Cassazione (Sez. II Civ., sentenza 27/06/2014, n. 14687) ha chiarito che il limite sancito dall'art. 1022 c.c. riguardo ai bisogni del titolare e della sua famiglia deve essere inteso come divieto di utilizzo della casa in altro modo che per l'abitazione diretta dell'"habitator" e dei suoi familiari.
In quest’ottica, l’art. 1024 c.c. vieta, appunto, la cessione e la concessione in locazione del diritto di abitazione, così come del diritto di uso. Ora, la norma fa riferimento - per quanto qui specificamente interessa - alla concessione in locazione del diritto stesso: è evidente, però, alla luce di quanto detto sopra, che la natura stessa del diritto impone al titolare di non utilizzare l’immobile per scopi diversi dall’abitarvi.
Tuttavia la giurisprudenza, peraltro risalente (Cass. Civ., Sez. II, 31/07/1989, n. 3565), ha precisato che “il divieto di cessione dei diritti di uso e di abitazione, sancita dall'art. 1024 c. c., non è di ordine pubblico e pertanto può essere oggetto di deroga ove espressamente convenuta tra il proprietario (costituente) e l'usuario, senza che la stessa possa desumersi, implicitamente, per il solo fatto che questo ultimo, violando la norma, ceda il suo diritto a terzi”.
Pertanto, tornando al nostro caso, occorrerebbe esaminare l’atto costitutivo del diritto di abitazione, al fine di verificare se una simile deroga sia stata espressamente prevista tra le facoltà dell’habitator. Al di là di ciò, comunque, la partecipazione del proprietario dell’immobile alla stipula del contratto di locazione dovrebbe sanare ogni dubbio; per maggiore tranquillità, si potrebbe inserire in tale ultimo atto l’espressa autorizzazione del proprietario alla concessione in godimento del bene.