I coniugi concordano(1) tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia(2) secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa [29 Cost].
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato(3).
Note
(1)
Per le decisioni fondamentali ed essenziali, i coniugi dovranno agire d'accordo; tale negozio giuridico è doveroso e vincolante, pena l'applicazione dell'
art. 145 del c.c. che rimette al giudice competente le decisioni sul tenore di vita e sulla contribuzione per i bisogni familiari;
extrema ratio (anche dal punto di vista statistico, trovando l'articolo testé citato rara applicazione pratica) risulterà essere la richiesta di separazione personale.
(2)
Per residenza familiare si intende quella dei coniugi, la quale rileva altresì ai fini fiscali (si pensi al concetto di prima casa, rilevante per le relative agevolazioni). Infatti, p
ur potendo i coniugi conservare differenti residenze individuali ai sensi dell'art. 43 del c.c., il soggetto "famiglia" dovrà risiedere (ai fini fiscali, ma la ratio è estensibile) immediatamente o nei diciotto mesi dall'acquisto nel Comune in cui è ubicato l'immobile (si vedano Cass. 28 gennaio 2009 ord. n. 2109; Cass. 8 settembre 2003 n. 13085 e Cass. 28 ottobre 2000 n. 14237). La scelta della residenza familiare, inoltre, deve salvaguardare le esigenze di ambo i coniugi e "quelle preminenti della serenità della famiglia" (Cass. sez. I, n. 24574/2008).
(3)
Con la formulazione del co. 2 il legislatore ha sottratto l'imperio unilaterale del singolo coniuge nell'attuare in maniera
"sorda e rigida" (così Cass. sez. I 17710/2005) l'indirizzo della vita familiare: l'obbligo di concordare dapprima l'indirizzo, ed in seguito - pur se singolarmente - esplicarlo nei modi e nei limiti adottati d'intesa, costituiscono espressione della raggiunta parità tra i coniugi (oltretutto configurandosi, in determinati casi, una responsabilità solidale per le obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia - Cass. 3471/2007).