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Articolo 1016 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Perimento parziale della cosa

Dispositivo dell'art. 1016 Codice Civile

Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva(1) sopra ciò che rimane [1018].

Note

(1) Il titolo costitutivo può prevedere che non possa permanere in vita un usufrutto non integrale.

Spiegazione dell'art. 1016 Codice Civile

Le sorti dell'usufrutto nel caso di perimento parziale della cosa

La disposizione di quest'articolo, che riproduce l'art. 519 del vecchio codice, è una conseguenza del principio cui abbiamo già accennato, secondo cui l'usufrutto si estingue solo col perimento totale della cosa, quando di essa non rimanga niente che possa essere oggetto di utilizzazione o di godimento da parte dell'usufruttuario. Se il perimento è parziale, nel senso che si distrugge solo una parte omogenea della cosa, l'usufrutto rimane costituito sulla parte della cosa che si è conservata e può inoltre estendersi a ciò che eventualmente residui dalla distruzione parziale.

Si noti che la disposizione in oggetto si applica anche quando il perimento parziale sia dovuto a un fatto proprio dell'usufruttuario. Se non viene chiesta e applicata la sanzione della decadenza di cui all'articolo precedente, l'usufruttuario conserva il suo diritto sulla parte non perita, salva la sua responsabilità per i danni derivati al proprietario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

486 Le disposizioni dell'art. 1015 del c.c., art. 1016 del c.c. e art. 1018 del c.c., concernenti gli abusi dell'usufruttuario nell'esercizio del suo diritto, il patimento parziale della cosa soggetta all'usufrutto e il perimento dell'edificio, riproducono, salvo qualche emendamento di carattere formale, quelle corrispondenti del codice del 1865 (articoli 516, 519 e 520). Si prevede l'ipotesi di perimento della cosa per colpa di terzi e si dispone che in tal caso l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno (art. 1017 del c.c.). Lo stesso trasferimento si opera se la cosa sia requisita o espropriata per pubblico interesse (art. 1020 del c.c.). Anche nel caso di assicurazione si applica la regola della surrogazione reale: l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore, quando l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata (art. 1019 del c.c., primo comma). Se si tratta di un edificio, il proprietario ha facoltà di destinare la somma alla ricostruzione di esso, nel qual caso l'usufrutto grava sull'edificio ricostruito; se però il proprietario impiega nella ricostruzione una somma maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario è limitato in proporzione di quest'ultima (art. 1019, secondo comma).

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