Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra(1) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato(2), con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta(3)(4).
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra(1) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato(2), con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta(3)(4).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 6203/2014
In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario.Cass. civ. n. 6881/2003
Il contratto di comodato, che ha natura reale, si perfeziona con la consegna della cosa, la quale, tuttavia, non è necessario che sia eseguita materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già nella detenzione del comodatario.Cass. civ. n. 4976/1997
Il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di un modus, posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento della res, come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione.Cass. civ. n. 4912/1996
Perché il comodato non perda la sua natura essenzialmente gratuita, è necessario che l'interesse del comodante (che può ritenersi sempre immanente al contratto, quanto meno come intento di fare acquisire un'utilità al comodatario) non abbia di per sé contenuto patrimoniale, ovvero, pur avendolo, si tratti della prospettiva di un vantaggio indiretto e mediato, o, comunque, di un interesse secondario del concedente, il cui vantaggio non venga a trovarsi in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario.Cass. civ. n. 9160/1987
Nel caso di concessione del godimento di un'abitazione ad una famiglia «vita natural durante» dei suoi membri contro la prestazione di assistenza, al fine di stabilire l'esistenza di un rapporto di comodato, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano alle parti, stabilendo se, avuto riguardo alla causa del contratto, essi siano in relazione sinallagmatica oppure se, mancando fra loro un equilibrio, la detta prestazione a carico del comodatario sia da considerare un semplice «onere», compatibile con il carattere essenzialmente gratuito del comodato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del merito che aveva escluso sia il comodato che la locazione, parlando genericamente di «rapporto atipico con obbligazioni reciproche»).Cass. civ. n. 3954/1978
Il criterio discretivo tra le figure del comodato e del deposito, nell'ipotesi in cui il depositante abbia consentito al depositario di servirsi della cosa depositata (art. 1770 c.c.), va ravvisato nella funzione economica perseguita in concreto dai contraenti e oggettiva nella dichiarazione negoziale, dovendosi ritenere la prima o l'altra fattispecie contrattuale a seconda che la funzione economica, precipua ed essenziale, del contratto sia il godimento ovvero la custodia della cosa da parte dell'accipiente.Cass. civ. n. 1018/1976
La concessione gratuita di un appartamento adibito ad abitazione può formare oggetto di comodato, anche se destinata a protrarsi per lungo tempo e finché viva il beneficiario. Non è prescritta la formalità della scrittura per il contratto di comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale. La consegna, richiesta per il perfezionamento del contratto di comodato, non deve necessariamente rivestire forme solenni od avvenire materialmente, ma può aver luogo in qualunque modo che valga giuridicamente a porre il comodatario in grado di servirsi della cosa (ad esempio, mediante la trasmissione di documenti rappresentativi ovvero la dichiarazione, di colui il quale dovrebbe compiere la tradizione, di tenere la cosa per conto del comodatario) e può anche mancare, ove la cosa stessa sia già detenuta dal comodatario, essendo, in tal caso, sufficiente il semplice mutamento del titolo della detenzione.
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Per rispondere al quesito proposto è opportuno prendere in considerazione la definizione del contratto di comodato data dall'art. 1803 del c.c., in base al quale il comodato è "il contratto con cui una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta".
Secondo la dottrina tradizionale il comodato è un contratto reale, cioè un contratto che si perfeziona con la consegna della cosa, e tale caratteristica è giustificabile in quanto trattasi di un contratto essenzialmente gratuito. Infatti, non si può ritenere che la promessa di di concludere un contratto gratuito possa essere vincolante. Né è possibile sostenere che prima della consegna il comodatario possa essere in qualche modo obbligato a prendere in prestito una cosa di cui magari non ha alcun bisogno. Inoltre, parte della dottrina sostiene che la funzione della consegna sia quella di trasformare una relazione di cortesia in un rapporto giuridicamente rilevante.
Diversamente, secondo una dottrina minoritaria, sebbene il legislatore abbia senz'altro configurato il comodato come contratto reale, tuttavia le parti possono concludere un preliminare consensuale di comodato. Infatti, il comodato sarebbe senz'altro un contratto reale, ma non è precluso alle parti di stipulare un contratto preliminare. Infatti, sarebbe la stessa legge ad ammettere il preliminare di contratto reale, anche se ciò avviene espressamente per la sola ipotesi del contratto di mutuo ex art. 1822 del c.c..
Tuttavia, l'orientamento dottrinale prevalente sostiene che la teoria del preliminare di contratto reale, oppure del contratto consensuale atipico, se ha una base normativa (sia pure discutibile) per il mutuo, dove il legislatore disciplina espressamente la figura della promessa di mutuo, non ha alcuna giustificazione nel comodato. In questo caso, infatti, una promessa di dare a comodato, essendo gratuita, non troverebbe comunque tutela giuridica. Ancora, anche se si dovesse ammettere in termini generali la possibilità per gli interessati di dar vita a corrispondenti contratti consensuali (definitivi) c.d. atipici od anche a contratti preliminari consensuali di contratti reali, la soluzione dovrebbe essere in ogni caso negativa con riguardo al comodato, nel quale la consegna funge da strumento volto ad assicurare rilevanza giuridica all'intento delle parti e, per tale via, spontaneità e incoercibilità alle prestazioni di cortesia.
Pertanto, alla luce di quanto sostenuto dalla dottrina prevalente, l'ipotesi descritta non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 2930 del c.c. essendo il comodato un contratto reale, residuando quale unico rimedio il risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale.
Con riguardo al contratto di comodato avente ad oggetto la concessione in godimento di un appartamento ad uso abitazione, in punto regolamentazione dell’onere di ripartizione delle spese, è applicabile l’art. 1808 del c.c. Secondo questa norma, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, (ovverosia delle spese affrontate per la manutenzione ordinaria), avendo diritto, però, al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti.
Un ruolo rilevante ha la volontà delle parti che, derogando alle disposizioni normative, possono determinarsi diversamente circa l’attribuzione degli oneri riguardanti la fornitura elettrica/acqua/gas e le spese condominiali dell'immobile.
Si precisa, comunque, che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di un modus, posto a carico del comodatario, come il pagamento delle spese condominiali e la corresponsione di un canone di modesta entità al concedente.